Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5571 del 08/03/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 5571 Anno 2018
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA
Relatore: CAIAZZO ROSARIO

ORDINANZA

sul ricorso n. 13739/14, proposto da:
Italfondiario s.p.a, in persona del procuratore speciale, in forza di procura
speciale del 28.1.2014 rilasciata dal legale rappres. p.t., elett.te domic. in
Roma, alla via L. Lilio n. 95, presso l’avv. Teodoro Carsillo, dal quale è rappres.
e difesa, con procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
Isabella Gungui, elett.te dornic. in Roma alla via Gallia n.86, presso l’avv.
Maddalena Risucci, rappres. e difesa dall’avv. Milena Patteri con procura
speciale in atti;
INTIMATA
avverso la sentenza n. 118/2014 emessa dalla Corte d’appello di Cagliari,
depositata il 19.3.2014;
udita la relazione del consigliere, dott. Rosario Caiazzo, in camera di consiglio.
RILEVATO CHE

Antonino Mura citò in giudizio Intesa S. Paolo s.p.a. chiedendo che fosse
dichiarata la nullità degli addebiti effettuati dal Banco di Napoli s.p.a.- ora
Intesa S.Paolo- su conto corrente, per violazione degli artt. 1283, 1842,1823,
c.c., 117,4°c., del d.lgs. n.385/93 e della I. n. 108/96, con condanna della
P+CAS

Data pubblicazione: 08/03/2018

banca al pagamento della somma di euro 177.281,78- quale somma ricalcolata
escludendo gli interessi incassati dalla banca a titolo di anatocismo trimestrale
e di usura- oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 6.7.99 all’effettivo
saldo, nonché al risarcimento dei danni causati dall’illecita condotta.
Si costituì l’Italfondiario s.p.a., quale procuratore del Credito Sardo s.p.a.,
eccependo la carenza di legittimazione passiva della banca convenuta- per aver

da varie filiali tra cui quella presso cui fu acceso il conto corrente per cui è
causa-, e l’infondatezza della domanda per intervenuta prescrizione del credito
azionato; il g.i. dispose c.t.u. al fine di ricostruire la movimentazione affluita
sul conto corrente, espungendo dal conto gli interessi anatocistici e quelli
eccedenti il tasso antiusura, nonché gli addebiti e competenze relativi
all’apertura di credito, c.m.s. e spese.
Il Tribunale adito, con sentenza non definitiva, dichiarato il difetto di
legittimazione passiva dell’Intesa S.Paolo s.p.a., accertò la nullità delle clausole
del contratto di conto corrente con il Banco di Napoli in tema di interessi a tassi
superiori alla misura legale e anatocistici, e rigettò la domanda diretta a
dichiarare la nullità della clausole del conto corrente riguardo agli interessi
usurari per violazione della I. n. 108/96, rimettendo la causa sul ruolo con
separata ordinanza.
A seguito di un supplemento di c.t.u., il Tribunale emise sentenza definitiva,
condannando l’Italfondiario s.p.a. al pagamento all’attore della somma di euro
161.360.11 oltre interessi legali e spese di lite (compensate al 50%).
L’Istituto propose appello avverso entrambe le sentenze, lamentando che il
Tribunale aveva disatteso l’eccezione di prescrizione (nonché un errore
materiale); si costituì il Mura.
La Corte d’appello respinse l’appello, rilevando che l’eccezione di prescrizione
era molto generica, inidonea ad esprimere i relativi fatti costitutivi e che tale
rilievo esimeva dall’esame dell’estensione della domanda nei confronti del terzo
interventore volontario.
L’Italfondiario ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e una
memoria ex art. 380bis c.p.c.

quest’ultima conferito alla banca di Credito Sardo il ramo d’azienda costituito

La parte intimata si è costituita depositando la memoria ex art. 380bis c.p.c.,
quale erede unica del Mura, producendo dichiarazione di successione e procura
notarile.
CONSIDERATO CHE

Con il primo motivo è stata denunciata la violazione degli artt. 166, 167, 346,
347, 112, c.p.c., in relazione all’art. 360,1°c.,n.4, c.p.c., nonché la violazione e

decisivo, di cui al n.5 dell’art. 360, 1°c., c.p.c.
Al riguardo, la ricorrente deduceva che, a fronte della decisione di primo grado
che rigettò nel merito l’eccezione di prescrizione, il Mura avrebbe dovuto
proporre appello incidentale in ordine alla questione dell’ammissibilità di tale
eccezione, sicché la sentenza d’appello avrebbe emesso una pronuncia nulla
sull’inammissibilità (ritenendo espressamente tale pronuncia di carattere
assorbente il merito dell’eccezione sollevata), in mancanza di gravame sul
punto.
Con il secondo motivo, è stata denunziata violazione degli artt. 2938 c.c. e 112
c.p.c., in relazione ai nn. 3 e 4, art. 360, per aver la Corte ritenuto che
l’eccezione di prescrizione era inammissibile poiché dedotta genericamente,
senza indicare specificamente la fattispecie di prescrizione invocata e il relativo
dies a quo, non potendo il giudice applicare un tipo di prescrizione diverso da

quello richiesto con conseguente violazione del principio dispositivo.
Con il terzo motivo è stata denunziata la violazione dell’art. 2938 c.c., avendo
la Corte d’appello erroneamente ritenuto che la notificazione dell’atto di
citazione all’Intesa S. Paolo s.p.a. avesse interrotto la prescrizione, ma non
considerando che essa era stata eseguita dopo il decorso del termine di tre
mesi, di cui all’art. 58, 5°c., del d.lgs. n.385/93, dalla pubblicazione nella G.U.
dell’atto di conferimento del ramo d’azienda al banco del Credito sardo
attraverso cui era stato ceduto il credito fatto valere.
Il ricorso va accolto nei limiti di cui si dirà.
Il primo motivo è infondato, in quanto l’appellato non aveva alcun onere di
proporre appello incidentale sulla questione dell’inammissibilità dell’eccezione
di prescrizione; invero, il Tribunale ritenne la stessa eccezione infondata,

falsa applicazione delle medesime norme, per omesso esame di un fatto

mentre la Corte d’appello ha invece ritenuto di pronunciarne l’inammissibilità,
assorbente rispetto all’esame del merito.
Ora, posto che l’esame di ogni domanda ne implica la valutazione
d’ammissibilità, la Corte ben poteva pronunciarsi sull’ammissibilità nell’ambito
dell’esame del motivo d’appello concernente l’eccezione di prescrizione, senza
che ciò implicasse l’onere dell’appello nei confronti dell’attore.

connessi, sono fondati.
Anzitutto, la Corte d’appello ha errato nell’affermare che l’eccezione di
prescrizione era inammissibile, non avendo tenuto conto del principio
consolidato secondo cui l’eccezione di prescrizione è validamente proposta
quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l’inerzia del titolare,
senza che rilevi l’erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del
momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale
il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass., n. 15631/16; n.
1064/14; n. 9768/05).
Nel caso concreto, l’Italfondiario s.p.a., nel costituirsi in primo grado nella
qualitàVdèl Banco di Credito Sardo s.p.a., eccepì la prescrizione del diritto
azionato dall’attore per decorso del termine decennale, “essendo di tutta
evidenza che ogni avversa e supposta pretesa creditoria sarebbe comunque
prescritta, in considerazione della risalenza nel tempo del rapporto di conto
corrente”.
Pertanto, in accoglimento del secondo motivo relativo alla violazione dell’art.
2938 cc., l’eccezione deve ritenersi correttamente proposta, avendo la parte
convenuta allegato il decorso del termine decennale per l’inerzia del titolare del
diritto; peraltro, la controparte non ha sollevato contestazioni circa la stessa
tipologia di prescrizione in astratto applicabile, consistente nella forma
ordinaria decennale.
Parimenti fondato è il terzo motivo in ordine alla violazione del medesimo art.
2938 c.c., poiché il giudice di merito erroneamente non ha applicato la
prescrizione, sussistendone i presupposti per l’accoglimento.

Il secondo e terzo motivo, da esaminare congiuntamente poiché tra loro

Invero, come esposto, la Corte d’appello non ha esaminato il merito
dell’eccezione di prescrizione, avendone invece dichiarata l’inammissibilità.
L’Italfondiario s.p.a. nel proporre appello avverso le sentenze, non definitiva e
definitiva, di primo grado, impugnò la decisione del Tribunale che aveva
rigettato l’eccezione in questione, ritenendo che a seguito dell’intervento del
terzo- Banca del Credito Sardo- che assumeva essere il soggetto obbligato, la

conseguente efficace estensione anche dell’eccezione di prescrizione.
Tale decisione è erronea in quanto non ha correttamente applicato l’art. 58, V
comma, del d.lgs. n. 385/93 secondo il cui disposto, in tema di cessione di
rami d’azienda, “i creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli
adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal
cessionario l’adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il
termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva”.
Ora, nella fattispecie, il conferimento del ramo d’azienda da parte dell’Intesa
S.Paolo a favore della Banca di Credito Sardo s.p.a., comprensivo della filiale
della banca di Credito Sardo in cui era stato acceso il conto corrente oggetto di
causa, fu pubblicato nella G.U. il 19.3.99, per cui dal 20.6.99 la banca
cessionaria risponde in via esclusiva di ogni debito ceduto.
Ne consegue che la notificazione dell’atto di citazione, in data 6.7.99- data
della chiusura del conto corrente e pacificamente ultimo giorno del termine
decennale della prescrizione del diritto fatto valere- nei confronti della sola
cedente Intesa S.Paolo s.p.a. ha di fatto comportato il maturare della stessa
prescrizione, in quanto il successivo intervento in causa dell’Italfondiario s.p.a.quale procuratrice della banca cessionaria- non avrebbe potuto determinare
alcuna estensione dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta al
medesimo terzo, considerata la precedente scadenza del termine decennale.
Per quanto esposto, in accoglimento del secondo e terzo motivo, la sentenza
impugnata va cassata; non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti, a
norma dell’art. 384 c.p.c., va rigettata la domanda introduttiva del giudizio.
Circa il regime delle spese, considerata la complessità del giudizio, sussistono
giusti motivi per compensarle per tutti i gradi di giudizio.

‘))2

domanda originaria s’intendeva automaticamente estesa allo stesso terzo con

P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, ed accoglie il secondo e terzo- nei
limiti della motivazione- e cassa la sentenza impugnata.
Decidendo nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., rigetta la domanda di
Antonino Mura. Compensa le spese di tutti i gradi del giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio del 4 dicembre 2017.

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