Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5566 del 01/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/03/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 01/03/2021), n.5566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27448-2019 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIMAVO 3, presso

lo studio dell’avvocato MAURO LIVI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

B.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA,

N. 4, presso lo studio dell’avvocato LUIGI OLANDA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO COLITTI;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 3979/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/02/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE.

C.G. e C.A., comproprietari in ragione di 1/4 ciascuno di un immobile in (OMISSIS), chiamavano in giudizio B.P., comproprietaria per la restante quota di 1/2, chiedendo lo scioglimento della comunione e la condanna della convenuta, la quale aveva la esclusiva disponibilità della cosa comune, a corrispondere una indennità per tale utilizzo.

Accertata con sentenza non definitiva la incomoda divisibilità dell’immobile, il tribunale rimetteva la causa sul ruolo per le operazioni di vendita, determinando nella somma di Euro 1.735,00 il quantum dovuto dalla convenuta a ciascuno degli altri due comproprietari.

Impugnata la sentenza da parte della B., la corte d’appello ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla divisione, dando atto che, nel seguito del giudizio dinanzi al tribunale, l’immobile era stato posto in vendita, anche se non era stato pronunciato ancora il decreto di trasferimento.

Ha poi dato atto che il giudizio si era estinto nei confronti di C.G. per rinuncia, avendo il medesimo ceduto la propria quota alla B.. La corte di merito ha riformato la sentenza in ordine all’entità dell’importo riconosciuto a titolo di indennità per l’utilizzazione dell’immobile. Essa ha argomentato che gli attori avevano chiesto complessivamente la somma di Euro 2.000,00, sicchè il tribunale, nel riconoscere in favore di C.A. una somma maggiore della metà dell’importo originariamente richiesto, era incorso nel vizio di ultrapetizione.

La corte d’appello ha condannato perciò la convenuta, per il titolo sopra indicato, al pagamento della minore somma di Euro 1.000,00 a far tempo dal 2 agosto 2007 e sino all’adozione del decreto di trasferimento.

Per la cassazione della sentenza C.A. ha proposto ricorso affidato a un unico motivo con il quale denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c.. Si sostiene che la corte d’appello non ha considerato che, nel proporre la domanda di liquidazione di una indennità per l’uso esclusivo della cosa comune, gli attori avevano indicato la “somma maggiore o minore di Euro 2.000,00, ritenuta di giustizia”. Legittimamente, pertanto, il primo giudice, accertato l’importo complessivo dei frutti ricavabili dall’immobile nella somma di Euro 6.936,27, aveva determinato il proporzionale credito del compartecipe su tale importo.

La B. ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale, con il quale sulla base di un unico motivo, censura la sentenza perchè la corte d’appello, con riferimento al debito indennitario a suo carico, ha pronunciato condanna al pagamento, mentre il primo giudice aveva stabilito che il credito dovesse regolarsi sul prezzo di vendita. L’assenza di una pronuncia di condanna per equivalente non aveva costituito oggetto di impugnazione. Il primo giudice, inoltre, non aveva apposto alcun termine finale dell’obbligo indennitario, nè un tale termine era stato indicato da alcuno dei compartecipi. Si rappresenta che l’immobile è stato rilasciato circa un anno prima della emissione del decreto di trasferimento.

La causa è stata fissata per la trattazione dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta fondatezza di entrambi i ricorsi.

Il ricorso principale è ammissibile.

In tema di ricorso per cassazione, l’erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo non determina ex se l’inammissibilità di questo se la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l’esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass. n. 12690/2018).

Nel caso in esame, al di là del richiamo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, operato dal ricorrente nella rubrica, il contenuto del ricorso consente di identificare con certezza, quale unica censura, quella, processuale, di violazione dell’art. 112 c.p.c.. Non è condivisibile, quindi, il tentativo, operato dalla controricorrente con la memoria, di verificare i requisiti di specificità della censura sulla base di quanto si richiede per la denuncia del vizio di omesso esame di un fatto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorso principale è anche fondato.

E’ incontroverso che l’attuale ricorrente, nel costituirsi nel giudizio d’appello, aveva richiamato il contenuto dell’atto di citazione e la maggiore ampiezza della domanda risultante dall’inciso, contenuto nella stessa citazione, della “maggiore o minore somma ritenuta di giustizia” rispetto al petitum di Euro 2.000,00, che la corte d’appello ha invece assunto quale limite che il primo giudice non avrebbe potuto valicare.

Quando l’attore, con l’atto introduttivo del giudizio, rivendichi, come nel caso in esame, l’attribuzione di una somma determinata ovvero l’importo, non quantificato, eventualmente maggiore, che sarà accertato all’esito del giudizio, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla formale quantificazione inizialmente operata dall’istante, ma acclarata come a quest’ultimo spettante in base alle emergenze acquisite nel corso del processo (Cass. n. 20707/2018).

Consegue, al cospetto di tale tenore della domanda, che la corte d’appello, allorchè ha riconosciuto che gli originati attori avessero limitato il petitum nei limiti del minore importo, è incorsa nella violazione di tale principio, fondatamente denunciata con il ricorso principale.

E’ fondato anche il ricorso incidentale, esattamente per le ragioni fatte valere dalla B..

In assenza di impugnazione della sentenza di primo grado, nella parte in cui il tribunale aveva stabilito che i crediti dipendenti dalla comunione dovessero regolarsi sul prezzo della vendita dell’immobile dividendo, la corte d’appello avrebbe dovuto limitarsi a statuire sul quantum, senza pronunciare condanna. Lo stesso dicasi per la determinazione del termine finale dell’obbligo, stabilito dalla corte d’appello in assenza di una corrispondente statuizione del primo giudice e in assenza di impugnazione in ordine a tale mancata statuizione.

Vanno quindi accolti sia il ricorso principale, sia il ricorso incidentale, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.

La corte di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso principale e il ricorso incidentale; cassa la sentenza; rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Roma anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2021

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