Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5568 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, (ud. 09/07/2019, dep. 28/02/2020), n.5568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28503/2018 proposto da:

A.I., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour Presso

la cancelleria civile della Corte di cassazione e rappresentato e

difeso dall’avvocato Antonio Ciafardini giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 5 presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– intimato –

avverso la ordinanza n. 1794/2018 del Tribunale dell’Aquila

pubblicata il 20/08/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia

nella camera di consiglio del 09/07/2019.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A.I. ricorre in cassazione con quattro motivi avverso l’ordinanza in epigrafe indicata con cui il Tribunale dell’Aquila ha rigettato le domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria dal primo proposte, nella ritenuta insussistenza dei relativi presupposti di legge.

2. Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente, originario del (OMISSIS), della città di (OMISSIS), Dipartimento di (OMISSIS), esponeva alla Commissione territoriale di Ancona, secondo la ricostruzione dei fatti fornita dal Tribunale, di essersi allontanato dal Paese di origine per sottrarsi agli attacchi portati da “(OMISSIS)” al villaggio di provenienza.

Rifugiatosi nella città di (OMISSIS) nel febbraio del 2015, egli aveva raggiunto la Libia e successivamente l’Italia.

1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità dell’impugnata ordinanza ex art. 134 c.p.c., n. 2 per motivazione contraddittoria o apparente, non avendo il Tribunale alcunchè indicato sulle ragioni per le quali i fatti narrati non sarebbero rientrati nelle previsioni di legge o, ancora, su di una loro non verosimiglianza.

1.2. Con il secondo il ricorrente fa valere la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 per non avere il Tribunale fatto applicazione del principio dell’onere probatorio attenuato di cui a Cass. SU 27310/2008 e per non aver valutato, secondo i parametri di legge, la credibilità del richiedente.

1.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c avendo mancato il Tribunale di riconoscere in capo al richiedente protezione la sussistenza di una minaccia grave alla vita derivante da una situazione di violenza indiscriminata, come meglio definita dalla sentenza CG c-465/07.

1.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avergli i giudici del Tribunale riconosciuto protezione umanitaria.

Il racconto e le condizioni del Paese di provenienza, in cui il prodotto interno lordo pro-capite degli abitanti, lo sviluppo agricolo, l’aspettativa di vita e l’accesso alle cure mediche integrative in capo al richiedente di una situazione di personale vulnerabilità, avrebbero sostenuto il riconoscimento della protezione umanitaria e tanto anche in ragione del grado di integrazione raggiunto dal richiedente e dalla patologia da cui egli risultava affetto, la tubercolosi per la quale era sottoposto a costanti terapie in Italia.

2. Il secondo motivo è inammissibile.

Ai fini della concessione dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b) è indispensabile, anche ai fini dei necessari approfondimenti istruttori, a credibilità e l’attendibilità della narrazione dei fatti effettuata dal richiedente.

La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce, peraltro, un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – e censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5 – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) costituente un parametro di attendibilità della narrazione.

Il denunciato vizio di violazione di legge consiste, invece, nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa ed come tale inammissibile in subiecta materia (Cass. 3340/2019). In mancanza di credibilità dell’istante, deve, di conseguenza, escludersi la necessità e la possibilità stessa per il giudice di merito – laddove non vengano dedotti fatti attendibili e concreti, idonei a consentire un approfondimento ufficioso – di operare ulteriori accertamenti.

Nel caso di specie, il Tribunale ha ampiamente motivato circa le ragioni per le quali ha ritenuto non attendibili le dichiarazione dell’istante, perchè lacunose e contraddittorie, ed il motivo non sfugge ad una valutazione di inammissibilità perchè introdotto quale violazione di legge e, in ogni caso, perchè portatore di astratte ed assertive affermazioni di principio.

3. Il primo e terzo motivo sono, invece, fondati, in relazione alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c). Vero è infatti che se la non credibilità del richiedente esclude in radice la riconoscibilità dello status di rifugiato e la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b) essa non svolge ruolo alcuno in relazione alla protezione sussidiaria di cui alla lett. c).

In tema di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2017, ex art. 14, lett. c), infatti, il potere-dovere di indagine d’ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel paese d’origine del richiedente, che va esercitato dando conto, nel provvedimento emesso, delle fonti informative attinte, in modo da verificarne anche l’aggiornamento, non trova ostacolo nella non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente stesso riguardo alla propria vicenda personale (Cass. 14283/2019).

Tanto premesso, va osservato, al riguardo, che, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente.

Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass., 26/04/2019, n. 11312; Cass., 28/06/2018, n. 17069; Cass., 31/01/2019, n. 3016).

Nel caso concreto, il Tribunale applica erroneamente il criterio della credibilità anche alla lett. c) e la motivazione è assolutamente carente (Cass. S.U. 8052 e 8053/2014), essendosi il Tribunale imitato a trascrivere il rapporto Amnesty International 2017-2018, dal quale si desume, peraltro, una complessiva situazione di generale rovina della Repubblica del (OMISSIS), senza operare alcun accertamento specifico e motivato circa la Regione di provenienza dell’istante, a fronte della allegazioni del medesimo.

Resta assorbito il quarto motivo sulla protezione umanitaria.

4. In via conclusiva va dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso, assorbito il quarto e, in accoglimento del primo e del terzo, cassata l’ordinanza impugnata con rinvio del giudizio al Tribunale dell’Aquila, in altra composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale dell’Aquila, in altra composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso e assorbito il quarto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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