Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5568 del 11/03/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 5568 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: MANCINO ROSSANA

SENTENZA

sul ricorso 22986-2012 proposto da:
LEONARDI

LNRFRZ66L25H501T,

C.F.

FABRIZIO

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CHIANA 48,
presso lo studio dell’avvocato PILEGGI ANTONIO, che
lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2014
130

MONTEBOVI

S.P.A.,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DI SAN BASILIO

72,

presso lo studio

dell’avvocato SANTORO DAVID MARIA, che la rappresenta

Data pubblicazione: 11/03/2014

e difende, giusta delega in atti;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 6324/2011 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/10/2011 R.G.N.
8262/1g;

udienza del 14/01/2014 dal Consigliere Dott. ROSSANA
MANCINO;
udito l’Avvocato ORLANDO FABIO MASSIMO per delega
PILEGGI ANTONIO;
udito l’Avvocato SANTORO DAVID MARIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO l che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

r.g.n.22986/2012 Leonardi Fabrizio c/Montebovi s.p.a.
udienza 14 gennaio 2014

i.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 5 ottobre 2011,
respingeva il gravame svolto da Leonardi Fabrizio avverso la
sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda intesa
all’accertamento del rapporto di lavoro subordinato intercorso
con la Montebovi s.p.a., alla declaratoria di illegittimità del
licenziamento asseritamente intimato dalla predetta società, alla
condanna della società al pagamento delle differenze
retributive.

2. Il lavoratore aveva in particolare lamentato, con il gravame, il
mancato espletamento della prova testimoniale dedotta al fine
di dimostrare di avere svolto, con vincolo di subordinazione,
l’attività di autista addetto al traporto e alla consegna di
prodotti della società.
3. La Corte territoriale, all’esito dell’espletata prova orale, riteneva
non emerso, nell’attività di traporto e consegna di prodotti
dal
Leonardi,
pacificamente
espletata
Montebovi
l’assoggettamento al potere organizzativo, difettivo e
disciplinare della società. Escludeva, inoltre, che, per il tramite
dei concessionari per la distribuzione dei prodotti della società
medesima, si fosse realizzata un’illecita interposizione di
manodopera, in difetto di allegazione e prova degli elementi
idonei a dimostrare l’operato dei predetti concessionari in
assenza di autonomia organizzativa e gestionale.
4.

In definitiva per la Corte del gravame, anche in considerazione
delle risultanze dell’interrogatorio libero del Leonardi (sulle
direttive date dagli “intermediari” e sulla remunerazione, pur
data dai predetti “intermediari”, con compenso calcolato a
percentuale e mai fisso), e in difetto di prova che gli
intermediari agissero in nome e per conto della Montebovi, il
1
Rossana Mancino est.

r.g.n.22986/2012 Leonardi Fabrizio c/Montebovi s.p.a.

Svolgimento del processo

rapporto con l’autista doveva ritenersi instaurato direttamente
con il concessionario e ad esso era estranea la società.
5. Avverso tale sentenza ricorre Leonardi Fabrizio con tre motivi.
La parte intimata ha resistito con controricorso.

6.

Con i motivi di ricorso viene dedotta violazione di legge, artt.
1, commi 1 e 3 e 5 L.n.1369 del 1960, nel testo applicabile
ratione temporis, in relazione anche all’art. 2697 c.c., per avere la
Corte di merito escluso che ricorresse un’intermediazione
vietata in base al rilievo che la prestazione era pagata dagli
intermediari (i concessionari della distribuzione) e che il
rapporto di lavoro (peraltro solo in alcuni periodi formalizzato
come lavoro dipendente alle dipendenze della s.n.c. Sartor di
Sartor Claudio & c. e della Cooperativa Mondial s.r.l. e
svoltosi, per il resto, in nero) doveva imputarsi alle persone
degli intermediari succedutisi in un arco di sedici anni. Assume
il ricorrente che la Corte avrebbe omesso di applicare la
presunzione di appalto illecito e di considerare le relative
circostanze di fatto a fondamento della suddetta presunzione;
avrebbe erroneamente posto a suo carico l’onere di provare la
circostanza negativa che gli intermediari non avessero
un’organizzazione autonoma e non agissero a proprio rischio;
avrebbe dato rilevanza decisiva alla testimonianza dell’ultimo
degli intermediari, autore del licenziamento ritorsivo (Intorre);
avrebbe omesso, infine, di considerare tutte le emergenze
documentali che riconducevano la prestazione lavorativa alla
società, e non tenuto conto dell’utilizzo di macchine ed
attrezzature e locali di proprietà della Montebovi.

z I motivi, esaminati congiuntamente per la loro connessione
logica, non sono meritevoli di accoglimento.
8.

