Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5572 del 08/03/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 5572 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

sul ricorso 21978/2013 proposto da:
Paciello Isabella, non in proprio ma in nome e per conto di Tunzi
Angela Maria, elettivamente domiciliata in Roma, Via L. Mantegazza
n. 24, presso lo studio del dott. Gardin Marco, rappresentata e difesa
dagli avvocati Ursini Michele, Ursini Pietro, giusta procura in calce al
ricorso;
-ricorrente contro

Comune di Bari, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in Roma, Viale delle Milizie n. 2, presso lo studio
dell’avvocato Ciociola Roberto, rappresentato e difeso dall’avvocato
Baldi Alessandra, giusta procura in calce al controricorso;
1

Data pubblicazione: 08/03/2018

-controricorrente –

avverso la sentenza n. 763/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 05/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

FATTI DI CAUSA
Angela Maria Tunzi convenne in giudizio innanzi alla Corte
d’Appello di Bari il Comune di Bari, e, premettendo che parte della sua
proprietà, occupata in mancanza di procedura espropriativa legittima,
era stata dichiarata acquisita alla p.A. e riconosciuto il diritto al
risarcimento del danno con sentenza passata in giudicato, e che con
decreto n. 101 del 12.12.1990 era stata occupata la porzione di mq.
399 (f. 2 partt. 538 e 313 del Comune di Ceglie del Campo), poi
espropriata con decreto n. 311 del 4.8.1995, chiese la determinazione
delle giuste indennità di espropriazione e di occupazione.
Il Comune convenuto affermò l’esclusiva legittimazione del
Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro (CO.PRO.LA ), quale
concessionario e chiese ed ottenne di chiamarlo in giudizio per esserne
manlevato. Il Consorzio affermò, a sua volta, l’improcedibilità della
domanda, per esser pendente la procedura di liquidazione coatta
amministrativa.
La Corte adita, con sentenza del 5.7.2013, affermata
l’improcedibilità della domanda nei confronti di CO.PRO.LA ., e
determinata l’indennità di espropriazione relativa alla porzione di mq.
399 in ragione del valore venale in C 26.788,86, di cui ordinò il
deposito al Comune, rilevò, per quanto ancora interessa, che l’attrice
già aveva ottenuto l’indennità di occupazione legittima, relativa
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12/12/2017 dal cons. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

all’area occupata col decreto n. 101 del 1990, nell’ambito del giudizio
proposto nei confronti del Consorzio e definito con sentenza, n. 750
del 1995, passata in giudicato, con cui essa Corte aveva affermato
l’esclusiva legittimazione passiva del Consorzio.
Isabella Paciello, quale procuratrice generale della madre Angela

due motivi, ai quali il Comune di Bari ha resistito con controricorso. Le
parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in
forma semplificata.
2. Col primo motivo, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo
per il giudizio, oltre che violazione dell’art. 1704 c.c. La Corte
territoriale, afferma la ricorrente, non ha considerato che la
determinazione dell’indennità di occupazione era stata chiesta sia in
riferimento a quella autorizzata col decreto n. 101 del 1990, sia alle
aree occupate in forza dei precedenti decreti n. 77 del 1989 e 76 del
1990, né ha tenuto conto che la precedente sentenza n. 750 del 1995
non aveva affatto affermato la responsabilità esclusiva del Consorzio,
in virtù della convenzione stipulata per atto Capano Notaio del
21.12.1988, e che la concessione di sola costruzione ha natura non
traslativa, come affermato in seno alla sentenza n. 12643 del 2010
emessa inter partes, sicchè il Consorzio doveva, solo, anticipare
l’importo delle indennità quale mandatario del Comune, il quale ad
ogni modo doveva rispondere dell’operato del delegato, ai sensi
dell’art. 1704 c.c.
3.

Disattese le eccezioni d’inammissibilità del

motivo,

adeguatamente autosufficiente, lo stesso va accolto per le seguenti
3

Maria Tunzi, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, con

considerazioni. 4. Con l’invocata sentenza n. 12643 del 2010 -la cui
cognizione può ben avvenire anche mediante quell’attività di ricerca
(relazioni, massime ufficiali e consultazione del CED) che costituisce
ordinario corredo del collegio giudicante nell’adempimento della
funzione nomofilattica e del dovere di prevenire contrasti tra giudicati

giudicando sulla domanda di risarcimento del danno da occupazione
acquisitiva su altra porzione della proprietà Tunzi e sull’eccezione di
difetto di legittimazione passiva sollevata dal Comune, che aveva,
appunto, indicato nel concessionario CO.PRO.LA . l’unico soggetto
obbligato, ha riaffermato il principio, già sostenuto dalle Sezioni Unite
con la sentenza n. 67699 del 2009, secondo cui “in tema di
espropriazione per pubblica utilità, il mero ricorso allo strumento della
concessione traslativa, con l’attribuzione al concessionario affidatario
dell’opera della titolarità di poteri espropriativi, non può comportare
indiscriminatamente l’esclusione di ogni responsabilità al riguardo del
concedente, essendo necessario a tal fine che, in osservanza al
principio di legalità dell’azione amministrativa, l’attribuzione
all’affidatario di detti poteri e l’accollo da parte sua degli obblighi
indennitari siano previsti da una legge che espressamente li autorizzi.
Nel caso in esame, non si invoca alcuna norma di legge a fondamento
del preteso trasferimento delle pubbliche funzioni”. La menzionata
sentenza del 2010 ha aggiunto che l’eccezione di giudicato riferita alla
decisione n. 750 del 1995 non aveva pregio, tra l’altro, “perché
l’oggetto del precedente giudizio era circoscritto alla responsabilità del
consorzio, unico soggetto citato in giudizio, e gli accertamenti compiuti
al riguardo entravano nella ratio decidendi solo limitatamente a questo
punto”.

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(Cass. n. 24740 del 2015, n. 18634 del 2017)- questa Corte,

5. Il giudicato che i giudici a quo hanno ritenuto in sentenza
preclusivo della proposizione della domanda indennitaria nei confronti
del Comune (nonostante fosse rimasto estraneo a quel giudizio)
risulta, comunque, superato dal formarsi del secondo giudicato, che
prevale sul primo, in base all’art. 15 delle preleggi, norma che va

costituendo la regola del caso concreto, partecipa della qualità dei
comandi giuridici (cfr. Corte Cost. ord. n. 77 del 2006, Cass. n. 10623
del 2009; n. 18234 del 2006; n. 6406 del 1999; n. 2082 del 1998; n.
997 e 833 del 1993). 6. Va, appena, aggiunto che la circostanza che
l’ordine di deposito dell’indennità per l’occupazione disposta col
decreto n. 101/80 sia stata impartita al Consorzio non assolve il
Comune dall’obbligo su lui incombente di provvedervi (cfr. Cass. n.
821 del 2004).
7. L’impugnata sentenza va, dunque, cassata restando assorbito
il secondo motivo, con cui la ricorrente deduce la nullità della sentenza
per omessa pronuncia su parte della domanda.
8. Il giudice del rinvio che si individua nella Corte d’Appello di Bari,
in diversa composizione, provvederà, anche, a regolare le spese del
presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa e rinvia,
anche per le spese, alla Corte d’Appello di Bari in diversa
composizione.

applicata al giudicato, sia interno che esterno, in quanto esso,

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