Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5570 del 21/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2022, (ud. 13/01/2022, dep. 21/02/2022), n.5570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22021-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore Generale

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

EURO-DOMUS COSTRUZIONI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3220/16/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 24/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza depositata il 24 maggio 2019 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Messina, dichiarava inammissibile per tardività l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Messina che aveva accolto il ricorso proposto dalla EURO-DOMUS Costruzioni s.r.l. contro l’avviso di accertamento relativo ad IRES, IRAP ed IVA per l’anno di imposta 2005. Osservava la CTR: “E’ incontroverso che detto termine di un anno dalla data del deposito della sentenza (avvenuto il 21/12/2009), oltre i 46 giorni di sospensione feriale (periodo dal 1 agosto al 15 settembre 2012), era ormai decorso alla data di ricezione da parte dell’appellato (coincidente con l’8/2/2011), ma non alla data di spedizione dell’atto (4/2/2011), quale però risultante dall’avviso di ricevimento, mancando in atti l’avviso di spedizione (…) parte appellante non ha provveduto a depositare, all’atto della sua costituzione nel giudizio di appello, la ricevuta di spedizione a mezzo raccomandata postale dell’atto di impugnazione, ma soltanto l’avviso di ricevimento della raccomandata postale, che però non consente di far ritenere idoneamente superata l’inammissibilità del ricorso”.

Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

La società contribuente è rimasta intimata.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, e art. 53, comma 2. Sostiene la ricorrente che, poiché la tardività dell’appello era circostanza tutt’altro che certa, tenuto anche conto del fatto che il termine per impugnare scadeva il giorno precedente a quello in cui era stato ricevuto l’atto dalla contribuente, la CTR avrebbe dovuto far ricorso ai poteri istruttori previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 1, ordinando la produzione in giudizio della distinta di spedizione al fine di appurare se effettivamente il ricorso era stato spedito dopo il decorso del termine di legge.

Il ricorso è infondato.

Va anzitutto osservato che la disposizione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 1, incide sul principio dispositivo che informa il processo tributario in relazione all’individuazione della prova dei fatti oggetto del giudizio e quindi al riscontro della effettiva sussistenza degli elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria. I poteri istruttori contemplati dalla suddetta norma appaiono quindi strutturati, ove sussista una obiettiva situazione di incertezza, in funzione della integrazione del materiale probatorio già fornito dalle parti in relazione ai profili sostanziali che concernono la fondatezza o meno della pretesa impositiva, e non già utilizzabili con riguardo a questioni di ordine processuale.

Ad ogni buon conto, va richiamato il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “Nel processo tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, in quanto norma eccezionale attributiva di ampi poteri istruttori officiosi alle Commissioni Tributarie, tra i quali la facoltà di ordinare il deposito di documenti necessari ai fini della decisione, trova applicazione solo quando l’assolvimento dell’onere della prova a carico del contribuente sia impossibile o sommamente difficile, situazione che è integrata qualora la parte alleghi e dimostri la specifica situazione di fatto che, nel caso concreto, abbia reso impossibile o sommamente difficile l’assolvimento dell’onere della prova, essendo insufficiente la mera affermazione dell’esistenza del presupposto, priva dell’allegazione relativa all’avvenuta sollecitazione del giudice del merito all’esercizio del predetto potere” (Cass. n. 27827 del 2018, Cass. n. 4589 del 2009).

Orbene, nel caso di specie, non è stato neppure prospettata la situazione che avrebbe reso estremamente difficile la prova della tempestiva proposizione dell’appello mediante la produzione in giudizio della distinta di spedizione della relativa raccomandata, né risulta che l’Ufficio abbia sollecitato la CTR ad esercitare i propri poteri istruttori.

La sentenza impugnata non merita dunque censura.

Il ricorso va quindi rigettato.

Stante l’assenza di attività difensiva dell’intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.

Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2022

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