Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5563 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, (ud. 09/07/2019, dep. 28/02/2020), n.5563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18392/2018 proposto da:

O.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Taranto, 90

presso lo studio dell’avvocato Luciano Natale Vinci e rappresentato

e difeso dall’avvocato Giuseppe Mariani giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 657/2017 della Corte di appello di Potenza,

pubblicata il 05/12/2017;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Laura Scalia nella

camera di consiglio del 09/07/2019.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. O.A. ricorre in cassazione con quattro motivi avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Potenza, nel confermare l’ordinanza emessa D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, e art. 702 bis c.p.c., dal locale Tribunale, ha rigettato le domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria dal primo proposte, nella ritenuta insussistenza dei relativi presupposti di legge.

2. Il Ministero dell’Interno, intimato, resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente, originario della Nigeria, nato a Benin City e di credo cristiano, esponeva alla Commissione territoriale di Bari che aveva dovuto lasciare il suo Paese di origine nell’aprile 2012, giungendo in Italia nell’agosto 2015, a causa del grave pericolo alla vita corso per la sua appartenenza ad un gruppo di vigilanti notturni, a base volontaria, ma riconosciuti dal governo e la polizia locale, che avevano il compito di proteggere il quartiere da membri di alcune sette, fenomeno radicato in Nigeria, noto come “Cultism”, e considerato alla stregua di una mafia locale. Dopo la morte del comandante egli aveva ricevuto una serie di avvertimenti e temendo

per la propria vita aveva lasciato il proprio Paese e passando attraverso il Niger e la Libia, dove rimaneva per tre anni, raggiungeva l’Italia.

Il ricorrente affida il proposto ricorso a quattro motivi.

1.1. Con il primo motivo il ricorrente fa valere la nullità processuale della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto mancante dei requisiti previsti dalla legge per la motivazione, trattandosi di una sintesi di poche righe che avrebbe lasciato senza riscontro la proposta domanda di protezione sussidiaria.

1.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge e l’errata applicazione dell’art. 342 c.p.c., in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel ritenere l’inammissibilità del proposto appello in violazione della dedotta “finalità delle norme”, del favor delle norme processuali per una decisione di merito, dei principi della Corte Edu, comunitarizzati (art. 6 C.e.d.u.), che Impongono di evitare gli eccessi di formalismo consentendo invece l’accesso alla tutela giurisdizionale. In appello il ricorrente aveva dedotto la erronea ricostruzione dei fatti e la violazione dell’art. 1, comma a) della Convenzione di Ginevra del 28.07.1951, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, e art. 14, lett. c), del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, con mancata valutazione delle condizioni di riconoscimento della protezione internazionale.

1.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge (art. 1 Convenzione di Ginevra del 1951; art. 25 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo, Delibera 10 dicembre 1948; D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,5,7,14,16 e 17; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 15, comma 6;

art. 5, comma 6, 19, comma 1, D.Lgs. n. 286 del 1998; art. 10, Cost.; art. 32 Cost.; artt. 2 e 32 Cost.) e l’omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e omissione della motivazione con violazione dell’art. 132 c.p.c..

La Corte di merito avrebbe omesso di valutare l’esistenza del “danno grave” dedotto dall’appellante richiedente asilo e di apprezzare la credibilità del narrato e quindi l’esistenza di ogni ragionevole sforzo compiuto dal narrante, mancando di ogni approfondimento istruttorio di ufficio.

Non vi sarebbe stata alcuna mancanza in punto di allegazione da parte dell’appellante a sostegno dello status di rifugiato e non sarebbe stata scrutinato, in forza della sentenza del caso Elgafaji n. 172 del 2009, il suo diritto alla protezione sussidiaria. L’incertezza o il dubbio sulla gravità di una situazione oggettiva, allegata e parzialmente documentata dalla parte, doveva in ogni caso essere colmato attraverso l’esercizio del potere-dovere istruttorio ufficioso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8.

1.4. Con il quarto motivo fa valere la violazione della norma di legge in materia di revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2).

2. Il secondo motivo, meramente assertivo e non dialogante con la motivazione (Cass. n. 19989/2017), risulta come tale inammissibile.

Il ricorrente non si confronta infatti con la ratio decidendi adottata dalla Corte di appello che giunge ad una valutazione di inammissibilità del mezzo proposto, scrutinando la non idoneità dello stesso a contrastare la decisione di primo grado impugnata, per la sua genericità – richiamando il primo decisioni giurisprudenziali di nessuna attinenza con la fattispecie in esame – in ragione di un fatto che non si sarebbe correlato con l’invocata protezione non avendo il ricorrente esplicitato le ragioni per le quali avrebbe potuto subire ritorsioni ad opera della setta nigeriana, contando egli anche sulla “forza degli altri vigilanti per contrastare il fenomeno settario” e comunque nella verificata insussistenza dei presupposti di legge.

3. Del primo e del terzo può darsi trattazione congiunta venendo per gli stessi in valutazione il tema della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c).

I motivi sono fondati.

La non credibilità del richiedente esclude con radicalità la riconoscibilità dello status di rifugiato e la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), mentre non svolge ruolo alcuno in relazione alla protezione sussidiaria di cui alla lett. c).

In tema di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2017, ex art. 14, lett. c), infatti, il potere-dovere di indagine d’ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel paese d’origine del richiedente – che va esercitato dando conto, nel provvedimento emesso, delle fonti informative attinte, in modo da verificarne anche l’aggiornamento – non trova ostacolo nella non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente stesso riguardo alla propria vicenda personale (Cass. 14283/2019) salvo il limite della provenienza (24/05/2019 n. 14283).

Tanto premesso, va osservato al riguardo che ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente.

Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass., 26/04/2019, n. 11312; Cass., 28/06/2018, n. 17069; Cass., 31/01/2019, n. 3016).

Nel caso di specie, la Corte territoriale, sebbene abbia dato atto che il richiedente ha allegato la sussistenza nel Paese di origine la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata, citando a sostegno numerose fonti internazionali (p. 3), ha concluso, in maniera del tutto apodittica, e senza indicare alcuna fonte a sostegno del proprio convincimento, che il “fenomeno Boko Haram (gruppo terroristico in conflitto armato con le forze governative) (…) interessa il nord del Paese e non la zona meridionale da cui proviene il nostro”.

La sentenza impugnata va cassata.

Il quarto motivo (sulla revoca del patrocinio a spese dello Stato) resta assorbito.

4. In via conclusiva, dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso, assorbito il quarto ed accolti il primo ed il terzo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso, accoglie il primo ed il terzo motivo e, assorbito il quarto, cassa e rinvia alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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