Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5572 del 01/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/03/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 01/03/2021), n.5572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26131-2019 proposto da:

ROMA CAPITALE (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21,

presso lo studio dell’avvocato MAGGIORE ENRICO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO DI (OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASQUALE REVOLTELLA, 35,

presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS DANILO, che lo rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1674/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata l’08/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

Il Tribunale, con sentenza 4179/2018,dichiarava non dovuta dal Condominio di (OMISSIS) la somma di Euro 7389,00 richiesta dal Comune di Roma con avviso di liquidazione nr 200018982015 a titolo di Cosap cioè a titolo di canone per l’occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche comunali per l’annualità 2013 relativamente a griglie ed intercapedini ubicate nell’area circostante il Condominio.

Riteneva che a seguito del passaggio in giudicato di altre pronunce relative alle stesse parti che avevano avuto ad oggetto differenti annualità dello stesso canone, si fosse formato il giudicato sulla situazione di fatto e di diritto così come accertato e cioè sull’insussistenza del diritto alla percezione del canone da parte del Comune.

Considerava tuttavia non sussistenti i presupposti dell’occupazione di suolo pubblico idonei ad assoggettare a tassazione trattandosi di porzioni del suolo inglobate in opere edili complesse sì da perdere irreversibilmente la qualità di parti del tessuto viario pubblico.

Roma Capitale proponeva appello e, nel contraddittorio con il Condominio, la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 1674 del 11/3/2019, ha rigettato l’appello ritenendo che, a seguito del passaggio in giudicato di altre pronunce relative alle stesse parti che avevano avuto ad oggetto differenti annualità dello stesso canone, si fosse formato il giudicato sulla situazione di fatto e di diritto così come accertata e cioè sulla mancanza di un valido ed efficace titolo giuridico del diritto, il Giudice, rilevava che il canone richiesto riguardava una pretesa occupazione di suolo privato sicchè non si poteva parlare di occupazione abusiva. Osservava che il condominio aveva realizzato le suddette griglie per la migliore utilizzazione dei locali sottostanti al piano stradale su suolo privato prima ed indipendentemente dalla circostanza che il perimetro dello stabile divenisse assimilabile ad un marciapiede ed assoggettato a pubblico passaggio.

Confermata l’inesistenza dei presupposti, il Giudice, prendendo posizione su una sentenza di questa Corte che qualifica il canone quale corrispettivo di una concessione reale o presunta del bene pubblico e lo collega all’utilizzazione che ne trae il singolo (Cass., 1, n. 1435 del 19/1/2018) ha ritenuto che la sentenza citata non potesse trovare applicazione nel caso di specie per la diversità dei presupposti in quanto, nel caso in esame, le opere (griglie) erano coeve all’edificio, non erano state realizzate successivamente, non erano oggetto di concessione e non insistevano sull’area pubblica.

Avverso la sentenza, che ha disposto la condanna alle spese di lite, Roma Capitale propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Resiste il Condominio con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo – violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., sul giudicato esterno, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto essersi formato il giudicato sulla situazione di fatto, già oggetto di accertamento giudiziale con riguardo ad altre annualità dello stesso canone, sulla estraneità delle intercapedini al suolo pubblico, sull’essere le medesime inglobate nello stabile condominiale e sul loro insistere esclusivamente su proprietà condominiale.

Osserva infatti che le circostanze di fatto dedotte dalla Corte,nella parte della sentenza qui impugnata,sono tutti fatti storici come tali insuscettibili di formare oggetto di giudicato,anche in relazione alla loro irrilevanza ai fini della debenza o meno del canone Cosap che è dovuto non in base al rilascio di un titolo concessorio,od alla limitazione o sottrazione all’uso normale o collettivo da parte del suolo ma in relazione all’utilizzo particolare che ne trae il singolo.

Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 63 in combinato disposto con art. 1 del regolamento del Comune di Roma nonchè della L. n. 2248 del 1865 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Rileva che il canone sarebbe dovuto a seguito di occupazioni di qualsiasi natura di spazi e di aree, anche del sottosuolo, del demanio o patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.

Sostiene che è obbligato al pagamento il condominio che abbia sostituito con griglie una parte del piano di calpestio di un’area gravata da servitù di pubblico passaggio al fine di migliorare il godimento dei locali sottostante al suolo in quanto esso gode di una utilizzazione particolare dell’area medesima.

Afferma che ai fini del pagamento del canone assume rilievo la destinazione al pubblico passaggio delle aree e l’eventuale presenza di limitazioni al pubblico godimento una volta che dette aree siano attribuite alla Pubblica Amministrazione.

