Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5561 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, (ud. 09/07/2019, dep. 28/02/2020), n.5561

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16568/2018 proposto da:

A.E., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour

presso la cancelleria civile della Corte di cassazione e

rappresentato e difeso dall’avvocato Ameriga Petrucci giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– intimato –

avverso la sentenza n. 622/2017 della Corte di appello di Potenza,

pubblicata il 22/11/2017;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Laura Scalia nella

camera di consiglio del 09/07/2019.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A.E. ricorre in cassazione con tre motivi avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Potenza, nel confermare l’ordinanza emessa D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, e art. 702 bis c.p.c., dal locale Tribunale, ha rigettato le domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria dal primo proposte, nella ritenuta insussistenza dei presupposti di legge.

2. Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha articolato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente, originario dell’Edo State, in Nigeria, esponeva alla competente Commissione territoriale di Crotone di essere fuggito dai Paese di origine nel 2014 per minacce e violenze subite dai componenti di una setta segreta, denominata Aye, i cui partecipi avrebbero preteso che anche l’istante ne facesse parte, raggiungendo l’Italia attraverso il Niger e la Libia, territorio da cui si era imbarcato.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, nel contestato diniego dello status di rifugiato, la violazione di legge, ex art. 112 c.p.c., e l’omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in cui sarebbe incorsa la Corte di merito.

2.1. Nonostante l’apparente presenza, per i due gradi di merito di una cd. doppia conforme, non sarebbe stata operativa la preclusione di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5.

La motivazione di primo e secondo grado in punto di accertamento del fatto dedotto sarebbe stata infatti inesistente e priva di concretezza.

2.2. Quanto al giudizio sulla credibilità, non sarebbe stato valutato lo sforzo fatto dal richiedente nel circostanziare il racconto ed i giudici di merito non avrebbero proceduto d’ufficio ad ascoltarlo effettuando gli approfondimenti necessari.

Il ricorrente aveva prospettato una situazione di pericolo per la propria incolumità in ragione di violenze e minacce subite dagli esponenti della setta Aye, aggiungendo di essersi rivolto alla Polizia, ma di non averne ricevuto protezione perchè molti poliziotti erano, a loro volta, affiliati alle sette, allegando quindi una situazione di violenza generale ed indiscriminata, con assenza di controllo da parte dei poteri statuali.

La Corte di appello avrebbe violato il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 3, nel ritenere la situazione personale del ricorrente disancorata da quella generale e nel non provvedere ad alcun accertamento ufficioso sul “cultismo” in Nigeria e sulle condizioni generali del paese, secondo giurisprudenza della Corte di Lussemburgo (Caso Elgafaji e Diakitè).

2.3. Il motivo è inammissibile.

Ai fini della concessione dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), è indispensabile, anche ai fini dei necessari approfondimenti istruttori, la credibilità e l’attendibilità della narrazione dei fatti effettuata dal richiedente.

La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce, peraltro, un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – e censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5 – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), costituente un parametro di attendibilità della narrazione.

Il vizio di violazione di legge consiste, invece, nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, e come tale è inammissibile in subiecta materia (Cass. 3340/2019).

In mancanza di credibilità dell’istante, deve, di conseguenza, escludersi la necessità e la possibilità stessa per il giudice di merito – laddove non vengano dedotti fatti attendibili e concreti, idonei a consentire un approfondimento ufficioso – di operare ulteriori accertamenti.

Nel caso di specie, la Corte d’appello ha riportato la motivazione del Tribunale sulla credibilità dell’istante, esclusa dal primo giudice a cui statuizione è stata confermata dalla Corte territoriale, previo esame delle censure dell’appellante – per avere il medesimo fornito “un racconto vago e superficiale, poco circostanziato e privo di elementi individualizzanti, quasi stereotipato”, e per non aver “saputo chiarire perchè egli non abbia adito le autorità giudiziarie locali”.

La Corte territoriale ha poi accertato che le valutazioni operate dal Tribunale non sono state sottoposte a critica dall’appellante, con puntuali e specifiche argomentazioni.

A fronte di tale motivazione, il motivo di ricorso è stato, per intanto, proposto – inammissibilmente per le ragioni suesposte come violazione di legge.

Vero è poi che esso, meramente descrittivo, si traduce, per un verso, nella esposizione astratta dei principi giuridici destinati a valere in materia, per altro verso, in una richiesta di rivisitazione del merito restando come tale inammissibilmente proposto in questa sede (Cass., 07/12/2017, n. 29404; Cass., 04/08/2017, n. 19547; Cass., 02/08/2016, n. 16056).

Là dove si assista poi ad una cd. doppia conforme per presenza di una sentenza di appello che confermi la decisione di primo grado (art. 348-ter, comma 5, c.p.c.), il principio suindicato per il quale l’apprezzamento di fatto operato dal giudice del merito sulla credibilità del racconto di un cittadino straniero che richieda protezione internazionale va sindacato nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sortisce l’effetto di precludere il sindacato di legittimità.

Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo riformulato dal D.L. n. 83 cit., art. 54, comma 3, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra oro diverse, solo in tal modo potendo far valere il vizio della motivazione esclusa la conformità delle decisioni di merito (vd. Cass. n. 26774 del 22/12/2016).

