Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5567 del 08/03/2010
Cassazione civile sez. II, 08/03/2010, (ud. 25/01/2010, dep. 08/03/2010), n.5567
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –
Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA APOLLODORO 26, presso lo studio dell’avvocato VENTURELLI
NURI, rappresentato e difeso dall’avvocato DE SIMONE CORRADO;
– ricorrente –
contro
N.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA SATRICO 29, presso lo studio dell’avvocato D’AMICO PAOLA
C/O ST GALLUZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato DE MAGISTRIS
ENRICO;
– controricorrente –
e contro
AGL SRL, COND VIA (OMISSIS), C.P.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1575/2003 del TRIBUNALE di LATINA, depositata
il 30/10/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del
25/01/2010 dal Consigliere Dott. MALZONE Ennio;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUCCI Costantino che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per
quanto di ragione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata nell’ottobre 1991 N.B., proprietario dell’appartamento di un edificio condominiale sito in (OMISSIS), assumendo di avere subito gravi danni a causa di infiltrazione d’acqua proveniente dall’appartamento sovrastante di proprieta’ di P.E. e che costui, nonostante i numerosi solleciti, non aveva provveduto ad eliminare l’inconveniente, conveniva in giudizio, davanti al pretore di Latina, sia il P. che la societa’ AGL spa, per sentirli condannare al risarcimento dei danni.
Si costituivano, il P., l’AGL spa e il Condomino. Il P. eccepiva il difetto di legittimazione passiva della domanda nei suoi confronti, per avere acquistato l’appartamento in epoca successiva al fatto lamentato, nonche’ l’incompetenza per valore del giudice adito;
chiedeva in via riconvenzionale la condanna dell’attore ex art. 96 c.p.c. L’adito Pretore con sentenza n, 35/1997 rigettava l’eccezione di incompetenza per valore e dichiarava il difetto di legittimazione passiva del P.; rigettava la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal P..
Rigettava la domanda proposta nei confronti del Condominio;
condannava la AGL spa al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore dell’attore della somma di L. 1.926.000, con rivalutazione ed interessi e spese di lite e di c.t.u..
Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 131/97, depositata il 30.10.2003, rigettava l’appello proposto dal P., condannando lo stesso alle spese del grado in favore di N.B..
Per la cassazione della decisione ricorre il P. esponendo tre motivi, cui resiste il N.B. con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fondato e’ il primo motivo di ricorso con cui si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 99, 115 e 116 c.p.c. e difetto di motivazione, nel punto in cui ha disatteso la doglianza avanzata in appello circa la disposta compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado tra l’attore e il P., considerando che al giudizio favorevole sull’eccezione di inammissibilita’ della domanda avanzata dal P. faceva riscontro l’accoglimento della domanda attrice nei confronti dell’AGL spa, quale effettiva responsabile dei danni cagionati all’appartamento dello stesso attore, essa AGL spa.
Si lamenta che la decisione sarebbe frutto della confusione fatta dal Tribunale tra la posizione del P., che aveva visto accolta la sua eccezione di difetto di legittimazione passiva della domanda, e quella dell’effettivo responsabile delle infiltrazioni di acqua nell’appartamento dell’attore, cioe’ la societa’ ACL spa. Ben vero, l’estraneita’ del P. al giudizio instaurato dal B., non avendo formato oggetto di doglianza in sede di appello, era ormai coperta da giudicato al momento della pronuncia della sentenza di appello, mentre la condanna dell’A.G.L. spa al risarcimento dei danni subiti dall’attore, in conseguenza delle infiltrazioni d’acqua verificate nell’appartamento dello stesso, non poteva essere presa in considerazione ai fini della decisione sulle spese di lite tra il N. ed il P., perche’ il P. era stato vittorioso nei confronti del N..
Restano conseguentemente assorbite le doglianze in ordine al rigetto della domanda di condanna dell’attore per lite temeraria di cui al secondo motivo e quella di condanna del P. alle spese di lite di secondo grado in favore del N.B.. Inammissibile e’ il terzo motivo di ricorso riflettente la posizione processuale di un terzo soggetto, il Condominio. che, per giunta, ha prestato acquiescenza alla sentenza pretorile, astenendosi dal partecipare al giudizio di appello.
Ne consegue che accolti il primo motivo, assorbiti il secondo ed il quarto;rigettato il terzo, la sentenza impugnata va cassata in ragione di quanto espresso in motivazione con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione del Tribunale di Latina.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il quarto; rigetta il terzo; cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione del Tribunale di Latina.
Cosi’ deciso in Roma, 23 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010