Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5574 del 06/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/03/2017, (ud. 05/07/2016, dep.06/03/2017),  n. 5574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13808-2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del procuratore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ADOLFO GANDIGLIO 27, presso

lo studio dell’avvocato EMIDDIO PERRECA, rappresentata e difesa

dall’avvocato GENNARO DI MAGGIO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimato –

avverso il decreto n. 944/2015 del TRIBUNALE di NAPOLI del

16/04/2015, depositato il 24/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che sul ricorso n. 13808/2015 proposto da Equitalia sud Spa nei confronti del Fallimento Ideal Plastik Srl il consigliere relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c. la relazione che segue.

“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. osserva quanto segue.

Equitalia sud Spa ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto reso dal Tribunale di Napoli che aveva rigettato la sua richiesta di ammissione allo stato passivo del Fallimento Ideal Plastik Srl ritenendo che i ruoli attestanti la pretesa tributaria non erano sufficienti a provare l’esistenza del credito essendo necessaria invece l’avvenuta notifica della cartelle esattoriali.

Il fallimento non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha già chiarito che l’ammissione al passivo dei crediti tributari è richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, come stabilito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 87, comma 2, nel testo introdotto dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sulla base del semplice ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in presenza di contestazioni del curatore, dell’ ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 88, comma 2, allorchè sia stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti al giudice tributario (Cass. 6126/14).

Il tribunale di Napoli si è discostato dal predetto orientamento onde sussistono le condizioni per la trattazione della causa in camera di consiglio.

P.Q.M.

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.

Roma 11.04.2016.

Considerato:

che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;

che pertanto il ricorso va, accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per le spese al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2017

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