Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5576 del 08/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 1 Num. 5576 Anno 2018
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

sul ricorso 5319/2013 proposto da:
C.E.T. S.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Laura Mantegazza
n.24, presso lo studio del dott. Gardin Marco, rappresentata e difesa
dagli avvocati Carratelli Benedetto, Carratelli Giuseppe, giusta procura
a margine del ricorso;
-ricorrente contro
Comune di Satriano di Lucania, in persona del sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Villini n.15,
presso lo studio dell’avvocato Miraglia Michele, rappresentato e difeso
dall’avvocato Carretta Gianpaolo, giusta procura speciale autenticata
il 13.5.2013;
1

Data pubblicazione: 08/03/2018

- resistente avverso la sentenza n. 239/2012 della CORTE D’APPELLO di
POTENZA, depositata il 26/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Potenza, con sentenza del 20.4.2004, condannava
il Comune di Satriano di Lucania a pagare alla C.E.T. S.r.l. la somma
di C 25.764,78, oltre interessi, per la fornitura di alloggi prefabbricati
eseguita a seguito del sisma del 1980. La Corte d’Appello di Potenza,
con sentenza del 26.10.2012, ribaltava la decisione, rilevando, per
quanto d’interesse, che il Sindaco di Satriano di Lucania aveva agito
in qualità di Commissario di governo, quale organo locale del servizio
di protezione civile. Per la cassazione della sentenza ha proposto
ricorso la Società C.E.T. con tre mezzi. Il Comune ha depositato atto
di costituzione, e successivamente una memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in
forma semplificata.
2. Va, preliminarmente, rilevata l’ammissibilità della memoria del
Comune, che pur non ha depositato controricorso. Ed, infatti, dopo la
riforma recata dal d.l. n. 168 del 2016 (conv., con modif., dalla I. n.
197 del 2016), deve ritenersi consentito il deposito della memoria ex
art. 380-bis c.p.c., quale unica altra attività difensiva permessa nel
2

19/12/2017 dal cons. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

procedimento a struttura camerale e, quindi, equiparata o sostitutiva
della partecipazione alla pubblica udienza, che è sempre stata
pacificamente ammessa, pur in presenza di controricorso
inammissibile (Cass. n. 13093 del 2017), e dunque di deposito di un

3. Col primo motivo, ricorrente deduce la violazione degli artt.
112 e 100 c.p.c., per avere la Corte d’Appello affermato il difetto di
legittimazione passiva del Comune, quando lo stesso si era limitato ad
affermare di essere concessionario e non la stazione appaltante, e
dunque a negare la propria titolarità passiva nel rapporto. 4. Il motivo
è infondato: trattandosi di questione attinente alla legitimatio ad
causam dal lato passivo / il relativo accertamento, che attiene alla
regolarità del contraddittorio, costituisce un error in procedendo, ed è
rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. n. 7776
del 2017; SU n. 26019 del 2008), con conseguente insussistenza della
lamentata extrapetizione.
5. Col secondo motivo, si denuncia la violazione e falsa
applicazione degli artt. 3 del DL n. 776 del 1980, convertito nella L n.
874 del 1980; 100 c.p.c., 1218 e 1655 c.c. L’applicazione dei principi
affermati nella sentenza n. 26691 del 2005 di questa Corte, afferma
la ricorrente, è erronea, dato che, al contrario di quanto affermato dai
giudici a quo, la fattispecie è diversa da quella considerata nel
precedente citato, in questo caso avendo il Sindaco agito in proprio,
nella veste di concessionario del Commissario straordinario e non
come suo delegato.

3

mero atto di costituzione.

6. Col terzo motivo, la ricorrente lamenta che, nell’interpretare
l’art. 14 del contratto, la Corte territoriale è incorsa in violazione e
falsa applicazione degli artt. 1363, 1364, 1367 e 1369 c.c.
7. I motivi, da valutarsi congiuntamente, sono fondati.

il DL n. 76 del 1980, convertito con L. n. 874 del 1980) pone a carico
dello Stato spese ed interventi a favore delle zone terremotate ed
attribuisce al Commissario straordinario per la Basilicata e la
Campania, in relazione al sisma del 1980, il soccorso e l’assistenza
delle

popolazioni

interessate,

provvedendo

all’acquisto

e

all’installazione di abitazioni mobili e relative infrastrutture; ma è
anche vero che è prevista la possibilità di delega ai sindaci interessati,
e la giurisprudenza ampiamente consolidata precisa che essi agiscono
in qualità di ufficiali del Governo ovvero di capi dell’amministrazione
locale, secondo la fattispecie concreta (tra le altre, Cass. n. 7810 del
1997; n. 26691 del 2005; n. 11019 del 2015), e, come si è esposto al
precedente § 4, l’indagine diretta a verificare la sussistenza della
legitimatio ad causam va compiuta d’ufficio.
9. Nella specie, il contratto stipulato il 12 agosto 1981, riprodotto
per autosufficienza in seno al ricorso nei suoi passi salienti, integra
una fattispecie di delegazione amministrativa, risultando direttamente
concluso tra il Comune di Satriano di Lucania, rappresentato dal
Sindaco (a ciò autorizzato con delibera della GM n. 185 del 1981) e
l’Impresa, e prevedendosi all’art. 14 che, in caso di decadenza dalla
concessione, il Commissario straordinario sarebbe succeduto “nella
medesima posizione contrattuale del Comune”) prestando la ditta “la
4

8. È bensì vero, infatti, che la normativa in esame (in particolare,

sua adesione alla successione nel contratto”, previsione che non
avrebbe alcun senso ove il Sindaco avesse operato quale ufficiale del
Governo. 9. Trattandosi di delegazione amministrativa sussiste, verso
l’esterno, la responsabilità esclusiva del delegato, con piena validità

dell’espletamento delle attribuzioni, di cui alla L n. 874 del 1980,
trasferite: il delegato diventa unico titolare delle situazioni soggettive,
attive e passive, correlate all’esercizio delle attribuzioni delegate (cfr.
Cass. n. 11019 del 2015)
10. L’impugnata sentenza, va, dunque, cassata con rinvio per un
nuovo esame alla Corte d’Appello di Potenza, in diversa composizione,
che provvederà, anche, a regolare le spese del presente giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo, accoglie gli altri, cassa e rinvia, anche per
le spese alla Corte d’Appello di Potenza, in diversa composizione
Così deciso in Roma il 19 dicembre 2017

dei rapporti instaurati tra delegato e terzi, ancorchè sorti in occasione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA