Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5561 del 08/03/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 5561 Anno 2018
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: BISOGNI GIACINTO

C.C. 29/09/17
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Equitalia Nord s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, via
degli Scipioni 288, presso lo studio dell’avv. Michela Reggio
d’Aci (fax n. 06/32651606), rappresentata e difesa dall’avv.
Arturo Knering, per mandato a margine del ricorso;
– ricorrente nei confronti di
Fallimento della Plattner Karl di Plattner Karl & Co. s.n.c.;
– intimato avverso il decreto del Tribunale di Bolzano, emesso e
depositato il 14 febbraio 2012, n. R.G. 4951/2011;
Dkeb.
RILEVATO CHE
2017

1. Equitalia Trentino Altoadige Sudtirol, agente della
riscossione dei tributi, ha proposto, con ricorso ex art.

Data pubblicazione: 08/03/2018

98 comma 2 L. Fall., opposizione allo stato passivo del
fallimento della Plattern Karl s.n.c ritenendo la
erroneità della decisione del giudice delegato laddove
aveva escluso il privilegio ipotecario relativamente al
credito, ammesso al passivo in via chirografaria per un

assimilato l’ipoteca erariale ad un’ipoteca giudiziale
revocabile ex art.67 I. fall. ed era pervenuto a tale
assimilazione in relazione al carattere non automatico
della costituzione condizionato dalla presentazione di
una istanza dell’autorità amministrativa.
2. Secondo

l’opponente

invece

l’ipoteca

del

concessionario è assimilabile ad una ipoteca legale.
Anzitutto si rivela da parte di Equitalia la illogicità della
revocabilità delle garanzie afferenti a imposte scadute
non revocabili. In secondo luogo si rileva il riferimento
dell’art. 1 comma 4 della legge n. 337/1998 all’istituto
della ipoteca legale. Inoltre al pari dell’ipoteca legale
quella erariale non deve essere motivata all’atto della
sua iscrizione mentre la legge fallimentare non ne
prevede la revocabilità (art. 7 comma 1 n. 4 L.F.).
3. Il Tribunale di Bolzano ha rigettato il ricorso, ritenendo
corretta l’interpretazione del giudice delegato sulla
assimilabilità

dell’ipoteca

esattoriale

a

quella

giudiziale. Infatti sebbene l’ipoteca giudiziale può

importo di Euro 24.905,17. Il giudice delegato aveva

essere costituita solo nelle ipotesi previste dalla legge
ciò non avviene automaticamente come nella ipoteca
legale ma necessita di una iniziativa finalizzata
all’iscrizione del vincolo. Caratteristica propria
dell’ipoteca erariale che, a differenza di quella legale,

del debitore. L’agente della riscossione, secondo il
Tribunale, ha la mera facoltà di provvedere
all’iscrizione e si trova in una posizione equivalente a
quella di qualsiasi altro creditore che iscriva ipoteca
sulla base di un titolo esecutivo con la conseguenza
che la ipoteca iscritta è revocabile ex art. 67 comma 1
n. 4 L.F.
4. Avverso il suddetto decreto Equitalia Nord s.p.a., che
ha incorporato per fusione Equitalia Trentino Altoadige
Sudtirol s.p.a., propone ricorso per cassazione basato
su tre motivi. Con il primo denuncia violazione dell’art.
77 D.P.R. 602/1973, in relazione all’art. 360 comma 1
n. 3 c.p.c., laddove il Tribunale di Bolzano non ha
riconosciuto la natura autonoma e distinta dell’ipoteca
erariale; con il secondo denuncia violazione dell’art.
67 L.F. per avere il Tribunale ricompreso in tale
disposizione anche l’ipoteca erariale; con il terzo
denuncia una insufficiente e contraddittoria

3

ha natura generale e può essere iscritta su tutti i beni

motivazione laddove ha assimilato la natura giuridica
dell’ipoteca erariale a quella giudiziale.
RITENUTO CHE
1. Il ricorso è fondato. Secondo la giurisprudenza di
questa Corte (Cass. civ. sez. I, n. 3232 del 1 marzo

2016; 19749 del 9 agosto 2017) l’ipoteca erariale è
una figura autonoma, non agevolmente inquadrabile
in nessuna delle categorie previste dal codice civile, e
quindi non suscettibile di revoca ai sensi dell’art. 64,
primo comma, n. 4 della legge fall., il quale prevede la
revocabilità delle sole ipoteche giudiziali e volontarie.
Essa, pur potendo essere accostata all’ipoteca
giudiziale, con la quale ha in comune la
subordinazione dell’iscrizione ad una iniziativa del
creditore fondata su un titolo esecutivo precostituito e
la finalità di garantire l’adempimento di una generica
obbligazione pecuniaria, se ne differenzia per la natura
del titolo che ne costituisce il fondamento, il quale non
è rappresentato da un provvedimento giurisdizionale,
ma da un atto amministrativo. Si tratta pertanto di
una figura autonoma, non agevolmente inquadrabile
in nessuna delle categorie previste dal codice civile, e
quindi non suscettibile di revoca ai sensi dell’art. 64,
comma 1, n. 4 L.F. che prevede la revocabilità delle
4

2012; n. 7864 del 3 aprile 2014; n. 4464 del 7 marzo

sole ipoteche giudiziali e volontarie. Alla luce di questa
giurisprudenza a cui questo Collegio aderisce, l’ipoteca
erariale configura un genus ulteriore rispetto a quelli
previsti dalla legge e non può essere soggetta a
revoca ai sensi dell’art. 64 primo comma n. 4 L.F..

cassazione del decreto impugnato e decisione nel
merito di ammissione in via ipotecaria del credito di
Equitalia Nord s.p.a. al passivo del fallimento Plattern
Karl s.n.c. di Plattner Karl & Co. e con condanna della
curatela fallimentare al pagamento delle spese del
giudizio di merito e di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato
e, decidendo nel merito, ammette il credito di Equitalia Nord
s.p.a. in via ipotecaria al passivo del fallimento Plattern Karl
s.n.c. di Plattern Karl & Co. Condanna il Fallimento al
pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi
2.800 euro per il giudizio di merito, e in complessivi 3.200
euro, di cui 200 per spese, oltre spese forfettarie e accessori
di legge per il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29
settembre 2017.

2. Va pertanto accolto il ricorso con conseguente

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