Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5565 del 08/03/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 5565 Anno 2018
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: NAZZICONE LOREDANA

sul ricorso 16144/2014 proposto da:
Iponet S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Cosseria n. 2, presso lo
studio del dott. Placidi Giuseppe, rappresentata e difesa
dall’avvocato Fantigrossi Umberto, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
Agenzia delle Entrate;
– intimata –

Data pubblicazione: 08/03/2018

avverso la sentenza n. 1553/2013 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA, depositata il 01/08/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2017 dal cons. LOREDANA NAZZICONE;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

rigetti il ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 1° agosto 2013, la Corte d’appello di Catania ha
respinto la domanda di condanna al risarcimento del danno, proposta dalla
Iponet s.r.l. contro l’Agenzia del territorio per abuso di posizione dominante,
con riguardo alla introduzione di una nuova disciplina tariffaria dell’elenco
dei soggetti (dal 3 ottobre 2006) ed alla perdita di opportunità per la
temporanea uscita dal mercato, causata dall’avvio della sperimentazione e
commercializzazione del servizio di monitoraggio, nonché la domanda di
inibitoria del servizio di ricerca continuativa in via telematica con modalità
diverse da quelle ex I. n. 287 del 1990, con divieto di praticare alla società
condizioni economiche incompatibili con un adeguato livello di
concorrenzialità e non conformi alla direttiva 2003/98/CE.
La corte territoriale – dopo avere premesso che la società lamenta due
condotte ad opera dell’Agenzia, l’una riguardante gli aumenti tariffari per
l’acquisto dell’elenco dei soggetti in forma cartacea, l’altra l’offerta di un
nuovo servizio telematico di monitoraggio in diretta concorrenza con quelli
resi dalla odierna ricorrente – ha ritenuto insussistente la prova del danno
lamentato: infatti, come accertato anche a mezzo di consulenza tecnica
d’ufficio, il servizio telematico di monitoraggio non è mai stato
commercializzato dall’Agenzia del territorio, ma solo avviato in forma
sperimentale per trenta giorni; inoltre, l’inibitoria concessa con
provvedimento del luglio 2007, confermato in sede di reclamo nel dicembre

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Procuratore Generale LUIGI SALVATO che ha chiesto che la Corte

successivo, ha impedito la concretizzazione del rischio di sviamento di
clientela paventato.
La corte ha anche accertato come, nel periodo ottobre 2006-dicembre
2007, in concomitanza con la nuova tariffazione introdotta dall’Agenzia, non
vi sia stata sospensione o riduzione del servizio di monitoraggio espletato
da Iponet s.r.I., circostanza dimostrata dalle prove in atti e dalla espletata

valore commerciale dell’originaria banca dati; in ogni caso, la Iponet s.p.a.
non ha provato la consistenza iniziale di quest’ultima. Quanto alla domanda
di inibitoria, la sopravvenuta modifica di cui al d.l. n. 70 del 2011,
convertito nella legge n. 106 del 2011, ha reso inattuale la pretesa, che si
fondava sul precedente sistema normativo.
Avverso questa sentenza propone ricorso la soccombente, affidato a
due motivi e depositando anche la memoria.
Non svolge difese l’intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – La ricorrente propone avverso la sentenza impugnata due motivi di
censura, che possono essere come di seguito riassunti:
1) omesso esame di fatto decisivo, nonché insufficienza, illogicità e
contraddittorietà della motivazione, perché la corte territoriale ha omesso di
considerare, fra

le denunziate condotte anticoncorrenziali, quella

dell’aumento ingente delle tariffe per l’acquisto dell’elenco dei soggetti in
forma cartacea; inoltre, con riguardo all’avvio di un servizio di monitoraggio
telematico, la sentenza impugnata ha escluso il danno per non essere mai
stato in concreto attivato detto servizio dall’Agenzia, mentre ciò non
corrisponde al vero e, comunque, anche la mera predisposizione del servizio
incide sulla concorrenza;
2) violazione degli artt. 106, 109, 120 TUE, 6 e 13 Cedu, 1226, 2697,
2727, 2729 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., per non avere la sentenza
impugnata ritenuto provata una sospensione o una riduzione del servizio di
monitoraggio da parte della ricorrente, laddove, in presenza di
un’alterazione della concorrenza, conseguenza logica e necessitata è il
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c.t.u. Pertanto, non sussiste il pregiudizio per la temuta compromissione del