In tema di interposizione illecita nelle prestazioni di lavoro, ai
sensi della L. n. 1369 del 1960, art. 1, applicabile ratione tempois,
l’accertamento dei presupposti per l’esistenza di un appalto
2
Rossana Mancino est.

r.g.n.22986/2012 Leonardi Fabrizio c/Montebovi s.p.a.

Motivi della decisione

9.

La Corte di merito ha correttamente fondato il proprio
convincimento sulla compiuta valutazione delle modalità di
svolgimento dell’attività del Leonardi, accertando la totale
assenza sia degli elementi tipici della subordinazione (“non è
emerso l’assoggettamento del Leonardi al potere organizzativo,
direttivo e disciplinare della società”), sia dei requisiti per
ritenere sussistente un’interposizione illecita di manodopera ai
sensi della legge n. 1369/1960 nel testo applicabile ratione
tempons.

io. In particolare, quanto alla dedotta interposizione illecita di

manodopera, non è stato adeguatamente censurato il decisum
della Corte di merito, fondato sul difetto di allegazione e prova
degli elementi idonei a dimostrare l’assenza di autonomia
organizzativa e gestionale dei concessionari rispetto alla
Montebovi e che gli autisti dei quali si avvalevano per la
distribuzione dei prodotti, erano normalmente diretti dalla
società.
n. La parte ricorrente ha evocato, al riguardo, un’erronea

ripartizione degli oneri probatori, non cogliendo tuttavia nel
segno, atteso che la statuizione impugnata si è conformata a
consolidati orientamenti giurisprudenziali in tema di
interposizione nelle prestazioni di lavoro ed applicazione della
presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie
vietata dalla L. n. 1369 del 1960.
12.

A tanto i Giudici del gravame sono infatti pervenuti facendo
corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte,
secondo cui: l’appalto di mere prestazioni di lavoro, vietato ai
sensi dell’art. 1 legge 23 ottobre 1960 n. 1369, costituisce una
fattispecie complessa caratterizzata dalla presenza di un primo
rapporto fra colui che conferisce l’incarico ed usufruisce in
concreto delle prestazioni del lavoratore (appaltante,
3
Rossana Mancino est.

r.g.n.22986/2012 Leonardi Fabrizio c/Montebovi s.p.a.

vietato rientra nei compiti del giudice del merito ed è, perciò,
incensurabile in cassazione se adeguatamente motivata (v., ex
~kis, Cass. 657/2008; Cass. 41817/2006; 2356/2004).

13.

Inoltre, la contestata valutazione delle risultanze di causa,
mediata dalla censura per vizio di motivazione, non si
ienza del ricorso, attesa
conforma al principio di ,caumito
tosuzfpag,c
l’omessa trascrizionèTdel contenuto dei documenti che si
assumono essere stati non adeguatamente apprezzati dalla
Corte di merito, non risultando in tal modo consentito alla
Corte di legittimità di adempiere al proprio compito
istituzionale di verificare il fondamento della denunziata
violazione.

14. In definitiva il ricorso va rigettato.
15. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese, liquidate in curo 100,00 per esborsi,

4
Rossana Mancino est.
r.g.n.22986/2012 Leonardi Fabrizio c/Montebovi s.p.a.

committente o interponente) e colui che riceve l’incarico e
retribuisce il lavoratore (appaltatore, intermediario o
interposto) e di un secondo rapporto fra l’intermediario ed il
lavoratore; pertanto quest’ultimo per poter venir dichiarato
dipendente del committente, ai sensi dell’ultimo comma del
menzionato art. 1 legge 1369, ha l’onere di allegare e
dimostrare innanzitutto l’esistenza del rapporto fra questi e
l’asserito intermediario, e inoltre, alla stregua della presunzione
assoluta stabilita dalla legge (impiego da parte dell’appaltatore
di capitali, macchine o attrezzature fornite dall’appaltante) o in
base alle normali regole di prova, che l’intermediario è un
imprenditore solo apparente, restando escluso che al fine
sopraindicato possa prescindersi da entrambe le menzionate
allegazioni e prove, dando solo la (pur necessaria)
dimostrazione che l’asserito interposto ha messo a disposizione
dell’interponente le energie lavorative del lavoratore medesimo
(v., ex multis, Cass. 13388/2000 e successive conformi).

oltre euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori
di legge.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2014.

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