Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5568 del 08/03/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 5568 Anno 2018
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: FRAULINI PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25627/2015 R.G. proposto da
SATER S.R.L. rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Surace,

con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Massimiliano Di Croce
in Roma, via Casale Ghella n. 34, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
CONSORZIO G.S.L. EXPORT GROUP SUBFOR LOMBARDY

rappresentato e difeso dagli avv. ti Angela Liquindoli e Antonella
Fiorita, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in
Roma, viale Giulio Cesare n. 71, giusta procura a margine del
controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 08/03/2018

avverso la sentenza della Corte di appello di Milano 3117/15,
depositata il 15 luglio 2015.
Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 7 novembre
2017 dal Consigliere Paolo Fraulini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Luigi Salvato che ha concluso chiedendo il
rigetto del ricorso.

1. La Corte di appello di Milano ha respinto il gravame proposto
da SATER S.R.L. avverso la sentenza con cui il Tribunale di Monza
l’aveva condannata a pagare al CONSORZIO G.S.L. EXPORT GROUP
SUBFOR LOMBARDY la somma di euro 15.691,14, oltre accessori, a
titolo di rimborso pro quota delle spese consortili deliberate.
2. Il giudice di secondo grado ha ritenuto che l’obbligo di
contribuzione derivasse dalla esecutività della delibera consortile
del 10 dicembre 2009, approvata all’unanimità; che corretta fosse
la trattenuta ad opera del Consorzio della quota di conferimento
originariamente versata da Sater s.r.I., in espressa attuazione di
quanto previsto dall’art. 10 dello statuto consortile; che corretta
fosse la valutazione di superfluità della prova per testimoni,
fondata dal primo giudice sulla ritenuta sufficienza ai fini del
decidere delle risultanze documentali acquisite in atti.
3. Per la cassazione della citata sentenza SATER S.R.L. ricorre
con due motivi, resistititi dal CONSORZIO G.S.L. EXPORT GROUP
SUBFOR LOMBARDY con controricorso. Con istanza depositata in
data 29 luglio 2016 la ricorrente ha chiesto l’accelerazione del
processo ai sensi dell’art. 1

ter della legge n. 89 del 2001. Il

fascicolo processuale veniva quindi rimesso alla competente
Sezione e ivi fissato per l’udienza del 7 novembre 2017, con
precedenza rispetto a quelli pendenti da data più risalente. La
ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso lamenta:
2
RG25627 2015

FATTI DI CAUSA

1.1. Primo motivo: «Violazione e falsa applicazione di norme
di diritto. Violazione delle norme di ermeneutica giuridica (art.
1362 cod. civ.) con riferimento alla delibera di aumento dei
contributi fissi mensili e con riferimento al mancato riconoscimento
del rimborso della quota di partecipazione iniziale al consorziato
uscente» deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove
avrebbe mal interpretato il chiaro tenore letterale della

consiglio direttivo del 26 gennaio 2010, in alcun modo collegate tra
loro, e da cui emergeva con evidenza che il contributo consortile
mensile era del tutto autonomo rispetto alla partecipazione del
consorzio a un workshop; sotto altro profilo, la sentenza avrebbe
erroneamente interpretato l’art. 10 dello statuto consortile in tema
di rimborso della quota inziale di partecipazione.
1.2. Secondo motivo: «Omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio» deducendo l’erroneità della sentenza
impugnata laddove avrebbe omesso di rilevare come nelle stesse
fatture emesse dal Consorzio la voce del contributo fisso era
indicata come separata rispetto alle altre spese dell’esercizio in
corso.
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1. Il primo motivo è inammissibile. Esso pretende di
sindacare il contenuto della delibera consortile del 10
dicembre 2009, che la Corte di appello nella sentenza
impugnata qualifica incontestatamente come approvata
all’unanimità. Parimenti pretende di distinguere gli effetti di
detta deliberazione da quella presa dal Comitato direttivo del
Consorzio pochi giorni dopo. Sul punto va rilevato che la
Corte di appello ha espressamente affermato che la
deliberazione assembleare era definitiva e quindi esecutiva e
che la deliberazione del consiglio direttivo oggetto di
contestazione si era limitata ad eseguire il deliberato
assembleare, dando conto in motivazione delle ragioni di tali
3
RG256272015

deliberazione consortile del 10 dicembre 2009 rispetto a quella del

conclusioni. A fronte di tali circostanze il motivo in esame,
sotto l’apparente denuncia di una violazione dell’art. 1362
cod. civ., in effetti tende a far compiere a questa Corte un
nuovo giudizio sull’interpretazione delle due deliberazioni,
senza peraltro spiegare per quali motivi l’interpretazione
adottata dal giudice del merito non sarebbe conforme ai
canoni ermeneutici invocati come violati. Ne deriva che

ermeneutica della ricorrente a quella, di diverso tenore ma
egualmente plausibile, adottata dalla Corte territoriale; ne
deriva ulteriormente che il motivo contesta in effetti la
sufficienza della motivazione, pretendendo da questa Corte
un’adesione alla sua diversa ricostruzione; ciò che questa
Corte non può fare, dovendo limitarsi a rilevare l’esistenza di
una motivazione sul punto, riconoscibile come tale in quanto
scevra da intime contraddizioni o aporie che ne minino la
intellegibilità.
2.2. Il secondo motivo è parimenti inammissibile
applicandosi alla fattispecie il novellato testo dell’articolo 360
n. 5 cod. proc. civ. (la sentenza impugnata è stata pubblicata
dopo I’ll settembre 2012). Ne deriva che è denunciabile in
cassazione ai sensi del citato articolo solo l’anomalia
motivazionale che si tramuta in violazione di legge
costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza
della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della

l’effetto è quello di una sovrapposizione della ricostruzione

sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le
risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella
“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e
grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto
irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione
perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa
qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della
motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del
.

4
RG256272015

í)

07/04/2014). Elementi del tutto estranei al caso di specie,
ove la motivazione esiste ed è perfettamente intellegibile.
2.3. La soccombenza regola le spese.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio
di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle

in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma

1-bis, dello

stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 novembre
2017.

spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati

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