Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5560 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, (ud. 09/07/2019, dep. 28/02/2020), n.5560

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16563/2018 proposto da:

N.I., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour

presso la cancelleria civile della Corte di cassazione e

rappresentato e difeso dall’avvocato Ameriga Petrucci giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 627/2017 della Corte di appello di Potenza,

Pubblicata il 23/11/2017;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia

nella camera di consiglio del 09/07/2019.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. N.I., cittadino del (OMISSIS), ricorre in cassazione con quattro motivi avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Potenza, nel confermare l’ordinanza emessa D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 e art. 702-bis c.p.c. dal locale Tribunale, ha rigettato le domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria dal primo proposte, nella ritenuta insussistenza dei relativi presupposti di legge.

2. Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha articolato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente, originario del (OMISSIS), della regione di (OMISSIS), esponeva alla competente Commissione territoriale di Crotone di essere fuggito dal Paese di origine nel 2014 e di aver raggiunto l’Italia dopo aver attraverso il Mali, il Burkina Faso, il Niger e la Libia, “in ragione dei gravi problemi avuti con la sua famiglia in seguito al suo interessamento alla religione cattolica, foriero di una eventuale conversione”; egli era stato maltrattato dalla famiglia in seguito alla curiosità ed all’interesse manifestati rispetto alla religione cattolica, dopo aver accompagnando un proprio amico, qualche volta, in chiesa ed aver letto qualche passo della Bibbia.

1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, nel contestato diniego dello status di rifugiato, la violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3, e l’omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella dedotta non operatività della preclusione prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, ancorchè in apparente presenza, tra i due gradi di merito, di una cd. doppia conforme.

La motivazione di primo e secondo grado in punto di accertamento del fatto dedotto sarebbe stata infatti inesistente e priva di concretezza. Non sarebbe stato valutato lo sforzo fatto dal richiedente per circostanziare il racconto ed i giudici di merito non avrebbero proceduto d’ufficio ad ascoltare il ricorrente effettuando gli approfondimenti necessari.

Il N. non avrebbe riferito di essersi convertito alla religione cattolica, ma solo di esserne stato “incuriosito”, e quindi tutte le richieste a lui rivolte di riferire i passaggi della Bibbia letti, di menzionare festività cattoliche o di recitare preghiere sarebbero state prive di senso.

Il motivo è inammissibile per le ragioni, plurime, di seguito esposte.

La motivazione impugnata, richiamando per relationem quella di primo grado quanto al giudizio di inattendibilità del racconto del richiedente protezione, fa riferimento, anche, al mancato puntuale richiamo da parte del richiedente di un solo episodio di violenza dei familiari.

Siffatto profilo non viene attinto da critica che, come tale, non coglie utilmente l’intera ratio decidendi dell’impugnata sentenza che resta ferma per siffatta parte non contestata.

Vero è poi che ai fini della concessione dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b) è indispensabile, anche ai fini dei necessari approfondimenti istruttori, la credibilità e l’attendibilità della narrazione dei fatti effettuata dal richiedente là dove la valutazione sulla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito e censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5.

Il giudice del merito è chiamato a valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma. 5, lett. c) costituente un parametro di attendibilità della narrazione.

Il vizio di violazione di legge, pure denunciato, consiste, invece, nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, e resta come tale estraneo alla materia (Cass. 3340/2019).

L’apprezzamento di fatto sotteso al giudizio sulla credibilità del racconto del cittadino straniero richiedente protezione resta, in via generale, censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e quindi come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti o, ancora, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Cass. 3340/2019).

Con l’ulteriore rilievo che là dove si assista poi ad una cd. doppia conforme per presenza di una sentenza di appello che confermi la decisione di primo grado (art. 348-ter c.p.c., comma 5), il principio suindicato per il quale l’apprezzamento di fatto operato dal giudice del merito sulla credibilità del racconto di un cittadino straniero che richieda protezione internazionale va sindacato nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sortisce l’effetto di precludere il sindacato di legittimità.

Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo riformulato dal D.L. n. 83 cit., art. 54, comma 3, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse, solo in tal modo potendo far valere il vizio della motivazione esclusa la conformità delle decisioni di merito (vd. Cass. n. 26774 del 22/12/2016).

