Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5566 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, (ud. 09/07/2019, dep. 28/02/2020), n.5566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 22225/2018 proposto da:

R.Y., elettivamente domiciliato in Roma, Via Taranto, 90

presso lo studio dell’avvocato Luciano Natale Vinci e rappresentato

e difeso dall’avvocato Giuseppe Mariani giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 695/2017 della Corte di appello di Potenza,

pubblicata il 10/01/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia

nella camera di consiglio del 30/12/2019.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. R.Y. ricorre in cassazione con quattro motivi avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Potenza, nel confermare l’ordinanza emessa D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 e art. 702-bis c.p.c. dal locale Tribunale, ha rigettato le domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria dal primo proposte, nella ritenuta insussistenza dei relativi presupposti di legge.

2. Il Ministero dell’Interno, intimato, resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente, originario dell’Ucraina, esponeva alla Commissione territoriale di Crotone che essere stato costretto a lasciare il Paese di origine perchè a seguito dell’intervento delle truppe militari della Federazione russa sul territorio ucraino a sostegno degli indipendentisti della Crimea, egli era stato richiamato alle armi e non volendo combattere in Crimea contro amici e conoscenti, essendo di origini russe, egli sarebbe incorso nella fucilazione.

1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge e l’errata applicazione dell’art. 342 c.p.c. in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel ritenere l’inammissibilità del 3roposto appello. Sarebbe stata violato il favor delle norme processuali per una decisione di merito nel rispetto dei principi della Corte Edu (art. 6 C.e.d.u.) che impongono di evitare gli eccessi di formalismo, consentendo accesso alla tutela giurisdizionale.

In appello il ricorrente aveva dedotto l’erronea ricostruzione dei fatti e la violazione dell’art. 1, comma a) della Convenzione di Ginevra del 28.07.1951, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e art. 14, lett. c) del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 con mancata valutazione delle condizioni di riconoscimento della protezione internazionale.

Il motivo, meramente assertivo, è inammissibile.

Il ricorrente non si confronta invero con la ratio decidendi della sentenza impugnata (Cass. 10/08/2017 n. 19989) non incentrata tanto sulla violazione dell’art. 342 c.p.c. in sè, bensì sulla ritenuta genericità, lacunosità e parziale contraddittorietà delle dichiarazioni del richiedente, affermata dal primo giudice e confermata in appello, laddove l’art. 342 cit. è stato richiamato esclusivamente a proposito della revoca del contributo.

1.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge (art. 1 Convenzione di Ginevra del 1951; art. 25 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo, Delib. 10 dicembre 1948; D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,5,7,14,16 e 17; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 15, comma 6; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, comma 1; art. 10, Cost.; art. 32 Cost.; artt. 2 e 32 Cost.) ed omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio.

La Corte di merito avrebbe omesso di valutare l’esistenza del danno grave dedotto dall’appellante richiedente asilo e di apprezzare la credibilità del narrato e quindi l’esistenza di ogni ragionevole sforzo compiuto dal narrante, mancando di svolgere ogni approfondimento istruttorio di ufficio.

Non vi sarebbe stato alcun difetto in punto di allegazione da parte dell’appellante a sostegno dello status di rifugiato e non sarebbe stato scrutinato, in forza della sentenza del caso Elgafaji n. 172 del 2009 e della sentenza Diakità n. 285 del 2014, il diritto alla protezione sussidiaria.

L’incertezza o il dubbio sulla gravità di una situazione oggettiva, allegata e parzialmente documentata dalla parte, doveva in ogni caso essere colmato attraverso l’esercizio del potere-dovere istruttorio ufficioso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8.

Il motivo è fondato limitatamente alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) nei termini di seguito indicati.

Ai fini della concessione dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b) è indispensabile, anche ai fini dei necessari approfondimenti istruttori, la credibilità e l’attendibilità della narrazione dei fatti effettuata dal richiedente.

La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce, poi, un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – e censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5 – il quale deve valutare se le dichiarazioni dei ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) costituente un parametro di attendibilità della narrazione.

Il vizio di violazione di legge consiste, invece, nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, e come tale è inammissibile in subiecta materia (Cass. 3340/2019).

In mancanza di credibilità dell’istante, deve, di conseguenza, escludersi la necessità e la possibilità stessa per il giudice di merito – laddove non vengano dedotti fatti attendibili e concreti, idonei a consentire un approfondimento ufficioso – di operare ulteriori accertamenti.

L’attendibilità della narrazione dei fatti che hanno indotto lo straniero a lasciare il proprio Paese svolge un ruolo rilevante, atteso che ai fini di valutare se il richiedente abbia subito nel Paese d’origine una effettiva e significativa compromissione dei diritti fondamentali inviolabili, la situazione oggettiva del Paese d’origine deve essere necessariamente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza, secondo le allegazioni del richiedente, la cui attendibilità soltanto consente l’attivazione dei poteri officiosi (Cass. 4455/2018).

Ciò posto, nel caso di specie, i giudici di appello hanno ampiamente motivato circa le ragioni per le quali hanno ritenuto non attendibili le dichiarazioni dell’istante, di queste ultime evidenziando lacunosità e contraddittorietà.

A fronte di tale motivazione, il motivo di ricorso – nella parte relativa allo status di rifugiato ed alla protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b) – si traduce, per un verso, nella esposizione astratta dei principi giuridici in materia, per altro verso, in una richiesta di rivisitazione del merito inammissibile in questa sede (Cass., 07/12/2017, n. 29404; Cass., 04/08/2017, n. 19547; Cass., 02/08/2016, n. 16056).

Tuttavia, se la non credibilità del richiedente esclude, invero, in radice la riconoscibilità dello status di rifugiato e la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b) essa non svolge invece, sempre che il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell’istante dall’area geografica interessata alla violenza indiscriminata che fonda tale forma di protezione (Cass. 24/05/2019 n. 14283), ruolo alcuno in relazione alla protezione sussidiaria di cui alla lett. c).

In tema di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2017, ex art. 14, lett. c), infatti, il potere-dovere di indagine d’ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel paese d’origine del richiedente, che va esercitato dando conto, nel provvedimento emesso, delle fonti informative attinte, in modo da verificarne anche l’aggiornamento, non trova ostacolo nella non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente stesso riguardo alla propria vicenda personale (Cass. 14283/2019).

Tanto premesso, va osservato, al riguardo, che, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente.

Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad Indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass., 26/04/2019, n. 11312; Cass., 28/06/2018, n. 17069; Cass., 31/01/2019, n. 3016).

Nella fattispecie in esame è erroneo l’assunto della Corte territoriale secondo cui la non attendibilità della narrazione dei fatti operata dall’istante, circa la necessità di sottrarsi alla chiamata alle armi, assorba tutte le difese a sostegno delle richieste di protezione, ivi compresa quella ex lett. c), sulla quale la Corte, in effetti, non si sofferma, neppure per svolgere accertamenti officiosi, sebbene la stessa Corte abbia dato atto che il richiedente protezione aveva posto a fondamento dell’appello anche la violazione dell’art. 14, lett. c).

La sentenza impugnata in accoglimento del secondo motivo, nei limiti di cui sopra, ed assorbiti il terzo, sulla protezione umanitaria, ed il quarto, sulla revoca del patrocinio, va cassata con rinvio alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso ed assorbiti il terzo ed il quarto, accoglie il secondo nei limiti di cui in parte motiva, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Potenza, in altra composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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