Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5575 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, (ud. 01/10/2019, dep. 28/02/2020), n.5575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

I.P., nato in (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in Padova, vicolo Buonarroti 2, presso lo studio dell’avv. Maria

Monica Bassan, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, ((OMISSIS));

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

19/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 01/10/2019 dal consigliere Dott. Alessandro M.

Andronio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto n. 2216/2018, comunicato il 19 aprile 2018, il Tribunale di Venezia ha rigettato il ricorso proposto dall’interessato avverso il provvedimento di diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Padova.

2. Avverso il provvedimento l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo di doglianza, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per mancata valutazione della situazione del paese di origine del richiedente, ai fini del riconoscimento della sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Si afferma che il ricorrente si era convertito al (OMISSIS) e, di conseguenza, era stato perseguitato dei (OMISSIS), essendosi rifiutato di prendere il posto del padre deceduto, quale sacerdote di tale idolo.

3. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile.

Deve ricordarsi che, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Sez. U, n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 – 02). Tale valutazione comparativa è stata compiutamente effettuata dal Tribunale, che – con argomentazioni del tutto logiche e coerenti e, dunque, insindacabili in sede di legittimità – ha ritenuto non credibile la versione fornita dall’interessato, secondo cui egli era stato perseguitato dai (OMISSIS), essendosi rifiutato di prendere il posto del padre deceduto, quale sacerdote di tale idolo. In particolare, il Tribunale ha ben evidenziato che l’autore e la consistenza della minaccia sono stati individuati in maniera contraddittoria e che la versione fornita dal richiedente asilo risulta poco credibile anche in relazione alla descrizione della tradizionale funzione di capo-sacerdoti nella religione tradizionale (OMISSIS). Il Tribunale ha anche accertato l’insussistenza di una situazione di pericolo nel paese di origine, spingendo il suo sindacato ben oltre la prospettazione dell’interessato, sulla base di documentazione proveniente da organizzazioni internazionali e associazioni umanitarie, reperita e presa in considerazione d’ufficio. Ha, infine, correttamente evidenziato che l’integrazione sociale del ricorrente in Italia non può essere considerata determinante ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, perchè egli non presenta profili di vulnerabilità nel suo paese di origine.

2. Nulla è dovuto per le spese dal ricorrente soccombente, non essendosi costituita la controparte nel presente grado di giudizio.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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