Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5565 del 11/03/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 5565 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: MANCINO ROSSANA

SENTENZA

sul ricorso 7736-2012 proposto da:
AZIENDA USL DI FROSINONE C.F. 01886690609, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 37, presso lo
studio dell’avvocato SALVATORE GIANCARLO, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

3805

DE CIANTIS PAOLA;
– intimata ,A1

hote ;

l’A’

JPs

avverso la sent7DI n. 853/2011 del TRIBUNALE di

Data pubblicazione: 11/03/2014

CASSINO, depositata il 16/09/2011 R.G.N. 2399/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/12/2013 dal Consigliere Dott. ROSSANA
MANCINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

per raccoglimento del ricorso.

Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso

r.g.n. 7736/2012 Azienda USI, di Frosinone c/De Ciantis Paola
Udienza 19 dicembre 2013

i.

Il Tribunale di Cassino, con sentenza non definitiva del 16
settembre 2011, decideva, ai sensi degli artt. 420-bis c.p.c. e 64,
comma terzo, d.lgs 165/2001, la questione pregiudiziale insorta
nell’esame del ricorso proposto da De Ciantis Paola, avverso la
AUSI, di Frosinone, per l’accertamento del diritto della predetta
De Ciantis, infermiera professionale, a percepire l’indennità
prevista dall’art. 44 comma 6, lett. a, b) CCNI, di settore.

2. La dipendente, premesso di svolgere l’attività infermieristica
presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cassino e premesso
che in tale qualità svolgeva, in via prioritaria, attività di terapia
intensiva e subintensiva verso i pazienti accettati in codice rosso o
giallo, chiedeva che venisse accertato il diritto alla percezione
dell’indennità di rischio e disagio prevista dall’art. 44 del CCM,
del Comparto Sanità del 1°/9/1995, con condanna dell’Azienda
sanitaria alla relativa corresponsione.
3. Il Tribunale adito, decidendo, come già detto, ai sensi del d.lgs. n.
165 del 2001, art. 64, comma 3 ed in espresso dissenso dal
precedente di legittimità deciso con sentenza n.9248 del 2008,
interpretava la disposizione contrattuale invocata dalla ricorrente
nel senso della spettanza dell’indennità in questione al personale
infermieristico che avesse comunque svolto le attività previste, in
maniera continuativa e sistematica, indipendentemente dalla
struttura in cui detta attività era stata effettuata, in considerazione
della situazione di rischio a cui l’operatore era esposto nello
svolgimento delle particolari condizioni di lavoro, e non solo a
quello impiegato in servizi (di terapia intensiva e sub-intensiva) a
ciò specificamente dedicati.

RO3′.C111(1.11(111C1110

r.g.n. 7736/2012 Azienda USL di Frosinone e/De Ciantis Paola

t’fl.

Svolgimento del processo

4. Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione
l’Azienda USL di Frosinone affidato ad un motivo. La dipendente
è rimasta intimata.

5. Con il motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa
applicazione dell’art. 44, comma 6, del CCNI._, compatto sanità
1995/1998, nonché degli artt. 1362 e ss. c.c. , ed in particolare
degli artt. 1362 e 1363 c.c., l’Azienda ospedaliera si duole che il
Tribunale, nell’interpretazione del contratto quale risulta dalla
volontà dei contraenti collettivi consegnata nel suo contenuto,
abbia violato il senso letterale delle parole utilizzate, la comune
intenzione delle parti.
6