Quanto poi alla pure dedotta mancanza assoluta di motivazione, perchè meramente apparente nella sua acritica adesione a quella di primo grado, vero è che nella natura radicale del vizio il ricorrente in cassazione sia chiamato ad una critica che sia quanto più puntuale e ficcante, nell’operato confronto tra la deduzione difensiva portata nel merito e la ottenuta motivazione, non limitandosi a richiamare la genericità degli apprezzamenti operati dal giudice di appello.

3. Con il secondo motivo viene eccepita la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non contrastata dalla cd. doppia conforme ex art. 348 ter c.p.c., comma 5, non avendo i giudici di merito in primo e secondo grado effettuato alcun accertamento sulla situazione di conflitto o violenza indiscriminata all’interno dello Stato di provenienza, nel denegare la richiesta protezione sussidiaria.

La motivazione sarebbe stata perplessa, obiettivamente incomprensibile e contenente affermazioni tra loro inconciliabili nella parte in cui aveva apprezzato l’esistenza di un conflitto solo nella parte a Nord-Est del paese e non a Sud, da cui proveniva il richiedente ed in cui vi sarebbe stata una risposta del governo alle agitazioni separatiste nello Stato del Biafra ed alle attività militanti nel Delta del Niger.

La Corte di merito avrebbe altresì violato l’art. 15, lett. c), direttiva 2004/83/CE. L’Italia nell’attuare la direttiva attraverso il D.Lgs. n. 251 del 2007, non aveva ripreso l’art. 8 e quindi la Corte di merito non avrebbe potuto, come invece fatto, prendere in considerazione la possibilità per il richiedente asilo di trasferirsi in altra regione del proprio paese rispetto a quella in cui egli correva rischi effettivi di subire danni gravi.

La Corte avrebbe ancora violato il D.Lgs. n. 251 cit., art. 14, lett. c), là dove aveva affermato che il richiedente aveva rappresentato una situazione personale non collegata ad un conflitto o situazione di violenza indiscriminata e tanto nonostante l’appellante avesse allegato il danno grave esistente in Nigeria sia per il profilo del conflitto armato che per la presenza del gruppo terroristico “Boko Haram”.

Il secondo motivo è fondato, con riferimento alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c).

Se la non credibilità del richiedente esclude in radice la riconoscibilità dello status di rifugiato e la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), essa non svolge ruolo alcuno in relazione alla protezione sussidiaria di cui alla successiva lett. c).

In tema di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2017, ex art. 14, lett. c), invero, il potere-dovere di indagine d’ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel paese d’origine del richiedente, che va esercitato dando conto, nel provvedimento emesso, delle fonti informative attinte, in modo da verificarne anche l’aggiornamento, non trova ostacolo nella non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente stesso riguardo alla propria vicenda personale (Cass. 14283/2019).

Come più volte affermato da questa Corte di legittimità, la protezione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), chiama il giudice di merito a verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nei Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base ad un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 28/06/2018 n. 17075; Cass. 12/11/2018 n. 28990).

Al fine di ritenere adempiuto tale onere, inoltre, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass., 26/04/2019, n. 11312).

In via di principio, va, altresì, osservato che, in tema di protezione sussidiaria dello straniero prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale non è subordinata alla condizione che l’istante fornisca la prova di essere interessato in modo specifico a motivo di elementi che riguardino la sua situazione personale. Siffatta ipotesi sussista, per vero, anche qualora il grado di violenza indiscriminata – accertato ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, – che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti, raggiunga un livello così elevato da far ritenere presumibile che il rientro dello straniero nel proprio paese lo possa sottoporre, per la sua sola presenza sul territorio, al rischio di subire concretamente tale minaccia (Cass., 23/10/2017, n. 25083; Cass., 21/07/2017, n. 18130).

In tema di protezione sussidiaria dello straniero, prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale implica o una contestualizzazione della minaccia suddetta, in rapporto alla situazione soggettiva del richiedente, laddove il medesimo sia in grado di dimostrare di poter essere colpito in modo specifico, in ragione della sua situazione personale, ovvero – in via alternativa – la dimostrazione dell’esistenza di un conflitto armato interno nel Paese o nella regione, caratterizzato dal ricorso ad una violenza indiscriminata, che raggiunga un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass., 31/05/2018, n. 14006).

4. Fermi gli indicati principi, nel caso concreto, la Corte d’appello non si è attenuta agli stessi.

Ed infatti, il giudice di secondo grado non ha svolto accertamenti sulla situazione socio-politica della Nigeria aggiornati al momento della decisione (novembre 2017), avendo menzionato rapporti di Amnesty International risalenti agli anni 2015 e 2016, ed il Rapporto di Human Right Watch del 12 gennaio 2017 (precedente, quindi, di dieci mesi la decisione).

Per di più, da tale ultimo rapporto si rileva che il gruppo terroristico “Boko Haram” continua a commettere crimini contro i civili nei territori del nord-est, mentre nei territori del sud del Paese – ove si trova l’Edo State, zona di provenienza del ricorrente – “il Rapporto segnala unicamente che la risposta del Governo alle agitazioni separatiste nello Stato di Biafra e le attività militari nel Delta del Niger provocano decine di morti e la distruzione di intere comunità” (p. 10).

Ciò nonostante, la Corte conclude per l’insussistenza di una violenza indiscriminata, per effetto di un conflitto interno, nella zona meridionale del Paese.

5. La sentenza impugnata in accoglimento del secondo motivo, assorbito il terzo, sulla protezione umanitaria, ed ogni altro profilo, va pertanto cassata con rinvio alla Corte di appello di Potenza in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo ed assorbito il terzo ricorso, cassa e rinvia alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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