Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5572 del 21/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2022, (ud. 25/01/2022, dep. 21/02/2022), n.5572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3670-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA

SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PETER KARL NORBERT

PLATTNER;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 65/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II

GRADO di BOLZANO, depositata il 05/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con la sentenza indicata in epigrafe, Ila Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da S.M. contro due cartelle di pagamento emesse a seguito di controllo formale D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-ter.

Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Resiste con controricorso la contribuente.

Con istanza in data 26.2.2020, l’Agenzia delle entrate ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, avendo la contribuente, ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, conv., con mod., dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, provveduto al pagamento di quanto previsto per la definizione agevolata della controversia.

Sulla proposta del relatore risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Va preliminarmente rilevato che l’Agenzia delle entrate, con istanza in data 26.2.2020, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, avendo la contribuente, ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, conv., con mod., dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, provveduto al pagamento di quanto previsto per la definizione agevolata della controversia.

L’intervenuta definizione agevolata comporta l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, alla stregua di un principio che ha portata generale, tanto da essere espressamente previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 1, secondo cui: “Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”. La medesima disposizione, comma 3, stabilisce che “Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”. Va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA