Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5574 del 08/03/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 5574 Anno 2018
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

sul ricorso 24556/2013 proposto da:
Filippelli Antonio, Filippelli Luigi, Filippelli Rosa, domiciliati in Roma,
Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,
rappresentati e difesi dall’avvocato Rubino Gianluca, giusta procura in
calce al ricorso;
-ricorrente contro

Comune di Mendicino, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, Via B. Buozzi n. 32, presso lo
studio dell’avvocato Mezzi Alessandro, rappresentato e difeso
dall’avvocato Bruno Giulio, giusta procura in calce al controricorso;
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Data pubblicazione: 08/03/2018

-controricorrente contro

Azienda Ospedaliera di Cosenza;
– intimata –

CATANZARO, depositata il 27/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/12/2017 dal cons. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale Federico Sorrentino che ha chiesto
l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso.

FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Cosenza, con sentenza del 31.3.2009,
definitivamente pronunciando nel contraddittorio dell’Azienda
Ospedaliera di Cosenza, disponeva in favore di Antonio, Rosa e Luigi
Filippelli la retrocessione di terreni, espropriati dal Comune di
Mendicino per la costruzione dell’ospedale civile di Cosenza, per la
mancata realizzazione dell’opera pubblica, determinando nella somma
di C 31.907,66 il prezzo della retrocessione. L’impugnazione dell’ente
pubblico veniva accolta dalla Corte di appello di Catanzaro, che, con
sentenza del 27.7.2012, e, per quanto d’interesse: a) osservava che
il Comune era legittimato a dolersi, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., della
determinazione del prezzo della retrocessione, pur avendo trasferito,
nelle more del giudizio, il bene all’Azienda Ospedaliera; b)
determinava il prezzo della retrocessione in C 239.905,77, pari alla
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avverso la sentenza n. 837/2012 della CORTE D’APPELLO di

somma di C 214.393,00, quale valore del bene alla data di
retrocessione, rivalutata a quella della sentenza.
Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i
Filippelli per tre motivi; ai quali resiste il Comune con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in
forma semplificata.
2. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione degli
artt. 111 c.p.c. e 5 del d.lgs. n. 502 del 1992 in riferimento alla
statuizione sub a) di parte narrativa. I ricorrenti evidenziano che, in
forza del citato art. 5, tutti i beni immobili espropriati, già facenti parte
del patrimonio del Comune con vincolo di destinazione, erano stati
trasferiti, con decreto 11/2000 del Dirigente della Regione Calabria
all’Azienda ospedaliera di Cosenza, unica interessata a contraddire.
2.1. La censura è infondata: il Collegio deve, infatti, ribadire il principio
secondo cui nell’ipotesi di successione a titolo particolare tra enti, con
trasferimento ex lege di una parte di beni e rapporti ad un ente di
nuova istituzione senza estinzione dell’ente i cui beni e rapporti sono
in parte trasferiti, il processo prosegue tra le parti originarie secondo
la disciplina dettata dall’art. 111 c.p.c.; essendo irrilevanti le
modificazioni delle posizioni giuridiche attive e passive successive
all’inizio della controversia (cfr. in analogo caso di retrocessione di
beni espropriati dal Comune di Mendicino per la costruzione
dell’ospedale civile di Cosenza, Cass. n. 9899 del 2004).
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L’Azienda non ha svolto difese. Il PG ha depositato conclusioni scritte.

3. Il secondo motivo, con cui i Filippelli censurano la statuizione
sub b) della narrativa per violazione e falsa applicazione degli artt.
1224, 1277 e 1282 c.c, è fondato. 3.1. La Corte territoriale ha
provveduto alla rivalutazione del prezzo della retrocessione, senza

della pronuncia costitutiva di retrocessione, integra, una volta fissato
(sulla base degli stessi criteri generali ed astratti alla stregua dei quali
si era proceduto alla stima dell’indennità di esproprio cfr. Corte Cost.
n. 245 del 1987 e Cass. n. 9899 del 2004 cit. con riferimenti), un
debito di valuta, in relazione al quale, com’è noto, non opera il
meccanismo automatico della rivalutazione, e gli eventuali effetti
negativi durante la mora restano regolati dall’art. 1224 c.c.
4. Il terzo motivo, con cui si censura la medesima statuizione
per violazione dell’art. 112 c.p.c., resta assorbito.
5. L’impugnata sentenza va, in conclusione, cassata con rinvio,
per le necessarie statuizioni, alla Corte d’Appello di Catanzaro, in
diversa composizione, che provvederà, anche, a regolare le spese del
presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, assorbito il terzo,
cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Catanzaro,
in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2017.

avvedersi che tale prezzo, pur riflettendo il valore del terreno alla data

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