Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5566 del 06/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 06/03/2017, (ud. 11/01/2017, dep.06/03/2017),  n. 5566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11735/2015 proposto da:

S.A.I., in qualità di genitore esercente la

potestà genitoriale sulla figlia minore Sc.Em., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 39-F, presso lo studio

dell’avvocato EMANUELE CARLONI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALESSANDRO LA TONA, in virtù di delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA

CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2548/2014 del TRIBUNALE di PALERMO, emessa e

depositata il 04/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA

MANCINO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Il Tribunale di Palermo, all’esito del giudizio di merito conseguente all’accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. e in adesione alle conclusioni formulate dall’ausiliare nominato in fase di opposizione – del tutto conformi a quelle già rassegnate dall’ausiliare nominato nella prima fase, ritualmente contestate dall’attuale ricorrente riteneva insussistente il requisito sanitario per il beneficio dell’indennità di accompagnamento in favore della minore Sc.Em.;

2. per la cassazione della sentenza ricorre S.A.I., nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla predetta minore, affidandosi a tre motivi, ulteriormente illustrati con memoria;

3. l’INPS ha resistito con controricorso;

4. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

5. parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza (ex art. 360 c.p.c., n. 4), per avere il giudicante omesso di pronunciare sui plurimi vizi del procedimento amministrativo sfociato nella revoca dell’indennità di accompagnamento, con il declassamento dell’indennità spettante alla minore da indennità di accompagnamento a indennità di frequenza; vizio motivazionale, per avere il Tribunale supportato la decisione con motivazione solo apparente, condividendo il parere espresso dall’ausiliare d’ufficio, senza riportarne neanche una sintesi; i medesimi vizi vengono richiamati agli effetti dell’art. 360 c.p.c., n. 4, ribadendo la nullità della decisione;

6. questa Corte, con la sentenza n. 12332 del 2015, ha già ritenuto la sentenza emessa nel giudizio in cui si contestano le conclusioni del CTU non impugnabile in via di ricorso straordinario ex art. 111 Cost., ma ricorribile per cassazione con l’ordinario strumento processuale di cui all’art. 360 c.p.c., il cui comma 1, espressamente assoggetta a ricorso per cassazione le sentenze d’appello e le sentenze pronunciate in unico grado, come quella in esame, atteso che l’art. 445 c.p.c., u.c., dichiara inappellabili le sentenze emesse nel giudizio di cui al comma precedente;

7. alla stregua dell’art. 445-bis c.p.c., comma 6, presentato l’atto di dissenso rispetto alle conclusioni del CTU viene poi introdotto un giudizio di cognizione destinato a concludersi con sentenza (inappellabile);

8. sull’ambito della cognizione nel giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., anche nel senso di un sommario accertamento dell’interesse ad agire e dei requisiti socio-economici previsti dalla legge, questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi (v. Cass. nn. 6085/2014; 8533/2015; 13663/2015), così come risulta consolidata la giurisprudenza di legittimità sull’ambito del giudizio concernente la contestazione della revoca di un beneficio assistenziale, improntata sulla verifica dei requisiti previsti ex lege e non sull’impugnativa del provvedimento amministrativo di revoca;

9. secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidatosi presso questa S.C. (cfr., tra le tante, Cass. n. 3688/2015; n. 21665/2013; Cass. n. 11075/2010; Cass. n. 392/2009), nel giudizio avente ad oggetto la contestazione di un provvedimento di revoca del beneficio assistenziale basato esclusivamente sulla sopravvenuta insussistenza del requisito sanitario, deve essere verificata la permanenza di tutti i requisiti richiesti ex lege, non già soltanto di quelli la cui sopravvenuta insussistenza sia posta a fondamento della revoca; la domanda di ripristino della prestazione, al pari di quelle concernenti il diritto ad ottenere per la prima volta prestazioni negate in sede amministrativa, non dà luogo ad un’impugnativa del provvedimento amministrativo di revoca, ma riguarda il diritto del cittadino ad ottenere la tutela che la legge gli accorda;

10. il giudice è chiamato ad accertare se sussista o meno il diritto alla prestazione, verificandone le condizioni di esistenza alla stregua dei requisiti richiesti dalla legge, avuto riguardo alla legislazione vigente al momento della nuova domanda, trattandosi del riconoscimento di un nuovo diritto del tutto diverso, ancorchè identico nel contenuto, da quello estinto per revoca;

11. tale opzione ermeneutica (come già affermato da Cass. n. 4254 del 2009), risulta maggiormente rispettosa della ratio sottesa alle prestazioni assistenziali che, alla stregua dell’art. 38 Cost., induce a preferire soluzioni volte a riconoscere 1e prestazioni assistenziali solo in presenza di effettivi bisogni, ed a rifuggire da soluzioni suscettibili di creare ingiustificate disparità di trattamento nell’area di quanti dette prestazioni rivendicano, quale quella che finirebbe per crearsi con riferimento ai requisiti per usufruire delle stesse, tra coloro che chiedono per la prima volta dette prestazioni e quanti, invece, avendo di queste già goduto, ne pretendono un perdurante godimento) pur in presenza di mutate, e più favorevoli, condizioni reddituali;

12. il Tribunale ha correttamente pronunciato sul ricorso proposto ex art. 445-bis c.p.c., comma 6, in ordine all’insussistenza del requisito) sanitario per beneficiare della prestazione richiesta, in tal senso interpretando, sia pur sinteticamente, l’ampia domanda svolta dalla parte privata ed azionata, ex art. 445-bis c.p.c., per la condanna dell’Inps al pagamento dei danni subiti per effetto della revoca dell’indennità di accompagnamento;

13. il ricorso deve rigettarsi, con compensazione delle spese in considerazione della novità della questione trattata;

14. la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio) 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi) e di provvedere in conformità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, spese compensate. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2017

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