Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5567 del 08/03/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 5567 Anno 2018
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: FRAULINI PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1398/2014 R.G. proposto da
BRAVO S.P.A. e BRAVO GENESIO rappresentati e difesi dagli

avv. ti Claudio Volpi e Luciano Di Pasquale, con domicilio eletto
presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Adige n. 43, giusta
procura in calce al ricorso;

– ricorrenti contro
ALI S.P.A. rappresentata e difesa dagli avv. ti Alberto Caltabiano,

Stanislao Aureli e Michele Aureli, con domicilio eletto presso lo
studio di questi ultimi in Roma, via Ortigara n. 3, giusta procura a
margine del controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 08/03/2018

avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 3191/13,
depositata il 12 agosto 2013.
Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 7 novembre
2017 dal Consigliere Paolo Fraulini.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Milano ha respinto il gravame proposto
da BRAVO S.P.A. e BRAVO GENESIO avverso la sentenza con cui il

contraffazione del proprio brevetto per invenzione Bravo n.
1.275.960 e di conseguente sua contraffazione da parte della
società

Ali

p.a.

in

relazione

alla

fabbricazione

e

commercializzazione delle macchine per la lavorazione di miscele
alimentari Coldelite, modelli Compacta top 3001 e 3002, con i
conseguenti provvedimenti inibitori e risarcitori.
2.

Il giudice di secondo grado ha ritenuto corretta la

valutazione peritale nella parte in cui aveva escluso l’interferenza
letterale tra le due macchine prodotte dalla società litiganti, stante
la diversità del sistema di conversione dei segnali digitali
provenienti dalla scheda a microprocessore. Ha parimenti negato la
sussistenza dell’interferenza per equivalente, posto che la
consulenza tecnica aveva ben evidenziato l’infungibilità dei due
meccanismi e la loro radicale differenza tecnica.
3. Per la cassazione della citata sentenza BRAVO S.P.A. e
BRAVO GENESIO ricorrono con due motivi, resistititi da ALI S.P.A.
con controricorso e memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso lamenta:
1.1. Primo motivo: «Omesso esame circa un fatto decisivo
per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti»
deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha omesso
di rilevare che l’oggetto della rivendicazione brevettuale era molto
più ampio della sola rivendicazione F, unica invece ad essere stata

2
RG01398 2014

Tribunale di Milano aveva respinto la loro domanda di

considerata, di talché sussisteva all’evidenza la violazione della
privativa industriale.
1.2. Secondo motivo: «Violazione o falsa applicazione delle
norme di diritto relative al principio degli equivalenti» deducendo
l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha omesso di
esaminare l’intera rivendicazione oggetto di brevetto, ciò che
avrebbe condotto a verificare la sicura contraffazione ad opera

non sussisteva nella specie alcuna diversità tra i due procedimenti
tecnici utilizzati per i convertitori di segnale nei due prodotti.
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1. Il primo motivo è inammissibile atteso che,
applicandosi alla fattispecie il novellato testo dell’articolo 360
n. 5 cod. proc. civ. (la sentenza impugnata è stata pubblicata
dopo 1’11 settembre 2012), la censura lamenta l’insufficienza
della motivazione, nonché l’omessa considerazione delle
proprie obiezioni alla valutazione delle risultanze della ctu. Ma
tali argomentazioni non sono più sottoponibili alla valutazione
di questa Corte ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. posto
che la riformulazione del predetto articolo deve essere
interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art.
12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale”
del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è
denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che
si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante,
in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé,
purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a
prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale
anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi
sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione
apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni
inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed
obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza
3
RG013982014
%

della odierna controricorrente, anche alla luce della circostanza che

del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
2.2. Il secondo motivo è a sua volta inammissibile
perché, pur formalmente rubricato come violazione di legge,
consiste in realtà in un’ennesima contestazione della
motivazione adottata dalla Corte di appello e tende pertanto
a far compiere a questa Corte un nuovo giudizio di fatto sulle

del procedimento produttivo oggetto di brevetto,
inammissibile in questa fase di legittimità in presenza di una
motivazione riconoscibile come tale e scevra da vizi logicogiuridici che ne impediscano la comprensione.
2.3. La soccombenza regola le spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido tra
loro al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi,
oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli
esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei
ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma

1-bis, dello

stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 novembre
2017.

risultanze peritali in tema di originalità e interscambiabilità

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