Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5572 del 08/03/2010
Cassazione civile sez. II, 08/03/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 08/03/2010), n.5572
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –
Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
MOBILINRETE SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante
pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. DENZA 50 – A,
presso lo studio dell’avvocato LAURENTI LUCIO, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
S.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato NICOLAIS
LUCIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
PERATHONER OSWALD;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1250/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 21/07/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del
04/02/2010 dal Consigliere Dott. MALZONE Ennio;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 26.6.93 S.B. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Padovana Tre Gima Mobili srl chiedendo la risoluzione del contratto di acquisto di una sedia e due camerette, stipulato con la convenuta venditrice in data (OMISSIS) per il prezzo di L. 7.500.000, di cui aveva versato l’acconto di L. 2.000.000 alla stipula e L. 700.000 in data (OMISSIS) in occasione della consegna della sedia, asserendo che in tale occasione aveva rifiutato la consegna delle due camerette perche’ difformi da quelle acquistate, significando che, protraendosi la mancata consegna delle due camerette, malgrado i suoi ripetuti solleciti, aveva diffidato la venditrice che in ipotesi di mancata consegna delle due camerette entro la data (OMISSIS), il contratto si sarebbe dovuto considerare risoluto per fatto e colpa della venditrice con l’obbligo della restituzione della somma di L. 2.100.000 e la condanna della stessa al risarcimento del danno;aggiungeva l’attore che, dopo la scadenza del termine assegnato, la venditrice si era dichiarata pronta alla consegnare le due camerette, ma egli non aveva potuto accettare perche’ nel frattempo si era obbligato con un’altra ditta. La convenuta, costituitasi all’udienza di trattazione, eccepiva l’incompetenza territoriale del giudice adito in favore di quello di Padova e chiedeva il rigetto della domanda.
L’adito Tribunale, espletata la prova per testi, con sentenza n. 178/09, rigettava la domanda attorea e compensava le spese. La Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 1250/04, depositata in data 21.7.04, accoglieva l’appello proposto dallo S., dichiarando risolto il contratto dell’(OMISSIS) per colpa della ditta venditrice;
condannava la stessa alla restituzione del primo acconto pari a Euro 1.064,56 con interessi decorrenti dal versamento al saldo; poneva le spese di lite a carico della appellata.
Per la cassazione della decisione ricorre la parte soccombente affidandosi a due motivi, cui resiste l’intimato con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nel punto in cui ha ritenuto l’efficacia risolutiva della diffida ad adempiere indipendentemente dall’indagine sull’importanza dell’inadempimento ex art. 1455 c.c. e non considerato che a norma della richiamata disposizione di legge non ogni diffida ad adempiere produce la risoluzione contrattuale ipso iure, ma solo quella ricollegabile ad un inadempimento con le caratteristiche richieste dall’art. 1455 c.c.. La Corte di merito avrebbe dovuto considerare che la difformita’ riguardava una sola cameretta, precisamente il modello “Tima” e consisteva nella mancanza di un pezzo angolare e in una cassettiera di colore non conforme alla composizione e, quindi, l’assenza del l’inadempimento grave a sensi dell’art. 1455 c.c.; il successivo accordo intercorso fra le parti senza la specifica previsione di un termine per la sostituzione della fornitura, nonche’ l’omessa indicazione nella lettera di diffida di un termine entro cui completare la fornitura. Il ricorso e’ infondato, avendo la Corte di merito trattato ogni specifico aspetto della vicenda con motivazione immune da vizi logico – giuridici.
Ed invero, sulla gravita’ dell’inadempimento non possono esserci dubbi, se si considera il comportamento tenuto dalla venditrice nella vicenda in oggetto: non contesta che le due camerette siano difformi dal modello prescelto; nemmeno nega di essere stato piu’ volte sollecitata alla successiva consegna e nemmeno che la diffida ad adempiere, sopraggiunta a distanza di ben sei mesi dal termine inizialmente concordato per la consegna della merce, diffidava la venditrice alla consegna entro un termine non inferiore a quindi giorni, con l’avvertimento che in ipotesi di inutile decorso dello stesso termine, il contratto doveva ritenersi risoluto con tutte le conseguenze di legge.
Ma v’e’ di piu’, alla lettera con r.r. del 26.4.93 di diffida ad adempiere entro e non oltre il (OMISSIS), l’attore, attuale resistente, fece seguire l’ulteriore raccomandata con r.r. del 24.5.93 con la quale rendeva noto alla venditrice che in ragione dell’inutile decorso del termine assegnato per la consegna e in assenza di una nota di riscontro della venditrice, riteneva risoluto il contratto, mentre, invece, la venditrice solo a seguito della seconda lettera dimostrava di essere disposta alla consegna.
La sentenza impugnata non solo descrive la vicenda nei suoi vari aspetti, indicandone in punto di fatto gli elementi di riscontro, bensi’ la analizza sotto il profilo giuridico in maniera completa e dettagliata. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed oneri accessori come per legge.
Cosi’ deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010