Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5562 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, (ud. 09/07/2019, dep. 28/02/2020), n.5562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16570/2018 proposto da:

U.E.F., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza

Cavour presso la cancelleria civile della Corte di cassazione e

rappresentato e difeso dall’avvocato Ameriga Petrucci giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– intimato –

avverso la sentenza n. 624/2017 della Corte di appello di Potenza,

pubblicata il 23/11/2017;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Laura Scalia nella

camera di consiglio del 09/07/2019.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. U.E.F. ricorre in cassazione con due motivi avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Potenza, nel confermare l’ordinanza emessa D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 e art. 702-bis c.p.c. dal locale Tribunale, ha rigettato le domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria dal primo proposte, nella ritenuta insussistenza dei presupposti di legge.

2. Nel racconto reso alla Commissione territoriale di Crotone il richiedente protezione aveva dichiarato che mentre si trovava a Lagos per vendere della merce, salendo su di un taxi occupato da altre due persone, perdeva i sensi a causa di una sostanza che gli veniva iniettata, venendo all’esito sequestrato per un giorno intero da persone di lingua a lui sconosciuta e rilasciato il giorno dopo, presumibilmente all’esito dell’accertata sua identità e dell’inutilità del sequestro stesso.

Il timore per l’episodio sarebbe stato tale da determinarlo a fuggire dalla Nigeria.

2. Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha articolato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 3, per avere ritenuto la situazione personale del ricorrente disancorata da quella generale e per non aver provveduto ad alcun accertamento ufficioso sul cultismo in Nigeria e sulle condizioni generali del paese, secondo giurisprudenza della Corte di Lussemburgo (Caso Elgafaji e Diakitè).

Il motivo è fondato, con riferimento alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c).

La non credibilità del richiedente esclude, invero, in radice la riconoscibilità dello status di rifugiato e la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), mentre non svolge ruolo alcuno in relazione alla protezione sussidiaria di cui alla lett. c).

In tema di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2017, ex art. 14, lett. c), invero, il potere-dovere di indagine d’ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel paese d’origine del richiedente, che va esercitato dando conto, nel provvedimento emesso, delle fonti informative attinte, in modo da verificarne anche l’aggiornamento, non trova ostacolo nella non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente stesso riguardo alla propria vicenda personale (Cass. 14283/2019).

Per quanto concerne la protezione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base ad un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass., 28/06/2018, n. 17075; Cass., 12/11/2018, n. 28990).

Al fine di ritenere adempiuto tale onere, inoltre, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass., 26/04/2019, n. 11312).

In via di principio, va, altresì, osservato che, in tema di protezione sussidiaria dello straniero prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale non è subordinata alla condizione che l’istante fornisca la prova di essere interessato in modo specifico a motivo di elementi che riguardino la sua situazione personale.

Siffatta ipotesi sussiste, per vero, anche qualora il grado di violenza indiscriminata – accertato ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 – che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti, raggiunga un livello così elevato da far ritenere presumibile che il rientro dello straniero nel proprio paese lo possa sottoporre, per la sua sola presenza sul territorio, al rischio di subire concretamente tale minaccia (Cass., 23/10/2017, n. 25083; Cass., 21/07/2017, n. 18130).

In tema di protezione sussidiaria dello straniero, prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale implica o una contestualizzazione della minaccia suddetta, in rapporto alla situazione soggettiva del richiedente, laddove il medesimo sia in grado di dimostrare di poter essere colpito in modo specifico, in ragione della sua situazione personale, ovvero – in via alternativa – la dimostrazione dell’esistenza di un conflitto armato interno nel Paese o nella regione, caratterizzato dal ricorso ad una violenza indiscriminata, che raggiunga un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass., 31/05/2018, n. 14006).

2. Fermi gli indicati principi, nel caso concreto, la Corte d’appello non si è attenuta agli stessi.

Il giudice di secondo grado non ha svolto accertamenti sulla situazione socio-politica della Nigeria aggiornati al momento della decisione (novembre 2017), avendo menzionato rapporti di Amnesty International risalenti agli anni 2015 e 2016, laddove il ricorrente ha citato nel ricorso il Rapporto di Human Right Watch del 12 gennaio 2017, secondo cui “la risposta del Governo alle agitazioni separatiste nello Stato di Biafra e le attività militari nel Delta del Niger provocano decine di morti e la distruzione di intere comunità” (p. 9).

Inoltre, la Corte ha ancorato erroneamente il diniego di protezione alla scarsa credibilità dell’istante, che – come dianzi detto – non svolge, invece, alcun ruolo in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Di più, per un verso, la Corte afferma che il richiedente avrebbe dedotto una situazione nella quale il danno grave deriverebbe dalla presenza, nella regione di provenienza del gruppo terroristico Boko Haram (p. 11), connotato da scontri tra forze governative e gruppi armati, per altro verso, esclude che sia stata dedotta una situazione di conflitto interno nella zona di provenienza (p. 13).

Sotto tale profilo la sentenza di appello è affetta anche dal vizio di totale illogicità della motivazione o di motivazione apparente, ex art. 360 c.p.c., n. 5 (censurato insieme alla violazione di legge, pp. 7 e 15 del ricorso, oltre che nella rubrica del motivo, secondo le linee interpretative delineate dagli autorevoli arresti delle Sezioni Unite di questa Corte in materia (Cass. Sez. U., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; conf. Cass. Sez. U., 21/02/2017, n. 17619), ogni altro profilo resta assorbito, come il secondo motivo di ricorso.

3. La sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, sulla protezione umanitaria, ed ogni altro profilo, va pertanto cassata con rinvio alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso ed assorbito il secondo, cassa e rinvia alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA