Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5569 del 01/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/03/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 01/03/2021), n.5569

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29905-2019 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P. BORSIERI

3, presso lo studio dell’avvocato Renzo Gattegna, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Alberto Maraschi;

– ricorrente –

contro

LEVITICUS SPV s.r.l., quale cessionaria del Banco BPM s.r.l. e per

essa, quale mandataria, SERVICING S.p.A., rappresentata e difesa

dall’avv. Alberto Borsieri, in forza di procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1049/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 09/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/02/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIOONE

La Corte d’appello di Brescia, nella causa fra la Banco BPM S.p.A., creditore pignorante di G.G., promossa dalla prima per fare accertare che il bene pignorato apparteneva all’esecutato per titolo ereditario (successione di G.A.) e così sopperire all’esigenza di continuità delle trascrizioni, confermava la sentenza del tribunale. Il primo giudice aveva accolto la domanda, riscontrando l’esistenza di una tacita accettazione dell’eredità da parte del debitore, il quale aveva concesso ipoteca sul bene poi sottoposto a esecuzione.

La corte d’appello, adita dal G., il quale aveva censurato la decisione per avere riscontrato la tacita accettazione dell’eredità in un atto che non aveva i requisiti richiesti dall’art. 476 c.c., in aggiunta al rigetto dell’appello, condannava l’appellante al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.

Per la cassazione della sentenza il G. ha proposto ricorso, sulla base di due motivi: il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 476 c.c., riproponendo la tesi che la concessione della garanzia ipotecaria su bene dell’eredità non ha i requisiti di univocità idonei per potere essere considerata alla stregua di una tacita accettazione dell’eredità; il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 96 c.p.c., comma 3: la tesi sostenuta dall’appellante si fondava su principi di giurisprudenza, che la corte d’appello avrebbe potuto ritenere non condivisibili, ma non per questo privi di consistenza.

La cessionaria della creditrice Banco BPM S.p.A. ha resistito con controricorso.

La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta infondatezza del ricorso.

Il ricorso è inammissibile.

L’art. 476 c.c. richiede, ai fini dell’accettazione tacita della eredità, la ricorrenza di due condizioni: il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di questo stesso atto nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede (Cass. n. 2200/1971).

In questo senso, la concessione di ipoteca su uno dei beni compresi nell’eredità, in quanto atto di disposizione del medesimo, qualora compiuto in assenza di qualsiasi riferimento a una di quelle circostanze che potrebbero giustificarne il compimento da parte del chiamato in quanto tale (art. 460 c.c.), importa tacita accettazione dell’eredità (Cass. n. 2226/1958).

Nella giurisprudenza della Suprema Corte non si ritrova alcuna affermazione che possa giustificare la conclusione, implicitamente sostenuta dal ricorrente, che il chiamato potrebbe concedere l’ipoteca sul bene ereditario, modificandone la condizione giuridica, conservando la qualità di chiamato.

I rilievi del ricorrente, laddove ipotizza la possibilità che un simile atto sia compiuto senza l’intenzione di divenire erede, trascurano che la concludenza del comportamento si deve valutare secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale (Cass. n. 1139/1970). Nemmeno una dichiarazione espressa dell’interessato, tendente a togliere valore al contegno, già di per sè univoco e concludente, varrebbe a escludere l’accettazione, poichè, si è osservato, protestatio facto contraria nihil valet.

La valutazione che ha condotto la corte di merito ad accogliere la domanda di condanna al risarcimento del danno per lite temeraria, oggetto di censura con il secondo motivo, non rileva alcun errore logico o giuridico.

Essa è perciò incensurabile in questa sede (Cass. n. 126/1992).

La sentenza, pertanto, ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame della censura non offre elementi per mutare tale orientamento, conseguendone l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c. cit., n. 1, con addebito di spese.

Ci sono le condizioni per dare atto al D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nell’importo di Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2021

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