In particolare, ad avviso della parte ricorrente, il Tribunale non
avrebbe letto la norma specifica valutandola nell’ambito del testo
contrattuale considerato nel suo complesso, giacché:
avrebbe trascurato l’origine storica della clausola e del
significato che le formule usate hanno del contesto normativo
in cui la clausola si inserisce e, in particolare, sotto questo
profilo, non avrebbe considerato che la clausola in esame trae
origine dall’indennità prevista dal d.P.R. 28 novembre 1990, n.
384, ex art. 49, commi 5 e 6, spettante al personale
infermieristico operante nel servizio di malattie infettive e che,
nel contesto di quella norma, la dizione malattie infettive era
riferita alla disciplina clinica di tali patologie prevista dal d.m.
10 marzo 1983 e di primaria competenza del Ministero della
Salute;
non avrebbe verificato
applicativo
il presupposto
dell’indennità ovvero la possibilità di considerare reparto di
terapia intensiva o sub intensiva il servizio di Pronto Soccorso,
escluso espressamente, al pari del servizio 118, con d.m.
13.9.1998, art. 3, dalle specializzazioni facenti parte delle

Rofsand lan,:rno es/.

r.g.n. 7736/2012 Azienda USI. di Frosinone c/De Ciantis Paola

Motivi della decisione

terapie intensive e sub-intensive e ancor meno da quelle di

elevata assistenza;
non avrebbe considerato che il comma n. 9 dello stesso
articolo affida alla contrattazione decentrata il compito di
individuare, nei servizi indicati al comma 6, altri operatori del
ruolo sanitario, cui corrispondere l’indennità giornaliera,
limitatamente ai giorni in cui abbiano prestato un intero turno
indicativa del fatto che il criterio sarebbe quello del luogo in
cui il servizio è prestato;

infine, non avrebbe tenuto conto del rinvio che tale comma n.
9 effettua all’art 43, comma 2, punto 2, il quale tratta del fondo
per la remunerazioni di particolari condizioni di disagio,
pericolo o danno che, a loro volta, non possono che supporre
una situazione collegata al luogo in cui si svolge un intero
turno di lavoro;

sotto diverso profilo, conclude la ricorrente, la lettura
complessiva della previsione contrattuale dimostra che tutte le
situazioni per le quali è prevista l’indennità fanno riferimento
ad articolazioni del servizio sanitario e non al tipo di patologie
con il quale l’infermiere può venire in contatto quale che sia la
struttura in cui opera: in particolare sarebbe un controsenso
ritenere che il concetto di servizio sia stato utilizzato in un
modo diverso nell’ambito della medesima norma e della
medesima elencazione.

7. Le censure svolte dalla parte ricorrente sono meritevoli di
accoglimento.
8. L’art.44, comma 6, del CCNL comparto sanità 1995/1998 recita:
«Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti
indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato:
a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: L. 8.000;
b) nelle terapie sub-intensive individuate ai sensi delle disposizioni
regionali e nei servizi di nefrologia e dialisi: L. 8.000;
c) nei servizi di malattie infettive: L. 10.000».

3
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r.g.n. 7736/2012 Azienda USL di Frosinone c/De Cianns Paola

di lavoro nei servizi di riferimento, formula che sarebbe

La questione interpretativa, che investe i punti a) e b) della
predetta disposizione collettiva, consiste nello stabilire se
l’indennità spetti al personale infermieristico che presta servizio
nel servizio di Pronto Soccorso o se invece, come ha ritenuto il
Tribunale di Cassino, essa spetti non solo all’infermiere
stabilmente adibito ai servizi prestati nelle terapie intensive e nelle
sale operatorie e nelle terapie sub-intensive, ma anche
all’infermiere non adibito a tali servizi, che tuttavia abbia prestato
servizio – in qualsiasi reparto o divisione specialistica di un
Presidio Ospedaliero – e sia stato chiamato a svolgere attività di
terapia intensiva o sub-intensiva, talché ne sia risultata in concreto
un’elevata specializzazione dell’attività svolta, la gravosità della
prestazione e l’esposizione ad una peculiare situazione di rischio
per effetto della responsabilità assunta verso pazienti con codice
giallo o rosso, necessitanti di interventi di terapia intensiva o sub
intensiva prima dell’invio ad altri reparti.

