Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5571 del 08/03/2010

Cassazione civile sez. II, 08/03/2010, (ud. 02/02/2010, dep. 08/03/2010), n.5571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. ODDO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.A. — rappresentata e difesa in virtu’ di procura

speciale usucapione, a margine del ricorso dall’avv. Grassi Aldo del

Foro di Rimini ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via

Cicerone, n. 44, presso l’avv. Paolo Santoro;

– ricorrente –

contro

C.E.A. e R.M.S. — rappresentati e

difesi in virtu’ di procura speciale a margine del controricorso

dall’avv. Giannini Stefano del Foro di Rimini ed elettivamente

domiciliati in Roma alla via Giuseppe Avezzana, n. 8, presso l’avv.

Filippo Demartino (studio legale Grassi);

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 149 del 4

novembre 2003 — non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 2

febbraio 2010 dal Consigliere dott. ODDO Massimo;

udito per il ricorrente l’avv. Paolo Santoro e per i controricorrenti

l’avv. Stefano Giannini;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.E.A. e R.M.S. con atto notificato il 17 febbraio 1984 convennero D.L., B. G., R.A., R.M., D.G. e M.G. davanti al Tribunale di Rimini e, premesso di avere acquistato per rogito del (OMISSIS) dalla societa’ dei Mulini della fossa Patara dei relitti di terreni gia’ facenti parte dell’alveo della fossa, che un tempo recava l’acqua ai mulini, rivendicarono la proprieta’ dei terreni nei confronti dei convenuti, proprietari di fondi confinanti, che li occupavano senza titolo.

Si costituirono i convenuti, ad eccezione del M., e resisterono alla domanda, chiedendo, in via riconvenzionale, la declaratoria dello acquisto per usucapione dei terreni rivendicati.

Con sentenza del 23 novembre 1999, il Tribunale accolse la domanda del C. e della R. e dichiaro’ la proprieta’ degli attori sui terreni acquistati ed ordino’ ai convenuti il loro rilascio, rigettando la loro domanda riconvenzionale.

La decisione, gravata dal D., dal B., dal R., dal D. e da S.A., succeduta al R.M. in virtu’ di atto inter vivos del 23 luglio 1997, venne confermata il 4 novembre 2003 dalla Corte di appello di Bologna, che rigetto’ l’impugnazione, osservando che gli attori erano subentrati nel possesso che la societa’ loro dante causa aveva esercitato sui terreni quanto meno dal 1961 e che i convenuti non avevano provato di averli posseduti per il tempo necessario all’usucapione.

La S. e’ ricorsa con sei motivi per la cassazione della sentenza ed il C. e la R. hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Precede la declaratoria di inammissibilita’ dell’eccezione di difetto di competenza del giudice ordinario per essere competente a conoscere della controversia il tribunale regionale delle acque pubbliche, formulata dalla ricorrente nell’udienza di discussione, atteso che la rilevabilita’ d’ufficio dell’incompetenza per materia, nel regime che L. n. 353 del 1990, art. 4 ha introdotto con decorrenza dal 30 aprile 1995, trova un limite nel giudicato interno formatosi quando, come nel caso particolare, sia intervenuta nel processo una pronuncia che presupponga la competenza del giudice adito e la stessa sul punto non sia stata impugnata.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta la nullita’ della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e decisivo della valenza delle prove testimoniali richieste degli attori, i cui testi erano tutti incapaci di testimoniare perche’ interessati alla controversia quali soci della societa’ venditrice, e di quelle richieste dai convenuti, i cui testi avevano concordemente dichiarato che il terreno era stato posseduto ininterrottamente da questi ultimi da epoca anteriore al 1961.

Il motivo e’ infondato.

La disposizione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, consentendo unicamente un controllo di legalita’ sul modo e sui mezzi adoperati dal giudice nella motivazione della sua decisione, esclude la sindacabilita’ in sede di legittimita’ della valutazione delle circostanze e delle ragioni, poste a base del convincimento da lui espresso, quando questo sia sorretto da argomenti sufficienti ad individuare il suo fondamento in un coerente processo logico.

Nella specie, la sentenza, dato atto del contrasto delle deposizioni testimoniali assunte sull’epoca nella quale la fossa era stata prosciugata che quelle favorevoli agli attori avevano indicato nell’anno 1965 – ha affermato, da un lato, che le deposizioni favorevoli ai convenuti, che avevano attestato il prosciugamento della fossa nell’anno 1961, dimostravano soltanto la possibilita’ che questi ultimi si impossessassero sin da allora degli appezzamenti di terreno, ma non il tempo dell’effettivo impossessamento e, dall’altro, che il momento in cui essi si erano impossessati dell’alveo della fossa era reso ancor piu’ dubbio dal contrasto dei documenti sull’effettivo stato, all’epoca, del corso d’acqua. Da tale argomentare non e’ desumibile nessuna inadeguatezza o carenza logica nella valutazione delle deposizioni testimoniali, trascritte nel ricorso senza alcuna ponderazione, e nessun rilievo in contrario puo’ trarsi dalla deduzione di una incapacita’ dei testi favorevoli all’attore, non avendo la ricorrente dedotto di avere tempestivamente opposto il loro interesse alla causa nelle forme previste dall’art. 157 c.p.c., comma 2 (cfr.: cass. civ., sez. 3^, sent. 25 settembre 2009, n. 20652).

Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa motivazione circa il fatto controverso e decisivo che dai documenti prodotti si evinceva che l’alveo e l’argine della fossa non erano ne’ nella proprieta’ e ne’ nel possesso della societa’ venditrice. Il motivo e’ inammissibile.

L’affermazione che i documenti prodotti escludevano la proprieta’ ed il possesso dei terreni da parte della societa’ venditrice, pur se accompagnata dall’inserimento nel ricorso di una fotocopia di essi, non soddisfa il requisito, imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 4, della precisa indicazione delle carenze o dell’illogicita’ che, con riferimento ad essi, inficiano l’affermazione della sentenza che i convenuti non erano legittimati ad eccepire la demanialita’ dell’alveo e degli argini della fossa e che dai documenti prodotti risultavano pacifici tanto la proprieta’ che il loro possesso da parte della societa’ dei mulini.

Con il terzo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa motivazione circa il fatto controverso e decisivo che dalla documentazione fotografica si evinceva che solo i convenuti, essendo proprietari dei fondi antistanti gli argini del canale, potevano avere esercitato il possesso sui terreni rivendicati.

Il motivo e’ inammissibile.

Il principio di autosufficienza del ricorso impone, nel caso di denuncia di omessa valutazione di una prova documentale, l’onere, non soddisfatto dalla ricorrente, di specificare se ed in quali termini la produzione del documento era stata accompagnata nel giudizio di merito dall’attivita’ di allegazione occorrente ad evidenziare non solo il contenuto del documento, ma anche il suo significato e, in particolare, quella decisivita’ della documentazione fotografica che la sentenza ha, nella specie, implicitamente escluso con il generale rilievo che la possibilita’ dei convenuti di impossessarsi degli appezzamenti di terreno in un’epoca utile al maturare in loro favore della prescrizione acquisitiva non equivaleva a dimostrarne l’effettivo impossessamento.

Con il quarto motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa e/o insufficiente motivazione circa il fatto controverso e decisivo della proprieta’ dei terreni da parte della societa’ dante causa, non avendo esaminato i documenti prodotti dai quali risultava che l’alveo del canale era demaniale e non poteva essere conseguentemente usucapito prima del suo passaggio al patrimonio dello Stato. Il motivo e’ inammissibile.

Sotto la specie non pertinente del vizio di motivazione la censura investe, infatti, senza formulare alcuna specifica doglianza, la corretta applicazione fatta dalla sentenza degli artt. art. 873 c.c. ed art. 81 c.p.c., in forza dei quali, essendo riservato alla pubblica amministrazione la tutela dei beni demaniali ed i casi di sostituzione processuale limitati a quelli espressamente previsti dalla legge, nel caso di rivendica di un immobile fra privati, l’eccezione di demanialita’ e’ improponibile dal privato, trattandosi di una exceptio de iure tertii (cfr.: cass. civ., sez. 2^, sent. 16 ottobre 2008, n. 25306; cass. civ., sez. 2^, sent. 16 luglio 1991, n. 7892).

Con il quinto motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa e/o insufficiente motivazione circa il fatto controverso e decisivo dell’esistenza della societa’ semplice dei mulini della (OMISSIS), dante causa degli attori, non essendo stato prodotto in giudizio alcun documento che attestasse la sua costituzione. Il motivo e’ inammissibile.

La denuncia solleva in sede di legittimita’ una questione il cui esame, non risultando la stessa esaminata nella sentenza impugnata e non essendo menzionata nel ricorso la sua proposizione nel giudizio di merito, e’ precluso in sede di legittimita’, perche’ la sua novita’ esclude che dalla sua soluzione possa essere derivato un vizio della decisione impugnata.

Con il sesto motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e decisivo della richiesta dei convenuti di disporre una c.t.u. per identificare i terreni che erano da considerare argini della (OMISSIS), emergendo dalla foto prodotta la completa mancanza di segni di distinzione e/o confine tra le proprieta’ dei convenuti e gli argini del canale ed essendo stati operati i frazionamenti catastali senza alcuna misurazione sul terreno.

Il motivo e’ infondato per un duplice motivo.

In primo luogo, perche’ la sentenza ha negato l’ammissibilita’ della consulenza tecnica richiesta sul rilievo che il suo espletamento non poteva essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quello che assumeva e l’argomento si ricollega direttamente all’assunto, che lo precede nel testo della decisione, secondo il quale oggetto della prova doveva essere l’effettivo impossessamento dei terreni da parte dei convenuti in epoca anteriore al ventennio precedente la proposizione della domanda di revindica e non la sola possibilita’ dell’impossessamento.

In secondo luogo, perche’ rispetto all’oggetto della controversia ed alla ratio, che sorregge il rigetto della richiesta della consulenza tecnica, appare privo di decisivita’ il richiamo alla finalita’ dell’indagine di identificare un confine tra le proprieta’ dei convenuti e gli argini della (OMISSIS) diverso da quello risultante dagli atti di frazionamento. All’inammissibilita’ od infondatezza dei motivi seguono il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali, ivi, cpa ed altri accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010

 

 

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