Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5568 del 08/03/2010

Cassazione civile sez. II, 08/03/2010, (ud. 25/01/2010, dep. 08/03/2010), n.5568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.L. (OMISSIS), D.T.M.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso lo studio dell’avvocato CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato GUIDONE LUIGI;

– ricorrenti –

contro

S.A. (OMISSIS), S.V.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OSLAVIA

28, presso lo studio dell’avvocato DI SANTO VINCENZO, rappresentati e

difesi dall’avvocato CIERI FIORENZO;

– controricorrenti –

e contro

D.A., C.L.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 458/2 004 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 25/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

25/01/2010 dal Consigliere Dott. BURSESE Gaetano Antonio;

udito l’Avvocato GUIDONE Luigi, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data 2.7.1996 i coniugi F.L. e D. T.M.A. citavano in giudizio V. e S. A. chiedendo che l’adito tribunale di Vasto dichiarasse che non sussisteva alcuna servitu’ di passaggio e di fogna sugli spazi di loro proprieta’ in favore dei limitrofi fondi dei convenuti, e che conseguentemente, i medesimi fossero condannati alla cessazione di ogni turbativa connessa con l’illegittimo uso di dette servitu’ oltre a risarcimento dei danni derivanti dal loro abusivo esercizio. Si costituivano i germani S. deducendo che la possibilita’ di transito sul fondo degli attori – su cui insisteva anche il loro pozzo nero – corrispondeva al legittimo esercizio di una servitu’ scaturente dal fatto che tutti i fabbricati delle parti in causa originariamente facevano parte di un’unica costruzione frutto dello stesso progetto edilizio; in via riconvenzionale chiedevano altresi’ che fosse disposta coattivamente una servitu’ di passaggio carrabile a favore del loro fondo ed a carico del fondo degli attori ovvero – ove ritenuto piu’ opportuno – anche su quello limitrofo dei coniugi D. – C. che chiedevano di essere autorizzati a chiamare in giudizio.

A seguito dell’esperita istruttoria nel corso della quale veniva espletata CTU (che accertava tra l’altro interclusione del fondo dei convenuti), il tribunale adito, con sentenza non definitiva n. 293 del 15.6.2000, accoglieva parzialmente la domanda degli attori dichiarando che sul loro fondo non esisteva alcuna servitu’ di scarico a favore del contiguo fondo dei convenuti, condannando conseguentemente questi ultimi a rimuovere la menzionata fossa biologica; disponeva il prosieguo del giudizio con riferimento alla domanda relativa alla servitu’ di transito, autorizzando infine la chiamata in giudizio dei coniugi D.A. e C. L.. Questi costituendosi chiedevano il rigetto sia della domanda attrice che della riconvenzionale dei convenuti. Il tribunale di Vasto, con sentenza definitiva n. 545 del 6.11.2001, in accoglimento della domanda riconvenzionale dei convenuti, disponeva la costituzione della servitu’ coattiva di passaggio sui fondi di proprieta’ degli attori F. – D.T. per una superficie di mq.

25,0 e di mq. 16 su quelli di proprieta’ dei terzi chiamati in causa D. – C.; condannava inoltre i convenuti al pagamento dell’indennizzo di asservimento e regolava in vario modo le spese di lite.

Proponevano appello gli attori per il mancato accoglimento della loro domanda di risarcimento dei danni connessi con l’illegittimo esercizio della servitu’ di passaggio e di fogna da parte dei convenuti S. oltre che per l’avvenuto riconoscimento della servitu’ coattiva a favore dei fondi dei medesimi. Questi ultimi, costituendosi, proponevano appello incidentale con riferimento in specie alla loro condanna di rimuovere la fossa biologica di cui alla sentenza non definitiva; impugnavano altresi’ la sentenza definitiva nella parte in cui era stata omesso di precisare che la servitu’ di passaggio poteva essere esercitata anche con veicoli e che essa era costituta a favore de fondo di loro proprieta’. Si costituivano anche i terzi chiamati D. – C. eccependo l’inammissibilita’ dell’appello principale e chiedendo nel merito il suo rigetto per quanto concerneva la loro posizione, con conferma dell’impugnata pronuncia. L’adita Corte d’Appello de L’Aquila con sentenza n. 458/04 depos. in data 25.06.2004 rigettava l’appello principale confermando la sentenza definitiva ed in accoglimento dell’appello incidentale precisava che la servitu’ di passaggio era esercitabile anche con veicoli ed era stata costituita a favore del fondo di proprieta’ dei convenuti S., regolando variamente le spese processuali. F.L. e D.T.M.A. ricorrono per la cassazione di tale pronuncia, sulla base di n. 7 censure; V. e S.A. resistono con controricorso; gli intimati D. – C. non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso, i ricorrenti denunziano la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 con riferimento all’omessa motivazione e alla mancata applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c. in tema di liquidazione del danno in via equitativa. Deducono che il tribunale prima e la corte dopo avevano errato nel ritenere che mancava la prova relativa al danno conseguente all’illecita condotta dei convenuti che avevano arbitrariamente esercitato le servitu’ di transito. Ne’ poteva essere condivisa l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui “la sussistenza di un concreto danno, pur nella certezza di un comportamento illecito, dev’essere ontologicamente dimostrata”, laddove il danno stesso era in ipsa mentre per la sua quantificazione gli attori avevano chiesto il ricorso al criterio equitativo, senza che sul punto il giudice si fosse pronunciato.

