Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5565 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, (ud. 09/07/2019, dep. 28/02/2020), n.5565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 22223/2018 proposto da:

I.J., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour

presso la cancelleria civile della Corte di cassazione e

rappresentato e difeso dall’avvocato Filippo Carella giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 250/2018 della Corte di appello di Potenza,

pubblicata il 03/05/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia

nella camera di consiglio del 09/07/2019.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. I.J. ricorre in cassazione con due motivi avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Potenza, nel confermare l’ordinanza emessa D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 e art. 702-bis c.p.c. dal locale Tribunale, ha rigettato le domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione. sussidiaria e della protezione umanitaria dal primo proposte, nella ritenuta insussistenza dei presupposti di legge.

2. Nel racconto reso alla competente Commissione territoriale il richiedente protezione aveva dichiarato di essere fuggito dalla (OMISSIS), Stato dell'(OMISSIS), nel timore di essere arrestato dalla polizia per non avere denunciato l’appartenenza del fratello, ucciso per una guerra tra bande a (OMISSIS), alla setta cultista denominata (OMISSIS).

2. Il Ministero dell’Interno, resiste con controricorso.

Il ricorrente ha depositato, fuori termine, una memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione ed errata interpretazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 per avere la Corte di appello escluso che fosse stato neppure prospettato il “danno grave” di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) come ricostruito secondo giurisprudenza di legittimità e convenzionale, e quindi sia l’esistenza di un conflitto interno o internazionale che una situazione di violenza indiscriminata causata da tale conflitto, collegate ad una situazione di vulnerabilità personale.

Fonti internazionali (Report Amnesty International 2016; COI; OSAC) avrebbero consentito di rilevare che l'(OMISSIS), Stato di Provenienza del richiedente, è uno dei paesi più violenti del Delta del Niger in cui sono frequenti rapine ed attacchi armati rispetto ai quali la risposta della polizia è quasi inesistente per mancanza di risorse. Nell'(OMISSIS), e a (OMISSIS), in particolare, vi sarebbe una situazione di violenza diffusa che, ben potendo coinvolgere qualsiasi civile che venga a trovarsi in quei luoghi, avrebbe integrato il “danno grave” di cui all’art. 14, lett. c).

Il motivo è inammissibile perchè si limita a contrastare, con il riproporre l’originaria censura, a valutazione operata dalla Corte di merito sull’esistenza di un conflitto armato e di uno stato di.ndiscriminata e diffusa violazione all’interno del Paese di provenienza del ricorrente, l'(OMISSIS), senza confrontarsi con la motivazione impugnata.

Con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo, poichè in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un “non motivo”, come tale inammissibile ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, (Cass. 24/09/2018 n. 22478).

L’invocata violazione di legge non può valere a vestire in modo ammissibile il proposto motivo destinato, invece ed in effetti, a tradursi in una non consentita rivisitazione del merito della vicenda in sede di legittimità.

2. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere la violazione dell’art. 115 c.p.c. in cui sarebbe incorsa la Corte di merito per aver ritenuto il ricorrente gravato dell’onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio, senza attribuire rilievo, in tal modo, al dovere di cooperazione del giudice nell’accertamento del fatto.

Il motivo è infondato.

La proposizione del ricorso al giudice del merito nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae, invero, all’applicazione del principio di allegazione dei fatti posti a sostegno della domanda, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass., 28/09/2015, n. 19197; Id., 28/06/2018, n. 17069; Id., 31/01/2019, n. 3016). La domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio.

3. Il ricorso è pertanto infondato e come tale va rigettato, con condanna del ricorrente a rifondere all’Amministrazione costituitasi; le spese del giudizio che liquida in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione costituitasi le spese del giudizio che liquida in Euro 2.100, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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