Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5562 del 06/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 06/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.06/03/2017),  n. 5562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28106-2015 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAPRANICA

95, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE ZAPPIA, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIANFRANCO CHIARELLI giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

ASP – AZIENDA SANITARIA PROVINCIAIE DI COSENZA -, in persona del

Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RONGINOTTO, 1, presso lo

studio dell’avvocato IOLANDA GIORDANELLI, che la rappresenta e

difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 894/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 21/8/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/1/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– con sentenza depositata in data 21 agosto 2015, la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della decisione del Tribunale di Castrovillari (che aveva ritenuto fondata la domanda proposta da A.M., infermiera presso l’U.O. di pediatria dell’Ospedale (OMISSIS), e dichiarato il suo diritto a percepire l’indennità di terapia subintensiva di cui all’art. 44, comma 6, lett. b c.c.n.l. di comparto) e in accoglimento dell’impugnazione proposta dall’ASP, respingeva l’azionata domanda. Riteneva la Corte territoriale che, pur non essendo determinante, al fine di escludere l’esistenza (in astratto) di un servizio di terapia subintensiva, l’assenza di diposizioni regionali individuanti tale servizio presso un dato presidio ospedaliero, ben potendo lo stesso essere praticato in fatto che al di là di quanto previsto dalle disposizioni regionali), tuttavia, nella specie, dalla comunicazione a firma del Direttore dell’U.O. di pediatria e neonatologia dell’Ospedale (OMISSIS) del 18/10/2004 – sulla quale la lavoratrice aveva fondato la pretesa – non poteva ricavarsi l’esistenza di un servizio di tal genere (deponendo, peraltro, in senso contrario ulteriori risultanze di causa). Riteneva, inoltre, che le svolte attività di assistenza continua alle termoculle ben potevano rientrare nell’ambito del monitoraggio polifunzionale continuo tipico della terapia intermedia e, in ogni caso, evidenziava che, essendo quella rivendicata una indennità riconosciuta per ogni giornata di effettivo servizio prestata, nessuna prova era stata fornita dalla ricorrente circa le giornate di effettivo servizio prestate nella (pretesa) unità di terapia subintensiva;

avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione A.M. con un motivo;

l’Azienda Sanitaria resiste con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

– la ricorrente ha depositato memoria;

– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– con l’unico motivo la ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che dalla comunicazione Direttore dell’U.O. di pediatria e neonatologia dell’Ospedale (OMISSIS) del 18/10/2004 non potesse ricavarsi l’istituzione di un servizio specifico di terapia subintensiva, lamenta anche una poco attenta valutazione della prova testimoniale che, contrariamente a quanto ritenuto, aveva evidenziato lo svolgimento da parte della ricorrente di attività afferenti al servizio specifico di terapia subintensiva;

– il motivo presenta plurimi profili di inammissibilità;

– pur con una intitolazione conforme al testo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, nella formulazione disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b) convertito in L. n. 134 del 2012, la parte, in realtà, critica la sufficienza del ragionamento logico posto alla base dell’interpretazione di determinati atti del processo, e dunque un caratteristico vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla indicata modifica legislativa che rende insindacabile l’accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito in presenza di motivazione idonea a rivelare la ratio decidendi, dovendosi considerare in tali limiti ridotto il controllo) di legittimità sulla motivazione (Cass., Sez. Un., n. 8053/2014);

– l’omesso esame deve riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica (e quindi non un punto o un profilo giuridico), un fatto principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè un fatto dedotto in funzione probatoria). Tuttavia il riferimento al fatto secondario non implica – e la citata sentenza n. 8053/2014 delle S.U. lo precisa chiaramente – che possa denunciarsi ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 anche l’omessa o carente valutazione di determinati elementi probatori: basta che il fatto sia stato esaminato, senza che sia necessario che il giudice abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie emerse all’esito dell’istruttoria come astrattamente rilevanti;

– nel caso in esame i fatti controversi da indagare (da non confondersi con la valutazione delle relative prove) sono stati manifestamente presi in esame dalla Corte territoriale; sicchè non può certo trattarsi di omesso esame, ma di accoglimento di una tesi diversa da quella sostenuta dall’odierna ricorrente;

– altro profilo di inammissibilità è rinvenibile nel fatto che i rilievi sono basati su atti (documenti prodotti nel giudizio di merito, esiti della prova testimoniale) senza che tali atti siano stati depositati in uno con il ricorso per cassazione ovvero che degli stessi sia riprodotto il contenuto quantomeno nelle parti utili a reggere le censure in violazione. Ed infatti, in sede di legittimità, qualora siano denunciati vizi afferenti alla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, sussiste l’onere di indicare specificamente il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito o le circostanze oggetto dell’allegazione o della prova, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (così e per tutte, Cass., Sez. Un., n. 22716/2011, n. 7161/2010, n. 28547/2008); – nè varrebbe obiettare che i suddetti documenti sono presenti all’interno dei fascicoli di parte depositati presso la cancelleria di questa Corte, a fronte dell’inadempimento da parte della ricorrente tanto dell’onere di trascrizione del contenuto di tali atti quanto dell’onere di individuazione degli stessi con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione come pervenuta presso questa Corte, al fine di renderne possibile l’esame (cfr. ex multis Cass. n. 8569/2013);

– ancora altro profilo di inammissibilità è da rinvenirsi nel fatto che non risulta in alcun modo censurata l’ulteriore autonoma ratio decidendi con la quale la Corte territoriale ha ritenuto che la domanda non potesse essere accolta atteso che, essendo quella rivendicata una indennità riconosciuta per ogni giornata di effettivo servizio prestata, nessuna prova era stata fornita dalla ricorrente circa le giornate di effettivo servizio prestate nella (pretesa) unità di terapia subintensiva;

– com’è noto, è costante l’orientamento di questa Corte in base al quale nel caso in cui la decisione impugnata sia fondata su una pluralità di ragioni, tra di loro distinte e tutte autonomamente sufficienti a sorreggerla sul piano logico-giuridico, è necessario, affinchè si giunga alla cassazione della pronuncia, che il ricorso si rivolga contro ciascuna di queste, in quanto, in caso contrario, le ragioni non censurate sortirebbero l’effetto di mantenere ferma la decisione basata su di esse (cfr. Cass. n. 3386/2011; id. n. 24540/2009; n. 389/2007; si veda anche la più recente Cass., Sez. Un., n. 7931/2013);

– nello specifico, le censure della parte ricorrente si rivolgono specificamente solo contro le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale in punto di ritenuta insussistenza di un servizio di terapia subintensiva ma non investono in alcun modo l’evidenziata mancanza di prova circa le giornate di effettivo servizio prestate nella (pretesa) unità di terapia subintensiva;

-la proposta va, pertanto, condivisa e il ricorso va dichiarato inammissibile;

– regolamentazione delle spese segue la soccombenza;

– va dato atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’ASP che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso forfetario in misura del 15%. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2017

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