Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5577 del 08/03/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 5577 Anno 2018
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA
Relatore: IOFRIDA GIULIA

sul ricorso 9/2013 proposto da:
Comune di Eboli, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in Roma, Via Marianna Dionigi n.57, presso lo studio
dell’avvocato De Curtis Claudia, rappresentato e difeso dagli avvocati
Romano Domenico, Starace Aldo, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente contro
De Martino Francesco, elettivamente domiciliato in Roma, Largo Messico
n.7, presso lo studio dell’avvocato Tedeschini Federico, rappresentato e
difeso dagli avvocati Accarino Francesco, Villani Antonella, giusta procura
a margine del controricorso;
-controricorrente contro

opls

Data pubblicazione: 08/03/2018

Società Consortile Mista per azioni per l’Attuazione del Piano per gli
Insediamenti Produttivi nel Comune di Eboli, G.V.M. S.p.a., Officina F.11i
Mirra di A. & S. Mirra S.n.c., Paola Salvato S.r.l., S.A.R.I.M. S.r.l.;
– intimati avverso la sentenza n. 887/2011 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,
depositata il 26/10/2011;

19/12/2017 dal cons. IOFRIDA GIULIA.

Premesso che:
– La Corte d’appello di Salerno, con sentenza n.887/2011, nei giudizi riuniti
instaurati da De Martino Francesco nei confronti del Comune di Eboli, della
Società Consortile mista per azioni per l’attuazione del PIP del Comune di
Eboli e della Paola Salvato srl, in un giudizio, dal medesimo De Martino nei
confronti del Comune Eboli, della Società Consortile mista per azioni per
l’attuazione del PIP del Comune di Eboli e della SARIM srl, in altro giudizio,
e dalla Società Andrea & Giuseppe De Martino spa in liquidazione nei
confronti del Comune di Eboli, della Società Consortile mista per azioni per
l’attuazione del PIP del Comune di Eboli e della Officina Fili Mirra ci A & C.
Mirra snc, in ulteriore giudizio, in opposizione alla stima delle indennità
offerte per l’espropriazione e l’occupazione di terreni di proprietà, ha
determinato le indennità di espropriazione e di occupazione sulla base del
valore venale dei suoli, qualificati come edificatori, ordinando al Comune di
Eboli di depositare presso la competente Agenzia la differenza tra quanto
riconosciuto dovuto e quanto già versato, oltre interessi legali, dichiarate
inammissibili le domande di regresso svolte dalle parti convenute;
– avverso la suddetta sentenza, il Comune di Eboli ha proposto ricorso per
cassazione, articolato in quattro motivi, nei confronti di De Martino
Francesco (che resiste con controricorso), Società Andrea & Giuseppe De
Martino spa in liquidazione (ora G.V.M. spa), della Società Consortile mista
per azioni per l’attuazione del PIP del Comune di Eboli, della SARIM sr:,
9

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

della Officina F.11i Mirra di A & C. Mirra snc e della Paola Salvato srl (che non
resistono);

Rilevato preliminarmente che:
-le parti ricorrente e controricorrente hanno depositato, nel novembre 2017,
atto di rinuncia al ricorso con accettazione della rinuncia, per sopravvenuta
carenza di interesse, avendo dichiarato di avere transatto la controversia,

– ne consegue l’estinzione del giudizio, ai sensi degli artt.390 e 391 c.p.c.;
– non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, stante l’accettazione
della rinunzia da parte del controricorrente;
-neppure deve disporsi il pagamento del doppio contributo, in quanto, in
tema di impugnazioni, la “ratio” dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24
dicembre 2012, n. 228, che pone a carico del ricorrente rimasto
soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni
dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per
l’inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per
cassazione) ma non per quella sopravvenuta (Cass., n. 13636 del 2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002 dà atto della
non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso, in Roma, il 19 dicembre 2017.

con regolamentazione anche delle spese processuali;

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