io. Secondo il tribunale la norma richiamata postula soltanto) la

prestazione di un effettivo servizio di terapia intensiva, collegando
l’erogazione dell’indennità accessoria a particolari condizioni di
lavoro che prescindono dalla destinazione del personale
infermieristico ad uno specifico reparto di terapia intensiva;
rimarca, pertanto, il Giudice del merito, continuità e sistematicità
della prestazione del servizio quali essenziali connotazioni per
l’erogazione dell’indennità; ritiene imprescindibile l’esame del
Piano sanitario aziendale che classifica il P.O. di Cassino come
Dipartimento di Emergenza e Accettazione di I livello (di cui
fanno parte, oltre all’Unità operativa di rianimazione, Terapia
intensiva e Sub-intensiva, anche il pronto Soccorso).
La lettura ermeneutica offerta dal Tribunale non è condivisa dal
Collegio che intende ribadire e dare continuità all’orientamento
interpretativo espresso da questa Corte (con la sentenza n.9248
del 2008), non rinvenendo argomenti nuovi e significativi per
discostarsene.

4
1.0, ■ •• ■ •c1/1(1

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.11c 111, i 110

I.

9.

13. Tutte le altre norme di ermeneutica contrattuale sono applicabili
solo se si determinano situazioni peculiari (ad esempio laddove
vengano usate espressioni generali o indicazioni esemplificative) o
quando, applicati i criteri dettati dagli articoli precedenti, le
previsioni contrattuali conservano ambiguità non risolte (per
espressa previsione degli artt. 1367 – 1370 c.c. , le regole
contenute in tali norme operano solo se, applicati i criteri degli
artt. 1362 – 1366, le clausole rimangono ambigue, dubbiose,
oscure).

14. In via ulteriormente sussidiaria, e del tutto residuale, si può
ricorrere alle regole finali fissate dall’art. 1371 c.c.
15. Nel caso in esame il senso letterale delle parole è sufficientemente
chiaro e la lettura complessiva dell’atto, nonché il comportamento)
successivo delle parti, lo chiariscono ulteriormente, escludendo
ogni possibile dubbio interpretativo.
16. Il senso letterale dell’ espressione lavoro prestato “nei servizi di
malattie infettive” indica un lavoro prestato in una struttura
preposta alla cura delle malattie infettive (o di malattie affini
equipollenti).
17. “Servizio” è un termine generale idoneo a ricomprendere
articolazioni del servizio sanitario denorninabili in modo diverso
(divisione, reparto, dipartimento, ecc.) ma comunque sempre
identificabili come parti della organizzazione sanitaria destinate
alla cura di un certo tipo di malattie.

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12. Va premesso che la volontà delle parti si desume dal senso
letterale delle parole utilizzate e dalla loro comune intenzione (art.
1362 c.c., comma 1), quale emerge dal comportamento anche
successivo alla conclusione del contratto (comma 2) e dalla lettura
complessiva del contratto le cui “clausole si interpretano le une
per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta
dal complesso dell’atto” (art. 1363 c.c.).

19. La soluzione proposta dal Tribunale, di difficile applicazione alla
variegata casistica che si aprirebbe, non è quella che le parti hanno
individuato come punto di equilibrio dei loro contrapposti
interessi e sui quali l’amministrazione ha parametrato i suoi
impegni di spesa.
20. Una conferma si ha dalla lettura complessiva del testo dell’art. 44,
comma 6.
21. Infatti, se la norma viene letta nel suo insieme, ci si rende conto
che tutte le situazioni per le quali viene prevista l’indennità (lett. a,
b, c) fanno riferimento ad articolazioni del servizio sanitario e non
al tipo di patologia con il quale l’infermiere può venire in contatto
quale che sia la struttura in cui opera.
22. Si parla di infermieri operanti nelle “terapie intensive”, nelle “sale
operatorie”, nelle “terapie sub-intensive”, nei “servizi di
nefrologia e dialisi”.
23. Particolarmente indicativo è il riferimento ai “servizi di nefrolog,ia
e dialisi” giacché sarebbe un controsenso ritenere che il concetto
di servizio sia stato utilizzato in un modo diverso nell’ambito della
medesima norma e di una medesima elencazione.
24. In realtà è evidente che l’utilizzazione del termine è univoca, con
riferimento a reparti specifici destinati alla somministrazione di
peculiari cure.

