Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5576 del 08/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 08/03/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 08/03/2010), n.5576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliate in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.A. e P.P.;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Liguria, sez. 6^, n. 73, depositata il 18 dicembre

2007.

Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria indicata in epigrafe;

– che tale decisione – nel rigettare l’appello dell’Agenzia e nel confermare la sentenza del giudice di primo grado – ha affermato che il contratto atipico di cessione di cubatura non è assimilabile ad un negozio traslativo di un diritto reale (come tale assoggettabile all’aliquota proporzionale dell’8% ai sensi dell’art. 1 della parte 1^ della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) e rientra, pertanto, nella generale e residuale previsione dell’art. 9 della parte I della medesima tariffa, relativa agli atti aventi contenuto patrimoniale non diversamente qualificabili, con conseguente applicazione dell’aliquota del 3%;

– che i contribuenti non si sono costituiti; rilevato:

– che, con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia deduce “violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20 e degli artt. 1 e 9 della parte 1^ della tariffa allegata al medesimo T.U. (art. 360 c.p.c., n. 3)” e formula il seguente quesito di diritto:

“… se la convenzione stipulata tra un privato e un Amministrazione comunale avente ad oggetto il trasferimento di cubatura, ai fini dell’imposta di registro, sia assoggettata ad aliquota proporzionale nella misura dell’8% ai sensi dell’art. 1 parte 1^ della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità), ovvero se sia assoggettata ad aliquota proporzionale nella misura del 3%, ai sensi dell’art. 9, parte 1^, della medesima tariffa (come ritenuto dalla CTR di Genova nella sentenza impugnata)”;

osservato:

– che il ricorso è manifestamente fondato;

– che infatti – secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (da cui non vi è motivo di discostarsi) – ai fini dell’imposta di registro, il negozio atipico di cessione di cubatura, in quanto avente ad oggetto il trasferimento di una facoltà inerente al diritto di proprietà, presenta indubbi caratteri di realità e deve essere, pertanto, considerato come un atto di trasferimento di diritti reali immobiliari (cfr. Cass. 10979/07, 7417/03, 6807/88); il che comporta l’applicazione dell’aliquota proporzionale dell’8% ai sensi dell’art. 1, parte 1^, della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131;

ritenuto:

– che il ricorso dell’Agenzia va, conseguentemente, accolto, nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la decisione impugnata va, dunque, cassata, e che, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo dei contribuenti;

– che, per la natura della controversia e tutte le implicazioni della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dei gradi di merito e la condanna dei contribuenti, in base al criterio della soccombenza, alla refusione alla controparte delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.200,00 (di cui Euro 2.000,00, per onorario), oltre spese generali ed accessori di legge.

PQM

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo dei contribuenti;

compensa le spese dei gradi di merito e condanna i contribuenti alla refusione alla controparte delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.200,00 (di cui Euro 2.000,00, per onorario), oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010

 

 

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