Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5573 del 21/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2022, (ud. 25/01/2022, dep. 21/02/2022), n.5573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12393-2018 proposto da:

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LATINA 20,

presso lo studio dell’avvocato GABRIELE SEPIO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in qualità di

successore di Equitalia Servizi di Riscossione Spa, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che le rappresenta e difende ape legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6155/20:I.7 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 24/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto da L.G. avverso la decisione di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal contribuente contro la comunicazione di presa in carico ed il prodromico avviso di accertamento, asseritamente mai notificato.

Avverso la suddetta sentenza, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Resistono con controricorso l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Con istanza in data 26.4.2019 il ricorrente ha chiesto disporsi la sospensione del giudizio D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10, conv. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, depositando la documentazione attestante il perfezionamento della definizione della controversia.

Sulla proposta del relatore risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il contribuente ha documentato di aver presentato, in data 11.4.2019, domanda di definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, e di aver provveduto al pagamento della prima rata.

Il citato art. 6, prevede che: la definizione si perfeziona ton la presentazione della relativa domanda (comma 6); se entro il 10.6.2019 il contribuente deposita copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31.12.2020; in mancanza di istanza di trattazione presentata entro tale ultima data, il processo è dichiarato estinto.

Ricorrono pertanto i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, conv., con mod., dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, alla stregua di un principio che ha portata generale, tanto da essere espressamente previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 1, secondo cui: “Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”. La medesima disposizione, comma 3, stabilisce che “Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”.

Va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2022

 

 

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