Aggiunge poi che nessun rilievo assume il fatto che le griglie e le intercapedini siano state realizzate in sede di edificazione del fabbricato in quanto il rilascio della licenza edilizia non elimina l’obbligo di pagamento della Cosap.

Il primo motivo del ricorso – alla cui disamina non si frappongono le pregiudiziali in punto di rito fatte valere dal resistente, non ricorrendo nella specie le condizioni di cui all’art. 360-bis c.p.c. e dovendosi ritenere soddisfatta ai fini della loro cognizione l’illustrazione degli antefatti processuali a cui il ricorso provvede dalla pag. 2 alla pag. 16 è fondato – sebbene ciò non porti all’accoglimento del ricorso.

Va infatti pienamente condivisa la decisione della Corte di appello che alla luce dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Roma n. 12947/2017, resa in data 26.6.2017 in altro giudizio tra le medesime parti, avente ad oggetto una annualità diversa per le medesime griglie oggetto della presente causa, munita del timbro attestante la mancata proposizione di appello apposto in data 16.2.2018 nonchè copia della decisione 28148/2019 della Corte di Cassazione ha ritenuto che fosse preclusa ogni altra valutazione di merito.

In base a tali pronunce, il Condominio ha sollevato eccezione di giudicato esterno in relazione all’accertamento di non debenza del canone per l’occupazione del suolo.

Al riguardo, va evidenziato che la sentenza del Tribunale di Roma dà atto che “In ordine alla sollevata eccezione di giudicato, con produzione di numerosissime sentenze rese da questo Tribunale, pacificamente non impugnate… con cui è stata accolta la domanda di annullamento delle richieste di pagamento del Condominio per le griglie e le intercapedini condominiali relativo ad anni precedenti, si ritiene che la stessa sia fondata… Ne discende, nella specie, l’accertamento definitivo, contenuto nelle sentenze citate, della mancanza, in capo al Comune di Roma, del presupposto per ottenere il pagamento del canone di occupazione per la griglie e le intercapedini del Condominio di (OMISSIS) relativo ad annualità diverse, in assenza di elementi di novità attinenti al 2010 (assenza originaria del presupposto impositivo, trattandosi di manufatti realizzati quando l’area era ancora privata e senza una concessione all’uso particolare di un bene pubblico) preclude il riesame della stessa questione” (cfr. pagg. 2 e s. della sentenza n. 12947/2017 citata).

Preclusione che è stata correttamente rilevata anche da questa Corte con sentenza n. 2019/ 28148 e dalla più recente decisione nr 21654/2020.

In essa si è richiamato il principio secondo cui “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo” (Cass. Sez. U., Sentenza n. 13916 del 16/06/2006, Rv. 589696). Detto principio è stato dalle Sezioni Unite ritenuto, da un lato, espressamente applicabile anche ai rapporti di durata, e, dall’altro, lato coerente con il concorrente principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, valido in materia tributaria, sul presupposto che l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (quali, ad esempio, la capacità contributiva o le spese deducibili) e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche tese all’applicazione di una specifica disciplina), hanno carattere tendenzialmente permanente.

In tale ultima decisione si è poi considerato che in relazione all’anno solare 2010 la decisione del Tribunale di Roma n. 12947/2017, passata in giudicato, ha definitivamente accertato “… la mancanza, in capo al Comune di Roma, del presupposto per ottenere il pagamento del canone di occupazione per la griglie e le intercapedini del Condominio di (OMISSIS) relativo ad annualità diverse, in mancanza di elementi di novità attinenti al 2010 (assenza originaria del presupposto impositivo, trattandosi di manufatti realizzati quando l’area era ancora privata e senza una concessione all’uso particolare di un bene pubblico)” e tenuto conto del principio tendenziale di stabilità, nei rapporti di durata, degli accertamenti compiuti in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad più cause, posto dalle Sezioni Unite con le sopra richiamate sentenze n. 13916 del 16/06/2006 (Rv.589696) e n. 14294 del 20/06/2007 (Rv.598054) concludendo che il giudicato esterno che si era formato in relazione alla non debenza della Cosap per le griglie ed intercapedini di cui è causa, da parte del Condominio, valesse anche per annualità diverse dal 2010.

Il giudicato esterno nei termini sopra esposti dalla Corte non può che portare al rigetto del ricorso.

Resta assorbito il secondo motivo di ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di legge attualmente vigenti.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1.-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il Comune a rifondere le spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 1000,00;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2021

 

 

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