Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5562 del 01/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/03/2021, (ud. 15/01/2021, dep. 01/03/2021), n.5562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5537-2020 proposto da:

D.C.D., rappresentata e difesa dall’Avvocato STEFANO

MARCOLINI e dall’Avvocato FELIX AMATO per procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VERONA, rappresentato e difeso dall’Avvocato GIOVANNI

MICHELON e dall’Avvocato FULVIA SQUADRONI per procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la SENTENZA n. 1439/2019 DEL TRIBUNALE DI VERONA, depositata

il 27/6/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/1/2021 dal Consigliere Dott. DONGIACOMO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale, con sentenza in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dal Comune di Verona, ha rigettato l’opposizione che Daniela Dal Corso aveva proposto avverso l’ordinanza con la quale il Comune appellante, in data 21/4/2016, aveva ingiunto a quest’ultima il pagamento della somma di Euro 5.231,40, a titolo di sanzione amministrativa, per violazione della L.R. n. 29 del 2007, art. 8, comma 1, art. 2, comma 5, e art. 32, avendo esercitato, come accertato con verbale n. 29864 del 24/6/2015, attività di somministrazione di alimenti e bevande in mancanza di autorizzazione.

Il tribunale, in particolare, per quanto ancora rileva, ha ritenuto l’infondatezza dell’eccezione con la quale l’appellata aveva dedotto l’inammissibilità dell’appello in forza del passaggio in giudicato della sentenza n. 1259/2015 del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto che avrebbe annullato il verbale sul quale l’ordinanza opposta era fondata.

Il tribunale, al riguardo, dopo aver evidenziato che la sentenza del giudice amministrativo ha avuto ad oggetto l’ordinanza (n. 875/2015) con la quale il Comune di Verona, in data 29/6/2015, aveva ordinato la cessazione immediata dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ha ritenuto che l’annullamento che la stessa ha disposto anche degli atti presupposti non può che intendersi limitato alla rilevanza che essi potevano avere rispetto alla illegittimità in quella sede lamentata e poi rilevata dal giudice amministrativo, vale a dire la mancata partecipazione della Dal Corso al procedimento amministrativo conclusosi con quel provvedimento.

Il tribunale, poi, esaminando nel merito l’appello proposto dal Comune, ne ha ritenuto la fondatezza in ragione della sussistenza di plurime circostanze di fatto, quali erano state rilevate dai verbalizzanti, che, in forza della norma regionale, erano sintomatiche dello svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Daniela Dal Corso, con ricorso notificato il 27/1/2020, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata.

Il Comune di Verona ha resistito con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo articolato, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115,116,324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto dal Comune di Verona senza, tuttavia, considerare che la sentenza n. 1259/2015, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto aveva annullato l’ordinanza n. 875 del 29/6/2015, precludeva, per effetto del suo passaggio in giudicato, che, in altro giudizio tra le stesse parti, potessero essere riesaminati gli accertamenti che costituiscano le premesse necessarie ed il fondamento logico e giuridico della pronuncia.

2. L’ordinanza n. 875 del 2015, infatti, ha osservato la ricorrente, aveva ad oggetto la cessazione immediata dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande abusivamente svolta dall’appellata così come il verbale n. 29864 del 2015, che ha ingiunto il pagamento della somma di Euro 5.231,40, era dichiaratamente fondato sul presupposto che la stessa svolgeva attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la necessaria autorizzazione. L’ordinanza n. 875 del 2015, ha proseguito la ricorrente, ha avuto, quindi, lo stesso presupposto logico del verbale n. 29864 del 2015, e cioè l’asserita somministrazione di alimenti e bevande in assenza dell’apposita licenza.

3.11 motivo è infondato. L’annullamento da parte del giudice amministrativo, pronunciato con sentenza definitiva, del provvedimento con il quale il Comune abbia disposto la cessazione di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande che assume essere stata illegittimamente esercitata, ove pronunciato, com’è accaduto nel caso in esame, per un vizio di carattere procedurale, e cioè, come emerge dallo stesso ricorso (p. 5), per “mancata evocazione previa da parte del comune”, e non per l’accertata insussistenza del fatto contestato, non preclude alla stessa amministrazione di adottare, relativamente allo medesimo illecito amministrativo, una nuovo provvedimento sanzionatorio, nè, a fortiori, al giudice ordinario, innanzi al quale la relativa ordinanza-ingiunzione sia stata impugnata, di pronunciarsi nel merito di tale opposizione e, com’è accaduto nel caso in esame, di rigettarla per l’accertata sussistenza del fatto illecito, e cioè lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione amministrativa.

4.11 ricorso dev’essere, quindi, rigettato.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

8. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 15 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2021

 

 

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