Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5562 del 08/03/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 5562 Anno 2018
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: BISOGNI GIACINTO

C.C. 29/09/17
ORDINANZA
;sul ricorso proposto da
Intek s.p.a., in qualità di successore di Isno 2 s.p.a.,
elettivamente domiciliata in Roma, via delle Quattro Fontane
161,

presso

studio

lo

dell’avv.

Sante

Ricci

(sante.ricci@pec.nctm.it ), dal quale è rappresentata e
difesa,

unitamente

all’avv.

Maurizio

Cimetti

(maurizio.cimetti©pec.nctnn.it ), giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente nei confronti di

ceb

Banco di Brescia San Paolo CAB s.p.a., rappresentata e
difesa, per delega a margine del controricorso, dagli avv.ti

2017

Pompeo

Anelli

(pompeo.anelli(abrescia.pecavvocati.it ),

Giacomo Bettoni (qiacomo.bettoni@bresciapecavvocati.it ) e

Data pubblicazione: 08/03/2018

Andrea Morsillo (andreamorsillo@ordineavvocatiroma.orq)
presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, via
Aquileia 12;
– controricorrente nonché nei confronti di

– intimato e sul ricorso incidentale condizionato proposto da
Banco di Brescia San Paolo CAB s.p.a., come sopra
rappresentata e difesa;
– ricorrente incidentale nei confronti di
Intek s.p.a., come sopra rappresentata e difesa;
– controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 1005/2012 della Corte di appello di
Brescia, emessa il 13 giugno 2012 e depositata il 22 agosto
2012, n. R.G. 1514/07;

Rilevato che
1. Con citazione del 28 giugno 2001, il Fallimento
Belleli s.p.a. in liquidazione ha convenuto in
giudizio davanti al Tribunale di Mantova la Banca
Lombarda s.p.a. esponendo che la Belleli s.p.a. era
stata ammessa alla procedura di amministrazione
controllata, con decreto del Tribunale di Mantova

9

Fallimento Belleli s.p.a.;

del 16 novembre 1995, per un periodo di due anni.
Successivamente, con decreto dell’Il ottobre 1997,
quale società in liquidazione, era stata ammessa
alla procedura di concordato preventivo, e, infine,
era stata dichiarata fallita con sentenza del 23

procedura la s.p.a. Belleli aveva effettuato sui tre
conti correnti aperti presso la filiale di Mantova del
Credito Agrario Bresciano (cui era succeduta la
Banca Lombarda s.p.a.) rimesse con effetto
solutorio per un ammontare di lire 1.040.579.811
(sul conto 2282), di lire 1.005.597.641 (sul conto
2283) e di lire 907.340.984 (sul conto 3569). Una
serie di elementi attestavano la conoscenza dello
stato di decozione della società Belleli: l’andamento
dei conti correnti, i tassi passivi e la commissione di
massimo scoperto applicati, i bilanci consolidati del
gruppo Belleli, gli 847 decreti ingiuntivi emessi nei
confronti della società, gli affidamenti bancari
revocati da tredici banche alle società del gruppo
Belleli, le notizie di stampa. Di conseguenza la
curatela fallimentare ha chiesto di revocare tutte le
rimesse con funzione solutoria effettuate dalla
Belleli s.p.a. nell’anno anteriore alla data di
ammissione alla procedura di amministrazione
3

novembre 1998. Nell’anno precedente la prima

controllata sui conti predetti, sui conti anticipi
collegati e su tutti i conti esistenti presso la filiale di
Mantova del Credito Agrario Bresciano e
conseguentemente di condannare la banca
convenuta al pagamento della somma di lire

agli interessi al tasso riservato alla procedura
fallimentare o al tasso legale.
2. La Banca Lombarda si è costituita e ha contestato
la sua legittimazione passiva essendogli succeduta
la s.p.a. Banco di Brescia San Paolo CAB che
chiamata in giudizio dalla curatela fallimentare si è
costituita eccependo la prescrizione dell’azione
revocatoria e contestando comunque la sussistenza
dei presupposti oggettivi e soggettivi dell’azione.
3. Il Tribunale di Mantova,

con sentenza n.

692/2007, ha revocato pagamenti per un
ammontare complessivo di lire 1.207.340.984 e ha
condannato la s.p.a. Banco di Brescia San Paolo
CAB a pagare alla curatela fallimentare la somma di
623.539,58 euro oltre interessi.
4. Ha proposto appello la s.p.a. Banco di Brescia San
Paolo CAB con atto di citazione notificato alla
curatela fallimentare e alla s.p.a. Isno 2, assuntrice
del concordato fallimentare proposto da Belleli
4

2.953.517.836 oltre al risarcimento del danno e

s.p.a. in liquidazione e omologato dal Tribunale di
Mantova con sentenza n. 316/2007.
5. Si è costituita la sola società Isno 2 s.p.a. che ha
chiesto il rigetto dell’appello e in via incidentale
l’elevazione del tasso di interesse sul credito

tasso goduto dal Fallimento Belleli s.p.a. in
liquidazione sul conto intestato alla curatela
fallimentare.
6. La Corte di appello di Brescia, con sentenza n.
1005/2012, ha accolto l’appello principale e ha
pertanto respinto tutte le domande proposte dal
fallimento

Belleli

s.p.a.

in

liquidazione.

Ha

condannato Isno 2 s.p.a. al pagamento delle spese
processuali di entrambi i gradi del giudizio di
merito.
7. Ricorre per cassazione Intek s.p.a. in qualità di
successore di Isno 2 s.p.a. affidandosi a tre motivi
di impugnazione illustrati con memoria difensiva: a)
carente e contraddittoria motivazione in relazione a
un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex
art. 360 n. 5 c.p.c.; b) omessa e/o insufficiente
motivazione in relazione a un fatto controverso e
decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c.; c)
violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360
5

riconosciuto in primo grado in considerazione del

n. 3 c.p.c., degli artt. 67 comma 2 L.F., 2727 e
2729 c.c.
8. Si difende con controricorso e deposita memoria
difensiva la s.p.a. Banco di Brescia San Paolo CAB
proponendo ricorso incidentale condizionato cui

9.

Non svolge difese la curatela del Fallimento di
Belleli s.p.a. in liquidazione.
Rilevato che

10.

Con il primo motivo di ricorso la società
ricorrente deduce il travisamento delle conclusioni
del C.T.U. e il conseguente vizio motivazionale sulla
ritenuta mancanza di conoscenza dello stato di
insolvenza da parte della banca.

11.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che
dopo una brevissima, peraltro carente e in parte
omessa, disamina degli elementi oggettivi di prova
della conoscenza dello stato di insolvenza da parte
della banca, la Corte di appello ha ritenuto di
escludere la conoscenza soggettiva all’epoca delle
rimesse. In particolare la ricorrente lamenta il
mancato esame dell’andamento dei conti correnti,
della revoca dei fidi, della concessione di garanzie
reali da parte di Belleli s.p.a. nel periodo sospetto,
della insolvenza delle altre società del gruppo Belleli
6

Intek s.p.a. replica con controricorso.

e in particolare di Interklim Sistemi s.r.I., delle
risultanze delle prove testimoniali.
12.

Con il terzo motivo la ricorrente censura la
mancata valutazione della prova della conoscenza
da parte della banca dello stato di decozione della

elementi indiziari acquisiti nel corso dell’istruttoria e
ritiene che in tal modo la Corte di appello abbia
violato e falsamente applicato le disposizioni citate.
Ritenuto che
13.

Il primo motivo si basa su una rilettura della
consulenza che, condivisibile o meno, non è idonea
a rappresentare un travisamento del contenuto e
delle conclusioni della consulenza da parte della
Corte di appello che, per un verso, ha chiarito come
fosse ovviamente estraneo al compito affidato al
C.T.U. quello di accertare la effettiva conoscibilità o
la conoscenza da parte della banca dello stato di
decozione della Belleli. Per altro verso ha rilevato
che sebbene la C.T.U. abbia evidenziato, come dati
preoccupanti, l’insufficiente redditività del capitale
investito e l’elevata incidenza degli oneri finanziari
ha concluso per l’assenza negli elementi desumibili
dai bilanci 1993-1995 di precisi e univoci segnali
dello stato di insolvenza.
7

Belleli alla luce dei gravi, precisi e concordanti

14. Il secondo

e terzo motivo devono essere

esaminati congiuntamente perché consistono
entrambi nella critica di omessa considerazione di
una serie di elementi indiziari che, per la loro
gravità, precisione e concordanza, avrebbero

appello a ritenere provata la conoscenza dello stato
di decozione. Si tratta di una censura che non
scalfisce sostanzialmente l’argomentazione decisiva
della Corte di appello secondo cui sia le notizie di
stampa, sia l’intervento dell’advisor, sia la iscrizione
di ipoteche giudiziali furono elementi segnalatori
dello stato di crisi successivi all’ultima delle rimesse
suscettibili di revoca. Per quanto riguarda
l’andamento negativo dei conti correnti esso non
costituiva un elemento di novità rispetto al ricorso
abituale al credito da parte della Belleli. La revoca
degli affidamenti da parte di altre banche è una
circostanza dedotta genericamente dalla ricorrente
nel secondo motivo di ricorso. Si fa in esso
riferimento specifico solo alla revoca da parte di
Deutsche Bank senza precisare l’importo del
finanziamento né la ragione della revoca. Infine per
quanto riguarda la crisi del gruppo societario Belleli
la deduzione è stata anche in questo caso generica
8

dovuto condurre necessariamente la Corte di

sia per ciò che concerne tempi dimensioni e
percepibilità della crisi, sia, soprattutto, per ciò che
concerne l’incidenza della crisi del gruppo su quella
della società fallita. In definitiva può affermarsi che
la Corte di appello non ha trascurato alcun

conoscenza dello stato di decozione e pertanto che
il giudizio di merito espresso dalla Corte di appello
resti insindacabile (Cass. civ., sezione I, n. 3336
del 19 febbraio 2015, secondo cui, in tema di
revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato
di insolvenza da parte del terzo contraente deve
essere effettiva, ma può essere provata anche con
indizi e fondata su elementi di fatto, purché idonei
a fornire la prova per presunzioni di tale effettività.
Tuttavia la scelta degli elementi che costituiscono la
base della presunzione ed il giudizio logico con cui
dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto
costituiscono un apprezzamento di fatto che, se
adeguatamente motivato, sfugge al controllo di
legittimità).
15. Il ricorso va pertanto respinto restando così
assorbito il ricorso incidentale condizionato. La
ricorrente deve essere condannata alle spese del
giudizio di cassazione.
9

elemento decisivo al fine di verificare la prova della

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito
l’incidentale condizionato. Condanna la società ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in
complessivi 10.200 euro di cui 200 per spese, oltre spese

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29
settembre 2017.

forfettarie e accessori di legge.

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