Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5570 del 08/03/2010
Cassazione civile sez. II, 08/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 08/03/2010), n.5570
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –
Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –
Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI CIVITAVECCHIA, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. FRACASSINI 18, presso lo
studio dell’avvocato VENETTONI ROBERTO, rappresentato e difeso
dall’avvocato PALA GESUALDO ANTONIO;
– ricorrente –
e contro
C.E.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 158/2004 del GIUDICE DI PACE di CIVITAVECCHIA,
depositata il 19/02/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del
28/01/2010 dal Consigliere Dott. MALZONE Ennio;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento con cassazione
senza rinvio della sentenza.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 14.11.94 C.E. proponeva opposizione avverso l’atto di pignoramento effettuato in data 10.11.94 a cura del Servizio Riscossione Tributi del Comune di Civitavecchia per il recupero delle somme dovute in ragione di due verbali di infrazione al C.d.S. elevati dalla Polizia Municipale in data 11.10.90, deducendo l’omessa notificazione dei verbali e l’assenza di un titolo valido per procedere all’esecuzione.
Il giudice di pace di Civitavecchia con sentenza n. 381/97 annullava il pignoramento.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 7657-01, su ricorso proposto dall’Amministrazione comunale, annullava con rinvio la sentenza impugnata per l’omessa lettura della decisione in udienza L. n. 689 del 1981, ex art. 23.
Il giudizio non era riassunto e l’Amministrazione comunale riattivava la procedura di riscossione coattiva del dovuto con avviso di mora notificato in data 8.1.2003, avverso il quale l’intimato produceva nuova opposizione con ricorso in data 3.2.03, deducendo:
1) l’insussistenza in capo a se stesso della proprieta’ del veicolo,per averlo venduto a certa A.S. con scrittura privata autenticata dal notaio D’Agostino in data (OMISSIS) e la conseguente annotazione in data (OMISSIS) presso il PRA (certificato (OMISSIS));
2) l’avvenuta prescrizione quinquennale di cui all’art. 209 C.d.S. Il giudice di pace di Civitavecchia con sentenza n. 158/04, depositata il 19.2.04, dichiarava la prescrizione delle sanzioni amministrative stradali di cui all’avviso di mora dell’8.1.03 condannando il Comune e l’Esattoria alle spese di lite. Per la cassazione della decisione ricorre il Comune di Civitavecchia affidandosi a un solo motivo:
violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, art. 204 bis C.d.S., art. 393 c.p.c., nonche’ omessa motivazione.
Il ricorso e’ infondato. Ed infatti, l’intimazione di pagamento, avvenuta con atto di messa in mora notificato in data 8.1.03, non e’ valsa ad impedire la prescrizione del relativo diritto di esigere la sanzione amministrativa, perche’, nel caso che ne occupa, trova applicazione l’art. 2945 c.c., comma 3, secondo cui gli atti processuali compiuti nel corso del processo estinto non hanno alcuna efficacia interruttiva della prescrizione (Cass. 1976/1323).
Ben vero, l’estinzione del giudizio conseguita alla mancata riassunzione del giudizio di opposizione al pignoramento, a seguito della cassazione con rinvio della sentenza del giudice di pace, ha comportato che la prescrizione e’ ricominciata a decorrere dall’atto di pignoramento avvenuto in data (OMISSIS), con la conseguenza che alla data della nuova intimazione di pagamento dell’8.1.03, era irrimediabilmente trascorso il termine quinquennale di prescrizione dello stesso diritto.
Ne consegue il rigetto del ricorso, senza statuizione delle spese stante l’assenza dell’intimato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010