La doglianza e’ fondata.

Non v’e’ dubbio che nella fattispecie il danno conseguente all’illecita condotta dei convenuti che avevano arbitrariamente esercitato le servitu’ di transito e di scarico sul fondo dei ricorrenti ponendo cosi’ in essere turbative di fatto e di diritto deve ritenersi in re ipsa per cui – contrariamente ha quanto ritenuto dal giudice a quo – non necessita’ di alcuna prova.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte pronunciata con riferimento a casi analoghi, in caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, anche se del tutto marginale e limitata a parti dell’immobile non attualmente utilizzate, il danno subito dal proprietario e’ “in re ipsa”, discendendo dalla perdita, sia pure parziale, della disponibilita’ del bene e dall’impossibilita’ di conseguire l’utilita’ anche solo potenzialmente ricavabile dal bene stesso (Cass. n. 827 del 18/01/2006; Cass. n. 7692 del 2001; Cass. N. 13630 del 2001; Cass. n. 649 del 21/01/2000).

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 con riferimento alla L. n. 765 del 1967, art. 18 e succ. modif. “attinente al vincolo pubblicistico inderogabile esistente sullo spazio sul quale dovrebbe essere costituita la servitu’ di passaggio coattivo. Si sostiene che “il locus sul quale dovrebbe essere costituita la servitu’ di passaggio e’ uno spazio posto a ridosso del (loro) fabbricato”, destinato al parcheggio dei propri veicoli, soggetto al vincolo pubblicistico inderogabile di cui al cit. L. n. 765 del 1967, art. 18. Dalle planimetrie allegate alle relazioni tecniche emergerebbe appunto che il luogo di esercizio della servitu’ era adiacente a fabbricato ricorrenti, i quali peraltro non disporrebbero di altri spazi idonei per il parcheggio anche di una sola vettura.

La doglianza non e’ fondata. La sentenza impugnata ha invero affermato che “il luogo di esercizio della servitu’ e’ rimasto individuato nell’ambito di una superficie che resta al di fuori del terreno che sarebbe stato soggetto a vincolo di parcheggio (cfr.

relazione e planimetrie allegate alla consulenza tecnica d’ufficio) “I ricorrenti non concordano con tale assunto, e muovono sul punto una censura alquanto generica, senza precisare cioe’ sulla base di quale dato obiettivo puo’ desumersi che l’esercizio della servitu’ possa invece interessare anche l’area in questione.

Con il 3 motivo del ricorso, i ricorrenti eccepiscono la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 con riferimento all’art. 1051 c.c. sotto il profilo dell’insussistenza dei presupposti per la costituzione della servitu’ di passaggio carraio coattivo. Invero requisito essenziale e’ lo sfruttamento produttivo del fondo, per cui e’ inammissibile la costituzione della detta servitu’ a vantaggio di un fabbricato, anche se rurale, “ove essa sia richiesta per adibire il fabbricato ad uso che trascenda la coltivazione del fondo dominante.

Nella fattispecie “il luogo ove sono ubicati i fondi in controversia trovansi in zona da tempo urbanizzata e non si e’ in presenza di un fondo agricolo divenuto edificabile”.

La doglianza non ha giuridico pregio.

Questa S.C. ha piu’ volte precisato che “ai sensi dell’art. 1052 c.c. – da leggere alla luce della sentenza n. 167 del 1999 della Corte costituzionale – la costituzione di una servitu’ di passaggio in favore di un fondo non intercluso puo’ avvenire non soltanto in presenza di esigenze dell’agricoltura o dell’industria, bensi’ anche ai fini di consentire una piena accessibilita’ alla casa di abitazione. (Cass. n. 10045 del 16/04/2008; Cass. n. 2150 del 28/01/2009).

Passando all’esame del 4 motivo del ricorso, con esso i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 con riferimento alla falsa applicazione dell’art. 1051 c.c., u.c.. Sostengono che l’area de qua puo’ essere qualificata come cortile o zona di rispetto, per cui su di essa non puo’ insistere la servitu’ coattiva ai sensi della norma sopra ricordata.

