Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5575 del 08/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 08/03/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 08/03/2010), n.5575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliate in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

DAVI MEDICA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via F. Denza 20, presso lo studio

degli avv.ti DEL FEDERICO Lorenzo e Laura Rosa, che la rappresentano

e difendono;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio, sez. 36^, n. 16, depositata il 7 aprile 2008.

Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, in tre motivi, avverso decisione della commissione tributaria regionale, che, accogliendo l’appello principale della società contribuente e respingendo il suo appello incidentale, aveva ritenuto illegittimo avviso di accertamento Irpeg, Iva ed Irap, per l’anno 1999, in relazione al recupero a tassazione di costi ritenuti relativi ad operazioni inesistenti e di costi (di redazione bilancio e consulenza immobiliare) ritenuti non di competenza;

– che la decisione impugnata è così motivata: “L’appello è fondato. Com’è noto, la Suprema Corte ha costantemente ripetuto che il contribuente, a fronte della contestazione dell’Amministrazione fiscale circa la falsità dei documenti prodotti dal medesimo, non debba dimostrare l’effettività delle operazioni cui i documenti si riferiscono, dovendosi invece ritenere a carico della P.A. che deduce l’esistenza di un maggiore imponibile, l’onere probatorio circa la falsità dell’operazione commerciale cui si riferisce la contestata documentazione. E’ ovvio che tale principio deve ritenersi valido sia nel caso in cui la documentazione sia data da fatture sia in quello in cui consista in ricevute. Nel caso in esame pertanto, trattandosi di ricevute, il principio da applicare risulta quello sopra indicato con la conseguenza che, mancando ogni dimostrazione in ordine alla inesistenza delle operazioni commerciali cui le ricevute si riferiscono, dovrà ritenersi sul punto errata la sentenza di primo grado che ha escluso l’importo in questione dai costi ritenendo che il contribuente non avesse fornito la relativa prova. Per quanto concerne le censure dell’ufficio contenute nell’appello incidentale il Collegio ritiene che le stesse non siano fondate. I Giudici di primo grado hanno giustamente rilevato che i compensi erogati alla Società che cura la contabilità della Davi Medica s.r.l., (per la relazione del bilancio 1998 nonchè il compenso dato ad una ditta del settore per una consulenza immobiliare per la ricerca di una nuova sede) sono in effetti maturati nel 1999 e, pertanto, erano costi che andavano riconosciuti in detrazione”;

rilevato:

– che, tale essendo il tenore della decisione impugnata, l’Agenzia ha dedotto: nullità della sentenza, in quanto solo apparentemente motivata, per violazione del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 36, n. 1, nonchè omessa motivazione in merito ai due punti della controversia contemplati dalla decisione;

che la società contribuente ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso dell’Agenzia per difetto di procura;

osservato:

– che il ricorso dell’Agenzia è ammissibile;

– che, infatti, l’Agenzia, (pur non disponendo ex lege del relativo patrocinio) ha la facoltà di richiedere di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato con riferimento ai singoli procedimenti, senza che sia necessaria specifica procura (v. Cass. 3116/06, 3118/06);

osservato inoltre:

– che i motivi del ricorso, che, per la stretta connessione, possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati;

– che, infatti, occorre, in primo luogo, osservare che questa Corte ha già avuto modo di chiarire, che, a parte la previsione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7 (che esplicitamente prevede, in materia di Iva, l’assoggettamento ad imposta degli importi indicati da fatture emesse per operazioni inesistenti), la fatturazione fittizia ingenera comunque, almeno nella prospettiva di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d, una presunzione di corrispondente indebito vantaggio economico che è onere del contribuente superare e che – qualora l’Amministrazione fornisca validi elementi, anche meramente presuntivi purchè specifici, atti ad asseverare che alcune fatture sono state emesse per operazioni inesistenti – è onere del contribuente dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni (cfr. Cass. 21953/07, 1727/07);

– che si deve, d’altro canto considerare, che, alla luce dell’indicato principio, la decisione impugnata si rivela del tutto insufficientemente motivata in merito all’assunta illegittimità della ripresa fondata sull’inesistenza delle operazioni generatrici dei costi dedotti;

– che, non offrendo alcuna possibilità di rintracciare e controllare la ratio decidendi giacchè risolventesi in affermazione espressa in termini del tutto tautologici, la decisione impugnata si rivela, poi, del tutto insufficientemente motivata anche in merito all’assunta illegittimità della ripresa dei costi ritenuti non di competenza (v.

Cass. 1756/06, 890/06);

considerato:

– che, nei termini sopra evidenziati, il ricorso dell’Agenzia risulta manifestamente fondato, sicchè va accolto, nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

ritenuto:

– che la decisione impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010

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