Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5576 del 06/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/03/2017, (ud. 12/10/2016, dep.06/03/2017),  n. 5576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4713-2014 proposto da:

COMUNE AVELLINO, C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco in carica,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 74, presso lo

studio dell’avvocato RAFFAELE PORPORA, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALFREDO MAGGI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

CURATELA FALLIMENTO D.A.M.G., in persona del suo

curatore legale rappresentante avvocato S.E. e in virtù

di provvedimento del G.D. del Tribunale di Avellino del 06/02/2015,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CARMEN PEDICINO

giusta procura speciale a margine della comparsa di costituzione di

nuovo difensore;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, emessa

l’11/10/2013 e depositata il 03/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;

udito l’Avvocato Carmen Pedicino che si riporta ai motivi del

controricorso, insistendo per il rigetto del ricorso con condanna

alle spese.

Fatto

FATTO E DIRITTO

In ordine al procedimento recante il numero di R.G. 4713 del 2014 è stata depositata la seguente relazione:

“La Corte d’Appello di Napoli con ordinanza emessa ex art. 348 ter c.p.c. ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dal Comune di Avellino avverso la sentenza con la quale il Tribunale aveva accolto la domanda proposta dalla Curatela del fallimento di M.G. avente ad oggetto il saldo di lavori ed opere compiute in esecuzione di un contratto di appalto.

Il giudice di primo grado ha accertato che il credito azionato era stato provato mediante la produzione dei contratti d’appalto, gli stati finali ed il certificato di regolare esecuzione, aggiungendo che il Comune nulla aveva dedotto.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Avellino con i seguenti motivi. Ha resistito con controricorso la curatela.

I primi due motivi si fondano sulla violazione dell’art. 115 c.p.c. il primo perchè erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto non contestati i fatti posti a base del credito, dal momento che la non contestazione avrebbe dovuto essere specifica e riguardare sia i contratti sia i computi metrici. Il secondo perchè i documenti prodotti sarebbero stati inidonei.

Entrambe le censure sono inammissibili. Il tribunale ha affermato che “nulla è stato dedotto” in ordine al complesso dei riscontri probatori relativi al contratto d’appalto. Non è del tutto comprensibile come una condotta omissiva come la non contestazione possa essere specifica, dovendosi piuttosto rilevare che la censura è del tutto generica e non del tutto pertinente rispetto alla ratio decidendi impugnata. La seconda è del tutto priva del requisito della specificità perchè il rilievo secondo il quale i documenti dovevano essere valutati alla luce delle regole del codice in materia di produzione documentale è apodittico non indicando quali sarebbero state le violazioni perpetrate con la produzione.

Il terzo motivo censura la violazione degli artt. 2702, 2709, 2710 c.c., artt. 214 e 215 c.p.c. per avere il Tribunale attribuito efficacia probatoria legale e “di prova semplice” a documenti che non l’avevano. La censura mira a sovvertire le regole codicistiche in tema di disconoscimento e verificazione adducendo imprevisti e la non conoscenza da parte del Sindaco del contenuto dei contratti d’appalto e dell’esecuzione dei lavori. Si tratta di circostanze del tutto irrilevanti rispetto al regime probatorio dei documenti stessi. Peraltro essendo stata dichiarata inammissibile la censura relativa all’errata applicazione del principio di non contestazione, risultano del tutto prive di rilevanza le censura sull’efficacia probatoria dei documenti, risultando assolto da parte dell’attore l’onus probandi attraverso la non contestazione dei fatti costitutivi primari e secondari posti a base della domanda.

Tale rilievo assorbe la censura sull’interrogatorio formale, al quale il Tribunale non ha dato alcun rilievo probatorio e la censura contrassegnata dal n. 5, nella quale si confonde la non contestazione con il riconoscimento di debito.

Il sesto motivo riguarda la violazione del principio del contraddittorio perchè il difensore non era al corrente della destinazione dell’udienza alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c. Al riguardo oltre a condividere la motivazione contenuta nell’ordinanza della Corte “Appello, essendo onere della parte farsi carico di conoscere integralmente il contenuto del provvedimento fuori udienza comunicato non in integrum dalla cancelleria, deve aggiungersi che non risulta neanche dal ricorso che sia stato richiesto un termine in udienza per differire la discussione.

In conclusione uve si condividano i predetti rilievi il ricorso deve ritenersi inammissibile”.

Il collegio condivide la relazione osservando, in ordine alla memoria che non contiene alcun rilievo specificamente diretto a confutare la relazione, riproducendo prospettazioni erronee volte a superare la mancata contestazione in primo grado delle allegazioni (sostenute da produzioni documentali) dei fatti costitutivi posti a base della pretesa creditoria azionata.

In conclusione, il ricorso è inammissibile e deve essere applicato il principio della soccombenza in ordine alle spese processuali del presente giudizio.

PQM

Dichiara inammissibili tutti i motivi di ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio da liquidarsi in Euro 3000 per compensi, Euro 100 per esborsi oltre accessori di legge.

Ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2017

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