danno per le altre imprese; nella specie, la ricorrente ha allegato e provato
le ripercussioni negative subite, ben potendo il giudice procedere pure ad
una liquidazione equitativa del danno.
2. – Il primo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Esso è inammissibile, laddove censura il vizio motivazionale, secondo le
sue caratteristiche come configurate dal precedente testo dell’art. 360,

22 giugno 2012, n. 83, conv. in I. 7 agosto 2012, n. 134.
Come hanno chiarito le Sezioni unite, il vizio motivazionale, residuato
dopo l’introduzione del nuovo n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., va ristretto
alla «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», alla
«motivazione apparente», al «contrasto irriducibile tra affermazioni
inconciliabili» ed alla «motivazione perplessa ed obiettivamente
incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di
«sufficienza» della motivazione (Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053):
tutte ipotesi nella specie neppure prospettate.
Quanto al dedotto omesso esame di fatto decisivo, le citate Sezioni
unite hanno ancora chiarito che esso attiene, sulla base della nuova
disposizione, all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario,
la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che
abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo:
onde l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di
omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in
causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice (Cass., sez.
un., n. 8053 del 2014, cit.) e pure se questi non abbia dato conto di tutte le
risultanze probatorie (Cass., sez. un., n. 417 del 1015, n. 19881 del 2014);
mentre il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non
legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile
con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma
dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., né in quello del n. 4,
disposizione che – per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. – dà

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comma 1, n. 5, cod. proc. civ., anteriore alle modificazioni apportate dal d.l.

rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di
legge costituzionalmente rilevante (Cass. 10 giugno 2016, n. 11892).
Orbene, nella specie la corte del merito non ha affatto pretermesso la
considerazione della condotta dell’Agenzia, lamentata dalla società attrice e
consistita nell’ingiustificato incremento tariffario, avendo al contrario la
corte territoriale esaminato la circostanza, escludendone tuttavia la

di monitoraggio ad opera della odierna ricorrente (cfr. pag. 12),
concludendo che esso non ha allora in nessun modo inciso sul servizio reso
dalla ricorrente ed escludendone correttamente la rilevanza ai fini risarcitori.
La pretesa, infine, di contrastare in questa sede accertamenti in fatto
compiuti dal giudice di merito si scontra con la natura del giudizio di
legittimità e, dunque, è palesemente inammissibile.
3. – I rilievi esposti sono largamente estensibili al secondo motivo.
Ed invero, se rientra nel giudizio di fatto, riservato all’apprezzamento
insindacabile del giudice del merito, la questione della mancata prova della
sospensione o riduzione del servizio di monitoraggio da parte della
ricorrente, come pure del danno, è invece infondato in diritto il motivo,
laddove esso pretende di affermare un danno in re ipsa: al contrario, questa
Corte ha da tempo chiarito che «Il danno cagionato mediante abuso di
posizione dominante non è in re ipsa, ma, in quanto conseguenza diversa
ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, deve
autonomamente provarsi secondo i principi generali in tema di
responsabilità aquiliana» (Cass. 10 settembre 2013, n. 20695; 31 marzo
2016, n. 6284).
Mentre è noto che la liquidazione equitativa del danno presuppone la
prova della sua esistenza nell’an: posto che

«L’esercizio del potere

discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli
art. 1226 e 2056 cod. civ., presuppone che sia provata l’esistenza di danni
risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile
provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte
interessata l’onere di provare non solo
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Pan debeatur

del diritto al

rilevanza, perché non vi è prova di una sospensione o riduzione del servizio

risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi in re ipsa, ma
anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui
possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da
consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via
equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini
della precisa determinazione del danno stesso» (e multis, Cass. 8 gennaio

4. – Nulla sulle spese, non svolgendo difese l’intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico della parte
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 novembre ottobre
2017.

2016, n. 127).

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