La doglianza non ha fondamento. Invero non viene specificamente censurata l’affermazione della Corte di merito secondo cui l’esenzione di cui all’art. 1051 c.c., u.c. non opera nel caso di un’interclusione assoluta non altrimenti eliminabile (Cass. n. 8303 del 26.05.2003). Diventa in tal modo irrilevante a questione dell’esattezza dell’affermazione secondo la quale era stata fatta salva la destinazione a cortile, a giardino ed aia della maggior superficie residua.

Con il 5 motivo, i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 ” in tema di determinazione del percorso e dei criteri previsti dall’art. 1051 c.c.; nonche’ la carenza di motivazione sulla disponibilita’ di altri spazi sui quali costituire la servitu’. Si sostiene che i coniugi D. e C. erano stati chiamati in causa dopo che il c.t.u. aveva gia’ individuato il percorso, per cui e’ mancato l’esame della possibilita’ di costituire la servitu’ esclusivamente a carico del fondo degli stessi. Anche tale censura e’ priva di fondamento.

Risulta invero che il c.t.u. ha preso in esame tutti i fondi limitrofi ai fini della creazione del percorso, optando peraltro per una soluzione – poi interamente recepita dal giudice di merito – per la quale il percorso prescelto insisteva sia sul il fondo degli odierni ricorrenti che su quello dei coniugi D. – C.. La stessa Corte d’Appello ha ribadito la correttezza del criterio seguito dal tribunale nella determinazione del passaggio, applicando in modo corretto i criteri previsti al riguardo dall’art. 1051 c.c., comma 2″ scegliendo il luogo maggiormente prossimo alla strada di pubblico transito (colorata in giallo nella planimetria della prima consulenza tecnica) e di minor danno per i due fondi serventi”. Peraltro la scelta del percorso implica una valutazione di merito non censurabile in questa sede di legittimita’.

Con il 6 motivo del ricorso, gli esponenti deducono la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione all’art. art. 1051 c.c. u.c. “sotto l’aspetto del divieto di costituzione di servitu’ di passaggio carraio”.

Ad avviso dei ricorrenti la motivazione e’ carente in ordine alla “scelta ” del passaggio carraio fatta dal giudice in relazione alle contrapposte esigenze riguardanti il fondo che dovrebbe essere gravato di servitu’ e quello aspirante dominante, cio’ che avrebbe portato ad escludere la costituzione di servitu’ di transito veicolare sul fondo dei ricorrenti, stante la mancata prova della sussistenza del necessario presupposto “della coltivazione e conveniente uso del fondo”. Lamenta che la Corte di merito non ha motivato sull’eccezione avanzata al riguardo dagli attori, che si erano opposti ad una servitu’ di transito con autoveicoli.

La doglianza e’ infondata. In realta’ il giudice a quo ha motivato sia pure in modo succinto la propria scelta rilevando che la servitu’ di transito con automezzi prevista “nel corpo della motivazione della sentenza, era giustificata per le necessita’ congiunte alle necessita’ dell’uomo medio nell’attualita’”.

Al riguardo e’ stato sottolineato da questa S.C. che appare “impossibile, alla luce del moderno sviluppo sociale e tecnologico, che una casa di abitazione sia raggiungibile solo a piedi o a dorso di mulo e non anche con mezzi meccanici” (Cass. n. 10045 del 16/04/2008).

Con il 7 motivo del ricorso, i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 con riferimento agli artt. 91 e 92 c.p.c. in materia di statuizioni di spese di giudizio, lamentano della loro condanna per intero al pagamento delle spese pronunciata dalla Corte territoriale nei riguardi dei chiamati in causa, pur non avendo essi ricorrenti proposto alcuna domanda nei confronti degli stessi e pur essendo stato il loro appello incidentale interamente rigettato. La decisione de giudice in proposito non era motivata ne’ appare informata al principio sancito dall’art. 91 c.p.c..

La doglianza e’ infondata. Non risulta infatti che non vi era contenzioso tra gli attuali ricorrenti ed i terzi chiamati, i quali si sono costituiti nel giudizio d’impugnazione chiedendo il rigetto dell’appello principale ” per quel che concerneva la loro posizione”.

D’altra parte gli stessi ricorrenti, anche in questa sede insistono nel sostenere che la servitu’ doveva essere costituita solo sui fondo dei chiamati in causa (v. 5 motivo del ricorso).

Conclusivamente il ricorso dev’essere accolto limitatamente al 1 motivo; rigettati gli altri; con la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, ed il rinvio della causa, alla Corte d’Appello di Roma, anche per le spese di questo giudizio tra i coniugi F.L. e D.T.M.A. ed i sig.ri V. e S.A.. Il giudice di merito non si pronuncera’ sulle spese per quanto riguarda la posizione degli intimati D. – C., non dovendosi provvedere in merito, atteso che i medesimi non hanno svolto difese in questo giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il 1 motivo del ricorso; rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia causa, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’Appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA