Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5567 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, (ud. 09/07/2019, dep. 28/02/2020), n.5567

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 25907/2018 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour

presso la cancelleria civile della Corte di cassazione e

rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Ciafardini giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– intimato –

avverso la ordinanza n. 1666/2018 del Tribunale dell’Aquila,

pubblicata il 24/07/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia

nella camera di consiglio del 09/07/2019.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.S. ricorre in cassazione con quattro motivi avverso la ordinanza in epigrafe indicata con cui il Tribunale dell’Aquila ha rigettato le domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria dal primo proposte e di quella umanitaria, nella ritenuta insussistenza dei relativi presupposti di legge.

2. Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente, originario del (OMISSIS), della zona di (OMISSIS), esponeva alla Commissione territoriale di Ancona di essere fuggito dal Paese di origine per il timore delle minacce ricevute in seguito ad un sinistro stradale avuto con una motocicletta alla cui guida egli si Irovava ed all’esito del quale decedeva un suo amico.

Per tale condotta egli veniva condannato a cinque anni di carcere ma poi rimesso in libertà perchè minorenne.

Ciò posto, egli era fuggito dal proprio Paese per il clima di emarginazione sofferto all’interno della sua stessa famiglia e tanto in ragione dell’uccisione, dovuta a ragioni di vendetta insorte in esito all’occorso sinistro, del proprio fratello la cui identità era stata scambiata dagli omicidi, con la sua.

1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità dell’impugnata ordinanza ex art. 134 c.p.c., n. 2 per motivazione contraddittoria o apparente non avendo il Tribunale nulla indicato sulle ragioni per le quali i fatti narrati non sarebbero rientrati nelle previsioni di legge o, ancora, su di una loro inverosimiglianza.

Il motivo è infondato.

In tema di provvedimenti giudiziali il percorso argomentativo osservato deve consentire di comprendere la fattispecie concreta, l’autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato, dovendosi ritenere, in difetto di tali requisiti minimi, la totale carenza di motivazione e la conseguente nullità del provvedimento (Cass. 09/05/2017 n. 11227).

La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, resta denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (art. 111 Cost.), in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

L’indicata anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass., 11/04/2017, n. 9253; Cass., 27/11/2014, n. 25216; Cass. Sez. U., 21/02/2017, n. 17619).

La Corte territoriale, dopo aver riportato i contenuti in fatto del racconto reso dinanzi alla competente commissione territoriale dal richiedente, ha provveduto a sussumerlo all’interno delle invocate fattispecie di protezione internazionale ed umanitaria per poi, all’esito dell’operato scrutinio, escludere rispetto a queste ultime l’esistenza di situazioni tutelabili, in tal modo palesando il percorso argomentativo osservato, in tal modo, consentendone la successiva critica, sfuggendo al sindacato di questa Corte di legittimità ne termini suindicati.

1.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 per non avere il Tribunale fatto applicazione del principio dell”‘onere probatorio attenuato” di cui a Cass. SU 27310/2008 e per non aver valutato secondo i parametri di legge la credibilità del richiedente.

Il motivo è inammissibile per genericità e contrasto con gli indirizzi di questa Corte di legittimità.

La dedotta critica non si fa carico di segnalare quali contenuti di prova non avrebbe provveduto ad introdurre d’ufficio il Tribunale a definizione delle dedotte fattispecie di protezione internazionale e umanitaria, a fronte di una motivazione ampia che non si espone a censura in questa sede.

La domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 29/10/2018 n. 27336; Cass. 31/01/2019 n. 3016) in un giudizio in cui la centralità del rilievo assunta dal racconto del richiedente protezione e quindi la sua credibilità ed attendibilità ove esclusa, con un apprezzamento che è di fatto ed è come tale rimesso al giudice del merito, resta censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5.

Il giudice di merito deve infatti valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) costituente un parametro di attendibilità della narrazione.

Il vizio di violazione di legge consiste, infatti, nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, e come tale è inammissibile in subiecta materia (Cass. 3340/2019).

Là dove l’istante manchi di credibilità deve, di conseguenza, escludersi la necessità e la possibilità stessa per il giudice di merito – laddove non vengano dedotti fatti attendibili e concreti, idonei a consentire un approfondimento ufficioso – di operare ulteriori accertamenti.

In applicazione degli indicati principi, la Corte d’appello ha ampiamente motivato circa le ragioni per le quali ha ritenuto non attendibili le dichiarazione dell’istante, lacunose e contraddittorie, ed il motivo si palesa come inammissibile là dove deduce una violazione di legge, non configurale per le anzidette ragioni, e si risolve in astratte ed assertive affermazioni di principio.

1.3. Con il terzo motivo si fa valere la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) per non avere il Tribunale riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita derivante da una situazione di violenza indiscriminata come meglio definita dalla sentenza CG c-465/07.

Il Tribunale avrebbe escluso l’esistenza di situazioni di violenza indiscriminata o non altrimenti controllabile dalle autorità locali nel sud del (OMISSIS) ed avrebbe ritenuto la genericità e la scarsa coerenza del racconto nonostante il richiedente avesse riferito di minacce gravi.

Il motivo si espone ad una valutazione di inammissibilità per ragioni plurime.

Ed infatti il ricorso è meramente reiterativo delle tesi difensive proposte nella fase di merito.

Con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo, poichè in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un non motivo”, come tale inammissibile ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. 24/09/2018 n. 22478; Cass. 31/08/2015 n. 17330).

Quanto poi alla protezione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nei quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base ad un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass., 28/06/2018, n. 17075; Cass., 12/11/2018, n. 28990).

Al fine di ritenere adempiuto tale onere, inoltre, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass., 26/04/2019, n. 11312). Tali accertamenti, una volta effettuati, danno luogo ad un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass., 12/12/2018, n. 32064).

Nel caso concreto, la Corte d’appello ha utilizzato informazioni aggiornate al momento della decisione (Amnesty 2017-2018), che escludevano, nella zona di provenienza del ricorrente (sud del (OMISSIS)), di una situazione di conflitto generalizzato, localizzato solo al centro ed al nord del Paese, fatta eccezione di singoli attentati diretti ad obiettivi specifici (hotel).

1.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere il Tribunale riconosciuto la protezione umanitaria in ragione delle pronunce dei giudici di merito che avevano accordato la protezione umanitaria e la stima di elementi quali il prodotto interno lordo pro-capite degli abitanti del (OMISSIS), lo sviluppo agricolo e l’aspettativa di vita, l’accesso alle cure mediche, che avrebbero sostenuto l’esistenza in capo al ricorrente di una situazione di vulnerabilità personale di sostegno della protezione umanitaria anche in ragione del grado di integrazione dal primo raggiunto in Italia.

Il Tribunale avrebbe negato protezione in ragione di un mancato riconoscimento dell’integrazione del richiedente in Italia, evidenza invece sussistente e confermata dalla permanenza del primo da lungo tempo in territorio nazionale.

Il motivo è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

E’ evidente che la attendibilità della narrazione dei fatti che hanno indotto lo straniero a lasciare il proprio Paese svolge un ruolo rilevante, atteso che ai fini di valutare se il richiedente abbia subito nel paese d’origine una effettiva e significativa compromissione dei diritti fondamentali inviolabili, la situazione oggettiva del Paese d’origine deve essere necessariamente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza, secondo le allegazioni del richiedente, la cui attendibilità soltanto consente l’attivazione dei poteri officiosi (Cass. 4455/2018).

Nella specie – come dianzi detto – il ricorrente è stato ritenuto inattendibile.

Il Tribunale ha, poi, correttamente e congruamente considerato la mancata integrazione dell’istante nel tessuto sociale italiano, e la mancanza – come detto – di violazioni di diritti fondamentali nel Paese d’origine.

Al proposto mezzo restano altresì affidate generiche deduzioni di principio ed allegazioni di merito.

3. Il ricorso, pertanto, va in via conclusiva rigettato per sua infondatezza.

Nulla sulle spese non avendo l’amministrazione articolato difese. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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