Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5566 del 08/03/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 5566 Anno 2018
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: FRAULINI PAOLO

Data pubblicazione: 08/03/2018

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1367/2014 R.G. proposto da
NEW NAGITEX S.R.L. rappresentata e difesa dagli avv. ti Antonio

Fiordoro e Angela Tramontano, con domicilio eletto presso lo studio
dell’avv. Giuseppe Maria Giovannelli in Roma, via Carlo Mirabello n.
25, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
FRAME S.R.L. e FRATELLI AMBROSIO S.R.L.
– intimate –

n

avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3496/12,
depositata il 29 ottobre 2012.
Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 7 novembre
2017 dal Consigliere Paolo Fraulini;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Luigi Salvato che ha concluso chiedendo il
rigetto del ricorso.

1. La Corte di appello di Napoli ha respinto il gravame proposto
da NEW NAGITEX S.R.L. avverso la sentenza con cui il Tribunale di
Napoli aveva accolto la domanda di concorrenza sleale formulata
nei confronti della predetta dalle società FRAME S.R.L. e FRATELLI
AMBROSIO

S.R.L.

con

riferimento

alla

produzione

e

commercializzazione di un copridivano (Genius) e di un coordinato
di lenzuola e copriletto (Tuttuno), adottando i conseguenti
provvedimenti inibitori e risarcitori.
2. Il giudice di secondo grado ha ritenuto che la prova
testimoniale assunta in primo grado fosse stata correttamente
valutata dal Tribunale, che aveva concluso per la sussistenza della
prova

che

l’odierna

ricorrente

aveva

effettivamente

commercializzato i prodotti oggetto di concorrenza sleale; ha
ritenuto altresì corretta la qualificazione di concorrenza parassitaria
attribuita all’attività posta in essere dalla odierna ricorrente, come
risultante dalla rilevata imitazione del packaging e del materiale
pubblicitario; ha quindi ritenuto insussistente la pretesa risarcitoria
avanzata dalla odierna ricorrente e correttamente liquidato il
danno.
3.

Per la cassazione della citata sentenza NEW NAGITEX S.R.L.

ricorre con cinque motivi; le intimate FRAME S.R.L. e FRATELLI
AMBROSIO S.R.L. non hanno svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso lamenta:

2
RG013672014

FATTI DI CAUSA

1.1. Primo motivo: «Violazione e falsa applicazione dell’art.
2598 c.c.» deducendo l’erroneità della sentenza impugnata
laddove ha ritenuto sussistente nella specie un’ipotesi di imitazione
servile del prodotto delle intimate, privo invece di originalità e
comunque tutelato con riferimento a caratteristiche dettate da
esigenze funzionali.
1.2. Secondo motivo: «Omesso esame circa un fatto

(art. 360 n. 5). Nullità della sentenza per violazione e falsa
applicazione degli artt. 116 e 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 n.
4 c.p.c.» deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove
ha omesso di esaminare il proprio packaging e segnatamente la
presenza di una denominazione diversa con contenuto
individualizzante – limitandosi a rinviare alla sentenza di primo
grado.
1.3. Terzo motivo: «Omesso esame circa un fatto decisivo
per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti Violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.»
deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha omesso
di replicare all’eccezione di mancato raggiungimento della prova
dell’imitazione con riferimento a tutti gli articoli oggetto
dell’originaria citazione delle intimate, omettendo peraltro di
esaminare le risultanze processuali, per effetto del pedissequo
rinvio alla motivazione adottata dal Tribunale.
1.4. Quarto motivo: «Omesso esame circa un fatto decisivo
per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art.
360 n. 5)» deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove
ha omesso di rilevare la contraddittorietà delle deposizioni
testimoniali assunte in primo grado, valutando non dirimenti le
discrasie evidenziate dall’odierna ricorrente.
1.5. Quinto motivo: «Omesso esame circa un fatto decisivo
per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti Violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.»
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RG01367 2014

decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti

deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha omesso
di rilevare la contraddizione in cui era incorsa una testimone, tanto
da risultarne minata l’attendibilità.
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1. Il primo motivo è inammissibile atteso che, sotto
‘a’-

2598 cod. civ., in realtàvmira a far compiere a questa
dell’art. 2598
Corte un inammissibile nuovo giudizio di fatto sulle risultanze
documentali e testimoniali assunte nel primo grado del
giudizio, senza specificare in quale momento del processo
abbia sollevato le eccezioni di difetto di originalità del
prodotto delle controparti e della necessaria esigenza
funzionale delle caratteristiche imitate, limitandosi la censura
a un’analisi giurisprudenziale astratta rispetto alla fattispecie.
2.2. I motivi dal due al cinque sono inammissibili
perché, applicandosi alla fattispecie il novellato testo
dell’articolo 360 n. 5 cod. proc. civ. (la sentenza impugnata è
stata pubblicata dopo 1’11 settembre 2012), le censure
lamentano l’insufficienza della motivazione, nonché l’omessa
considerazione delle proprie obiezioni alla valutazione delle
prove testimoniali acquisite. Ma tali argomentazioni non sono
più sottoponibili alla valutazione di questa Corte ai sensi
dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. posto che la riformulazione
del predetto articolo deve essere interpretata, alla luce dei
canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come
riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di
legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in
cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in
violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto
attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio
risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal
confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si
esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto
4
R601367 2014

cr

l’apparente allegazione di un vizio di falsa applicazione

materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel
“contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella
“motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”,
esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di
“sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n.
8053 del 07/04/2014). Né le censure mosse possono far
ritenere la sentenza nulla ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc.

alcun riferimento ad errores in procedendo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma

1-bis, dello

stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 novembre
2017.
Il Presidente
Annamaria Anbrosi

civ., posto che non vi è nell’allegazione in esse contenuta

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