6
Rost-ana.11aw.:/no
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18. Il senso letterale dell’espressione utilizzata dalla parti stipulanti
pertanto non può dirsi ambiguo e non consente di riconoscere
l’indennità prevista per gli infermieri che operano nei servizi di
terapia intensive c sub-intensive anche a infermieri che operano in
altri segmenti dell’organizzazione sanitaria non finalizzate alle
terapie intensive e sub-intensive ogniqualvolta si verifichi di fatto
una situazione di rischio assimilabile a quella propria dei reparti di
terapia intensive e sub-intensive

25. Un’ulteriore conferma sul piano dell’interpretazione sistematica, si
ha dalla lettura del nono comma dell’art. 44.

27. Questo rinvio rafforza l’idea che il concetto di “servizi” utilizzato
nel comma 6, è concetto unitario ed omogeneo che vale ad
indicare strutture dell’organizzazione sanitaria, quali i reparti di
terapia intensiva, i servizi di nefrologia, i servizi di malattie
infettive, ecc…
28. E il rinvio alla contrattazione decentrata, in una delimitata cornice
di spesa, dell’individuazione di altri operatori del ruolo sanitario ai
quali corrispondere la predetta indennità, specificando la tipologia
di operatori (“nei servizi indicati nel comma 6”) conferma
ulteriormente che solo i contraenti collettivi, in sede decentrata,
possono, conformando la volontà negoziale a limiti di spesa,
ampliare gli aventi diritto all’indennità di rischio e disagio in
esame.
29. Quanto sin qui detto esclude ogni dubbio sul contenuto della
clausola contrattuale e sulla volontà delle parti stipulanti, quale
emerge dalla lettura complessiva dell’atto.
30. Anche i comportamenti precedenti delle parti appaiono in linea
con questa ricostruzione.
31. L’art. 49 del contratto collettivo recepito nel d.P.R. n. 384 del
1990, antecedente storico della previsione in esame, riconosceva
l’indennità al personale in fermieristico operante “nelle terapie
intensive, sub-intensive, nelle sale operatorie e nei servizi di
nefrologia e dialisi”.

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r.g.n. 7736/2012 Azienda USL di Frosinone c/De C antis Paola

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26. Tale previsione abilita la contrattazione decentrata, entro ben
definiti limiti di spesa, ad individuare altri operatori del ruolo
sanitario ai quali corrispondere l’indennità, specificando che deve
trattarsi di operatori che abbiano lavorato “nei servizi indicati nel
comma 6”.

32. La volontà, reiterata, è pertanto quella di collegare l’indennità allo
svolgimento del lavoro nelle terapie intensive, sub-intensive e
nelle sale operatorie, e non al più generico rischio che si estende
agli infermieri di altri reparti chiamati a svolgere attività di terapia
intensiva o sub-intensiva.

34. Sussistono congrui motivi per la compensazione delle spese del
giudizio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo ai sensi dell’art. 64, del d.lgs. 165/2001, dichiara che
l’art. 44, comma 6, lett. a e b), del CCNI, del comparto sanità personale non dirigente, sottoscritto il 1° settembre 1995, si
interpreta nel senso che l’indennità ivi prevista spetta
esclusivamente al personale infermieristico operante nei Servizi di
terapia intensiva e sub-intensiva. Compensa le spese del presente
giudizio. Applicato il quarto comma del d.lgs. 30 marzo 2001, n.
165, art. 64, rinvia la causa al Tribunale di Cassino.

Così deciso in Roma il 19 dicembre 2013

Il Cons

re estensore

Il Presidente

33. Pertanto il ricorso deve essere accolto.

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