Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 557 del 12/01/2017

Cassazione civile, sez. trib., 12/01/2017, (ud. 13/06/2016, dep.12/01/2017),  n. 557

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. IZZO Fausto – rel. Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. CATENA Rossella – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17184/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

O.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO

91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che lo

rappresenta e difende giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 72/2009 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 21/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/06/2016 dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

udito per il ricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO che si riporta agli

atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. O.P. impugnava l’avviso di accertamento notificatogli il 12/5/2006 dall’Agenzia delle Entrate di Chivasso con il quale, per l’anno di imposta 2000 (mod. Unico 2001), a seguito dell’utilizzo degli studi di settore, era stato riscontrato un maggior ricavo dalla sua attività di meccanico per autoveicoli e trattori agricoli, pari a Lire 21.741,00 (oltre le Lire 37.494,00 dichiarate) con conseguente liquidazione di maggior imposta IRPEF, IVA ed IRAP.

2. Con sentenza del 15/11/2007 la CTP di Torino rigettava il ricorso.

3. Con sentenza del 14/7/2009 la CTR di Milano riformava la pronuncia di primo grado annullando l’avviso di accertamento. Ha osservato il giudice di appello che l’accertamento era stato svolto in contraddittorio con il contribuente, il quale aveva manifestato la correttezza nel suo comportamento, producendo la documentazione contabile da cui non si rilevava alcuna irregolarità e l’assenza di incongruenze “gravi”, dal che la inattendibilità dell’accertamento basato esclusivamente su presunzioni non riscontrate dello studio di settore.

4. Avverso tale pronuncia proponeva ricorso l’Agenzia delle Entrate, lamentando:

4.1. la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 e degli artt. 62 bis e 62 sexies, nonchè dell’art. 2728 c.c., laddove la sentenza della CTR nell’accogliere l’appello aveva svilito la valenza presuntiva dello studio di settore e della correlativa inversione dell’onere della prova dopo l’instaurazione del contraddittorio. La CTR sembrava avere invece affermato il diverso principio secondo cui lo scostamento dai parametri non legittimava l’imputazione di un maggior reddito. 4.2. La violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, laddove la CTR aveva ritenuto non sufficiente ad integrare una valida motivazione il rinvio dell’accertamento al PVC che a sua volta dava atto dell’istruttoria compiuta e del contraddittorio instaurato tra le parti (in sostanza contestando la validità della motivazione per relationem).

4.3. Se la questione invece non è di diritto, ma di adeguatezza della motivazione, la CTR nella sua decisone non dimostrava di avere esaminato l’accertamento impugnato e i PVC richiamati, così palesando grave insufficienza della motivazione su un fatto controverso e decisivo.

4.4. La violazione dell’art. 112 c.p.c., per vizio di ultrapetizione. Invero la Commissione regionale, andando oltre il motivo di appello formulato dal contribuente, non solo aveva rilevato il difetto di motivazione dell’atto impugnato, ma sembrava avere anche affermato che le prove addotte dal O. in contraddittorio erano idonee a dimostrare la inattendibilità dell’accertamento.

4.5. Se la questione invece non era di diritto, ma di adeguatezza della motivazione, la CTR nella sua decisone non aveva articolato alcuna specifica argomentazione atta a dimostrare che la documentazione prodotta dal contribuente fosse idonea a provare la sua minore capacità reddituale.

Chiedeva pertanto di cassare l’impugnata sentenza.

5. Con controricorso l’ O. resisteva all’impugnazione evidenziando la infondatezza della impugnazione, considerato l’errato utilizzo degli studi di settore, non essendo sufficiente il contraddittorio tra le parti a legittimare la sua applicazione, ma essendo necessario la presenza del presupposto di gravi irregolarità o l’omessa presentazione della dichiarazione. In ogni caso correttamente la CTR aveva respinto l’automatismo dell’utilizzo degli studi di settore senza una valutazione di inattendibilità delle deduzioni rese nel contraddittorio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato.

2. Questa Corte di legittimità, con consolidato orientamento ha stabilito che i parametri o studi di settore previsti dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi da 181 a 187, rappresentando la risultante dell’estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico-induttivo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 39, comma 1, lett. d), che deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con il contribuente, sul quale, nella fase amministrativa e, soprattutto, in quella contenziosa, incombe l’onere di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre all’ente impositore fa carico la dimostrazione dell’applicabilità dello “standard” prescelto al caso concreto oggetto di accertamento (ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 3415 del 20/02/2015, Rv. 634928).

Non vi è dubbio pertanto che, ove come nel caso in esame, l’Ufficio dimostri il legittimo utilizzo degli studi di settore, spetti al contribuente provare la loro inattendibilità in concreto.

3. Nel caso in esame la CTR ha affidato la pronuncia di annullamento alla circostanza che in sede di contraddittorio il contribuente aveva “regolarmente” prodotto la documentazione contabile, da cui non emergevano incongruenze gravi, senza però confrontarsi con le argomentazioni svolte nell’accertamento e riportate nella sentenza riformata, laddove contrariamente alle osservazioni svolte dal contribuente, il settore di attività dell’azienda correttamente era stato individuato in quello artigiano e solo in via residuale e minimale in quello di intermediazione di vendita di mezzi agricoli, nonchè la irregolarità della esposizione nel modello Unico 2001 di redditi per fatture emesse nell’anno 2000, ma di competenza, ai fini reddituali, dell’anno 1999.

Pertanto l’assoluta carenza di motivazione impone la cassazione della sentenza impugnata, con assorbimento nella pronuncia delle altre censure formulate.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla C.T.R. Piemonte anche perchè provveda sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2017

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