Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 557 del 15/01/2010

Cassazione civile sez. I, 15/01/2010, (ud. 15/10/2009, dep. 15/01/2010), n.557

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7348/2007 proposto da:

Z.G. (c.f. (OMISSIS)), L.G. (c.f.

(OMISSIS)), nella qualità di familiari di L.

L., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA

CIVILE DELLA CORTE Di CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato MARRA Alfonso Luigi, giusta procura a 1835 margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

17/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/10/2009 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RICCARDO FUZIO che chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di

consiglio, rigetti il ricorso, con le conseguenze di legge.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto 9 febbraio 2006, la Corte d’appello di Napoli, decidendo sulla domanda proposta dai signori Z.G. e L. G., condannò la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento dell’equa riparazione dovuta per l’irragionevole durata di un processo amministrativo, protrattosi per due anni e cinque mesi oltre il termine ragionevole, indicato in tre anni, liquidando il danno non patrimoniale in Euro 2.400,00, e le spese del giudizio in Euro 200,00 per onorari e Euro 70,00 per diritti.

Per la cassazione del decreto, non notificato, ricorrono i signori Z.G. e L.G. con atto notificato in data 1 marzo 2007, con sette mezzi d’impugnazione.

L’amministrazione non ha svolto difese.

Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi la manifesta infondatezza del ricorso.

La ricorrente ha depositato una memoria di replica alle richieste del Procuratore generale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dei sedici motivi di ricorso, sono manifestamente fondati esclusivamente anelli con i quali si censura la liquidazione delle spese del giudizio di merito, per violazione dei minimi tariffari e per omessa valutazione delle voci indicate nella nota spese depositata.

Sono invece inammissibili, per la mancanza di puntuali censure al decreto impugnato, o per la mancanza di corrispondenza con il contenuto della decisione, o per la loro totale genericità e per l’omessa testuale riproduzione nel ricorso delle domande asseritamente ignorate del giudice di merito e non risultanti dal decreto impugnato, i motivi 1, 3 6, 7, 8, 9, 10. Sono manifestamente infondati i motivi n. 2, in ordine alla determinazione della ragionevole durata del processo, essendosi il giudice di merito attenuto a criteri standardizzati anche nella giurisprudenza della Corte europea; e 3 e 4, in ordine alla commisurazione della riparazione alla sola durata eccedente il termine ragionevole, stante la consolidata giurisprudenza di questa corte nell’interpretazione della L. n. 89 del 2001, art. 2.

Il decreto impugnato deve essere pertanto cassato in accoglimento del motivo accolto, e la causa può essere decisa anche nel merito, con la liquidazione delle spese ripetibili del giudizio svoltosi davanti alla corte territoriale – tenendo conto della nota spese depositata e del valore della causa (inferiore ad Euro 2.600,00) nonchè dei soli esborsi documentati – in Euro 50,00 per esborsi, Euro 330,00 per diritti e Euro 420,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge; spese da distrarsi a favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.

Le spese del giudizio di legittimità, tenuto conto del fatto che per la maggior parte le censure proposte sono state dichiarate inammissibili o manifestamente infondate, sono compensate in ragione dei due terzi, e per la rimanente parte sono poste a carico dell’amministrazione, liquidate (per la quota di competenza) come in dispositivo e distratte a favore del procuratore antistatario.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente le spese del giudizio svoltosi davanti alla Corte d’appello di Napoli, che liquida in Euro 50,00 per esborsi, Euro 330,00 per diritti, Euro 420,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge, disponendo che siano distratte a favore dell’avvocato Alfonso Luigi Marra antistatario.

Compensa in ragione di due terzi le spese del giudizio di legittimità, e pone le spese residue a carico dell’amministrazione, liquidandole per l’intero in Euro 700,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge, e disponendo che siano distratte a favore dell’avvocato Alfonso Luigi Marra antistatario.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 15 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010

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