Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5574 del 08/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 08/03/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 08/03/2010), n.5574
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
AMMINISTRAZIONE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
ministro pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del
direttore pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, Via dei
Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
P.P., elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere
Flaminio n. 46 4/B presso lo studio del Dott. Gian Marco Grez,
rappresentato e difeso dall’avv. RUSSO Carlo;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Campania, sez. 30^, n. 112, depositata il 30 maggio
2002.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13.1.2010 dal relatore cons. Aurelio Cappabianca;
lette le conclusioni scritte dal Procuratore Generale, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso nelle forme di cui all’art. 375 c.p.c., in
quanto manifestamente fondato;
udito, per il contribuente, l’avv. Salvatore Mileto;
udito il P.M., di udienza, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha conformato le conclusioni
scritte.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso:
– che il contribuente propose ricorso avverso avviso di accertamento di reddito d’impresa a fini Irpef, per l’anno 1994, deducendo, tra l’altro, che l’atto era privo di idonea motivazione;
– che l’adita commissione tributaria respinse il ricorso, con decisione, che, in esito all’appello del contribuente, fu, tuttavia, riformata, dalla commissione regionale, che annullò l’accertamento;
– che il giudice a quo, in particolare, affermò l’illegittimità della motivazione dell’avviso, in quanto non dotato di valutazione critica degli elementi rilevati autonoma rispetto a quella dei verbalizzanti, e rilevò, inoltre, che i redditi oggetto dell’accertamento erano redditi fondiari, unitamente a quelli dominicali e agrari;
rilevato:
– che, avverso la decisione di appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione in unico complesso motivo, illustrato anche con memoria, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, nonchè difetto di motivazione su punti decisivi della controversia;
che il contribuente ha resistito con controricorso, illustrando le proprie ragioni anche con memoria;
osservato:
– che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, la motivazione degli atti di accertamento per relationem, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell’Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l’ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura, che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio (cfr. Cass. 2780/01, 10205/03, 25146/05, 1236/06);
– che, d’altro canto, l’inquadramento dei redditi oggetto di accertamento tra i redditi fondiari risulta affermato, nella sentenza impugnata, in termini di assoluta apoditticità;
considerato:
– che i motivi di ricorso si rivelano, pertanto, manifestamente fondati;
ritenuto:
che il ricorso va, conseguentemente, accolto, nelle forme di cui agli artt. 375 c.p.c.;
– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.
P.Q.M.
la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010