Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5570 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, (ud. 01/10/2019, dep. 28/02/2020), n.5570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

K.A., elettivamente domiciliato in Asolo (TV), via Palladio 1,

presso lo studio dell’avv. Simone Cecchin, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno ((OMISSIS));

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

15/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 01/10/2019 dal consigliere Dott. Alessandro M.

Andronio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto depositato il 15 febbraio 2018, il Tribunale di Venezia ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso proposto dall’interessato il 2 ottobre 2017 avverso il provvedimento di diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Padova, a lui notificato l’8 agosto 2017.

Il Tribunale ha rilevato che il ricorso era stato proposto oltre il termine di 30 giorni previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, decorrente dalla data di notificazione del provvedimento amministrativo, avuto riguardo alla non applicazione della sospensione feriale dei termini per tali procedimenti di impugnazione, come disposto dal comma 14 dello stesso art. 35-bis.

2. Avverso il provvedimento l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando: 1) la nullità del provvedimento amministrativo della Commissione territoriale, per omessa traduzione in una lingua conosciuta dall’interessato o in una delle lingue veicolari, con conseguente nullità del decreto del Tribunale; 2) la violazione del richiamato art. 35-bis, sul rilievo che, nel caso di specie, si sarebbe dovuta ritenere operante la sospensione feriale di termini, in quanto il divieto di applicazione della sospensione feriale in materia di immigrazione è entrato in vigore nel pieno della sospensione feriale, non potendo dunque esplicare effetti nel periodo feriale corrente.

3. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di doglianza è inammissibile, perchè formulato in modo intrinsecamente perplesso. Il ricorrente lamenta che il provvedimento della commissione non è stato tradotto in una lingua lui comprensibile, ma contemporaneamente ammette che lo stesso è stato tradotto in francese, lingua da lui parlata, seppure solo nella parte dispositiva e in un foglio allegato. Nè lo stesso ricorrente riporta stralci rilevanti del provvedimento o allega sostanziali violazione del diritto di difesa che sarebbero derivate dalla lamentata mancata traduzione.

Il secondo motivo è, invece, fondato.

Deve ricordarsi che l’inapplicabilità della sospensione dei termini feriali ai giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale del cittadino straniero, introdotta con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 14, non opera rispetto ai ricorsi avverso le decisioni delle commissioni territoriali emesse e comunicate (o notificate) anteriormente alla data del 17 agosto 2017, essendo la vigenza della nuova disciplina legislativa processuale differita a tale data (Sez. 6 – 1, n. 22304 del 05/09/2019, Rv. 655323 – 01; cfr. anche Sez. 6 1, n. 16420 del 21/06/2018, Rv. 649789 – 01).

Tale principio non è stato correttamente applicato nel caso di specie, perchè il Tribunale, negando l’applicazione della sospensione feriale, ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso proposto dall’interessato il 2 ottobre 2017 avverso il provvedimento di diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Padova, a lui notificato l’8 agosto 2017, ovvero prima del 17 agosto 2017; mentre tale ricorso, applicando la sospensione feriale, avrebbe dovuto essere ritenuto tempestivo.

2. In accoglimento del secondo motivo di ricorso, il decreto impugnato va quindi cassato con rinvio al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Venezia – sezione specializzata in materia di protezione internazionale, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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