Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5570 del 08/03/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 5570 Anno 2018
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: CRISTIANO MAGDA

ORDINANZA

sul ricorso 25200/2013 proposto da:
CHE BANCA! s.p.a., in persona dei legali rapp.ti p.t, elettivamente domiciliata
in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e
difesa dall’avv. Emilio Prisco, per procura in calce al ricorso;
-ricorrente contro
FALLIMENTO di FE.RI.TRE di Fedele Giuseppe & C. s.a.s., in persona del
curatore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, alla via Baiamonti 10, presso
lo studio dell’avv. Maria Francesca Caldoro, rappresentato e difeso dall’avv.
Stefano Maria Russo, per procura a margine del controricorso;
-controricorrente –

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l 9-3

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avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI del 3/10/2013, depositato il
7/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2017
dal cons. MAGDA CRISTIANO;
RILEVATO CHE:
Il Tribunale di Napoli, con decreto del 7.10.013, ha respinto l’opposizione ex
art. 98 I.fall. proposta da Che Banca! s.p.a. per ottenere l’ammissione, con
rango ipotecario, allo stato passivo del Fallimento di Fe.Ri.Tre. di Fedele
Giuseppe & C. s.a.s. del credito di C 130.387,88 oltre accessori, vantato a
titolo di rimborso del finanziamento erogato alla società poi fallita nel
novembre del 2004.
Il giudice del merito ha rilevato che l’opponente non aveva prodotto,
secondo quanto richiesto dall’art. 99, 8° comma, I. fall. il contratto di mutuo

Data pubblicazione: 08/03/2018

ipotecario posto a fondamento della domanda, che pertanto doveva essere
rigettata per difetto assoluto di prova.
Il decreto è stato impugnato da Che Banca! s.p.a. con ricorso per cassazione
affidato a quattro motivi, cui il Fallimento di Fe.Ri.Tre. s.a.s. ha resistito con
controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo, che denuncia violazione dell’art. 99 I. fall., la ricorrente
sostiene che l’onere di allegazione previsto dall’8° comma della norma,
riguarda i soli documenti nuovi, non prodotti in sede di verifica, atteso che
quelli già prodotti in detta sede restano inseriti nel fascicolo di parte
depositato agli atti della procedura con la domanda di ammissione e fanno già
parte del materiale probatorio acquisito agli atti.
Deduce, inoltre, di aver fatto espresso riferimento nell’atto di opposizione al
contratto ed alla nota di trascrizione dell’ipoteca allegati al ricorso ex art. 93 I.
fall., mostrando in tal modo di volersene avvalere.
Il motivo, che pone una questione di diritto e non di fatto, rispetto alla
quale si rivela palesemente infondata l’eccezione di inammissibilità per difetto
dei requisiti di cui ai nn. 3 e 6 dell’art. 366 c.p.c. svolta in via preliminare dal
Fallimento, deve essere accolto.
orientamento, ha infatti
Questa Corte, mutando il proprio precedente
recentemente affermato, con principio cui il collegio intende dare continuità,
che l’art. 99, 2° comma, n. 4) I. fall., a norma del quale il ricorso in
opposizione deve contenere, a pena di decadenza, « l’indicazione specifica dei
mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti»
non comporta l’onere per l’opponente di produrre ex novo i documenti già
allegati alla domanda di ammissione, ma richiede unicamente che, come
avvenuto nel caso di specie, i documenti in questione siano fra quelli indicati
nell’atto introduttivo, sui quali il creditore mostri di voler fondare la propria
pretesa anche nel giudizio di impugnazione (Cass. n. 12548/017).
All’accoglimento del motivo conseguono la cassazione del decreto impugnato
ed il rinvio della causa al Tribunale di Napoli in diversa composizione, che
liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso, che illustrano questioni sulle
quali il giudice a quo – arrestatosi al rilievo della mancata produzione del
contratto – non ha pronunciato e che dovranno essere esaminate dal giudice
del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi; cassa il
decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di
Napoli in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di
legittimità.
Roma, 22 nove

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