Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5571 del 21/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2022, (ud. 25/01/2022, dep. 21/02/2022), n.5571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6315-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

EDILIZIA F.LLI L. DI L.G. & C. SNC, in persona

del legale rappresentante pro tempore, L.A.,

LO.GI., rappresentato da coniuge erede B.R.,

L.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TUSCOLANA 220, presso

lo studio dell’avvocato PAOLO TOTARELLI, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIUSEPPE DI DIO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 705/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 22/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto da Edilizia F.lli L. di L.G. & C. s.n.c., L.A., B.R. e L.G. avverso la decisione di primo grado che aveva respinto i ricorsi proposti dai contribuenti contro quattro avvisi di accertamento relativi ad IRPEF, IRAP ed IVA per gli anni 2004, 2005 e 2006.

Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Resistono con controricorso i contribuenti.

Con ordinanza n. 9964/2019 questa Corte, considerato che i contribuenti avevano depositato istanza con la quale manifestavano l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata della controversia D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, conv. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo.

Con istanza in data 31.12.2021, l’Agenzia delle entrate ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, avendo i contribuenti, ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, conv., con mod., dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, provveduto al pagamento di quanto previsto per la definizione agevolata della controversia.

Sulla proposta del relatore risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Va preliminarmente rilevato che l’Agenzia delle entrate, con istanza in data 31.12.2021, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, avendo il contribuente, ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, conv., con mod., dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, provveduto al pagamento di quanto previsto per la definizione agevolata della controversia.

L’intervenuta definizione agevolata comporta l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, alla stregua di un principio che ha portata generale, tanto da essere espressamente previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 1, secondo cui: “Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”. La medesima disposizione, comma 3, stabilisce che “Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”.

Va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2022

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