Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5564 del 01/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/03/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 01/03/2021), n.5564

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24021-2019 proposto da:

B.R., rappresentato e difeso dall’avv. FRANCESCO DURAT in

virtù di mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.S., rappresentato e difeso da sè stesso ai sensi

dell’art. 86 c.p.c.;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 293/2019 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 07/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/02/2021 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

C.S., creditore di B.R., chiedeva al Tribunale di Pordenone, convenendo in giudizio il proprio debitore, di accertarsi che il convenuto aveva accettato l’eredità della madre. Questa aveva disposto delle proprie sostanze con testamento nominando eredi i tre figli, incluso il convenuto. L’attore chiariva che l’esigenza di siffatto accertamento si poneva al fine di proseguire l’esecuzione immobiliare nei confronti del B. su uno degli immobili compresi nell’eredità, e del quale il medesimo convenuto aveva il possesso.

Il tribunale rigettava la domanda, valorizzando il fatto che il B. aveva la disponibilità dell’immobile per titolo diverso dalla chiamata a titolo universale in forza del testamento della madre. Con il medesimo testamento, infatti, la testatrice aveva disposto in suo favore di un legato abitativo vitalizio avente ad oggetto il bene al possesso del debitore esecutato.

La Corte d’appello di Trieste riformava la sentenza, ritenendo che il possesso del bene oggetto del legato non importasse deroga all’art. 485 c.c., essendo quindi onere del chiamato, pena l’acquisto della qualità di erede puro e semplice, di fare l’inventario nel termine previsto dalla stessa norma.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso per cassazione B.R. sulla base di un solo motivo.

Resiste con controricorso C.S., il quale eccepisce l’improcedibilità del ricorso.

La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di manifesta fondatezza.

L’eccezione di improcedibilità del ricorso è infondata. Già al momento del deposito del ricorso furono depositate copia della sentenza impugnata notificata a mezzo pec, con attestazione di conformità., e il messaggio di posta elettronica. In prossimità dell’udienza è stata depositata l’attestazione di conformità del complesso dei documenti tempestivamente prodotti (Cass., S.U., n. 8312/2019).

Il ricorso è fondato.

In relazione al legato del diritto di abitazione in favore del coniuge superstite, ex art. 540 c.c., comma 2, questa Corte ha chiarito che “da permanenza, dopo il decesso di un coniuge, da parte dell’altro nella casa familiare è qualificabile come esercizio del diritto di abitazione e di uso dei mobili che la corredano, spettante al coniuge superstite quale legatario ex lege (art. 540 c.c.) in ogni caso, anche nell’ipotesi di successione legittima, e quindi a prescindere dalla sua ulteriore qualità di chiamato all’eredità (Cass. n. 23406/2015; conf. 1588/2016).

I diritti sulla casa familiare, attribuiti al coniuge dall’art. 540 c.c., comma 2, in esame, sono generalmente considerati legati ex lege (Cass., S.U., n. 4847/2013). Se pure il legato trae origine di regola da una disposizione testamentaria, l’ordinamento contempla più ipotesi nelle quali l’attribuzione a titolo particolare ha origine direttamente dalla legge. La disciplina giuridica del legato ex lege assume contorni particolari in relazione alla sua genesi; ma per il resto si modella su quella del legato testamentario.

Le ragioni che giustificano l’esenzione del legatario del diritto di abitazione dall’onere dell’inventario, imposto al chiamato al possesso dei beni dall’art. 485 c.c., operano mutatis mutandis, con riferimento al legato testamentario del medesimo diritto. Anzi, con maggiore precisione, deve dirsi che è piuttosto la disciplina del legato ex lege che si adegua a quella del legato volontario e non il contrario.

Le considerazioni proposte dalla corte d’appello, là dove si ipotizza che il legato ex lege in favore del coniuge preesista alla morte, essendo costituito con il matrimonio, sono evidentemente un fuor d’opera. Il matrimonio e la preesistente destinazione abitativa dell’immobile costituiscono il presupposto della nascita di diritti sulla casa familiare, che sorgono e si acquistano, al pari del legato testamentario, al momento della morte. Se il legato è disposto a favore di chi sia chiamato all’eredità a titolo universale (prelegato) le delazioni sono indipendenti; tale indipendenza si risolve nella facoltà del chiamato di rifiutare il legato e accettare l’eredità e viceversa di conseguire il legato rinunciando all’eredità.

Le particolarità del legato ex lege in favore del coniuge superstite sono altre e non certamente quelle indicate dalla corte d’appello. Secondo l’art. 540 c.c., comma 2, quando il valore del legato supera la disponibile, il peso del legato non grava proporzionalmente su tutti i successibili legittimari, ma ricade in primo luogo in conto alla legittima del coniuge, che deve sacrificarsi prima che sia intaccata quella dei figli (senza che ciò, ovviamente, possa mai comportare menomazione alcuna all’avvenuto acquisto del legato ex lege da parte del coniuge). E’ chiaro d’altra parte che quando il valore dei diritti del coniuge impone il sacrificio della legittima dei figli, gli stessi, benchè chiamati nell’intera nuda proprietà, vedono comunque intaccata la propria quota di riserva, perchè conseguono un diritto che non eguaglia il valore di quest’ultima. Mentre il legato testamentario cumulabile con la legittima può essere trattenuto dal legatario alla condizione che “il valore di esso non superi l’importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario” (art. 560 c.c., comma 3), qui invece tale condizione non opera.

Con riferimento ai diritti sulla casa familiare, il coniuge non è in concorso con gli altri legittimari, come avviene per la legittima in quota, ma è in una posizione di prevalenza.

La sentenza, pertanto, deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione, che provvederà a nuovo esame attenendosi al principio di cui sopra.

La corte di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2021

 

 

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