Nel resto quanto alla pure dedotta mancanza assoluta di motivazione, perchè meramente apparente nella sua chiusa adesione a quella di primo grado, vero è che nella natura radicale del vizio il ricorrente in cassazione sia chiamato ad una critica che sia quanto più puntuale e ficcante, nell’operato confronto tra la deduzione difensiva portata nel merito e la ottenuta motivazione, non limitandosi a richiamare la genericità degli apprezzamenti operati dal giudice di appello.

Il profilo di nullità è altresì infondato avendo la Corte di appello, con pieno ragionamento che non si espone a censura in sede di legittimità, indicato le ragioni di contraddizione del racconto nella intenzione ivi espressa dal richiedente di convertirsi alla fede cristiana e tanto a fronte della non capacità dello stesso di riferire alcunchè del nuovo credo religioso.

In mancanza di credibilità dell’istante, deve, di conseguenza, escludersi la necessità e la possibilità stessa per il giudice di merito – laddove non vengano dedotti fatti attendibili e concreti, idonei a consentire un approfondimento ufficioso – di operare ulteriori accertamenti.

Nel caso di specie, la Corte d’appello ha riportato la motivazione del Tribunale sulla credibilità dell’istante, esclusa dal primo giudice la cui statuizione è stata confermata dalla Corte territoriale, previo esame delle censure, ritenute del tutto generiche dell’appellante per avere il medesimo fornito una narrazione dei fatti del tutto non credibile, in quanto incoerente e lacunosa.

Il motivo di ricorso è stato, per intanto, proposto inammissibilmente per le ragioni suesposte – come violazione di legge. Esso si traduce, poi, per un verso, nella esposizione astratta dei principi giuridici in materia, per altro verso, in una richiesta di rivisitazione del merito inammissibile in questa sede (Cass., 07/12/2017, n. 29404; Cass., 04/08/2017, n. 19547; Cass., 02/08/2016, n. 16056).

1.2. Con il secondo motivo viene eccepita la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 non contrastata dalla cd. doppia conforme ex art. 348- ter c.p.c., comma 5, non avendo i giudici di merito, in primo e secondo grado, effettuato alcun accertamento sulla situazione di conflitto o violenza indiscriminata all’interno del (OMISSIS), regione del (OMISSIS), nel denegare la richiesta protezione sussidiaria.

La motivazione sarebbe stata quindi perplessa, obiettivamente incomprensibile e contenente affermazioni tra loro inconciliabili.

Nell’atto di appello il richiedente aveva assolto al proprio onere di allegazione circa l’esistenza di un conflitto armato in (OMISSIS).

La Corte di merito avrebbe altresì violato l’art. 15, lett. c) direttiva 2004/83/CE e il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

L’Italia nell’attuare la direttiva attraverso il D.Lgs. n. 251 del 2007 non aveva ripreso l’art. 8 e quindi la Corte di merito non avrebbe potuto, come invece fatto, prendere in considerazione la possibilità per il richiedente asilo di trasferirsi in altra regione del proprio paese rispetto a quella in cui egli correva rischi effettivi di subire danni gravi.

La Corte avrebbe ancora violato il D.Lgs. n. 251 cit., art. 14, lett. c) là dove aveva affermato che il richiedente aveva rappresentato una situazione personale non collegata ad un conflitto o situazione di violenza indiscriminata e tanto nonostante l’appellante avesse allegato il danno grave esistente in Nigeria sia per il profilo del conflitto armato che per la presenza del gruppo terroristico “(OMISSIS)”.

Il motivo si presta ad una lettura di inammissibilità per plurime ragioni.

1.2.1. Fermo il principio più sopra indicato in punto di censurabilità in sede di legittimità di una cd. doppia conforme dei giudici di merito di primo e secondo grado (art. 348-ter c.p.c., comma 5), si ha che la critica proposta non dialoga con la motivazione impugnata e resta come tale aspecifica rispetto alle argomentazioni pure in sentenza sviluppate sulla situazione politica della regione di provenienza del richiedente protezione, la regione di (OMISSIS) e, poi e comunque, del (OMISSIS), non censurando i passaggi dedicati alla situazione della prima delle indicate regioni di provenienza.

1.2.2. Quanto poi alla lamentata violazione dell’art. 8 della direttiva 2004/83/CE, il profilo del motivo di ricorso è inammissibile perchè non coglie la ragione che sostiene la decisione impugnata.

La Corte territoriale nel motivare sulle condizioni delle regioni di (OMISSIS), quella di provenienza del richiedente protezione secondo il racconto reso in sede amministrativa, e del (OMISSIS), territorio dedotto in appello come di origine dell’impugnante, conduce una valutazione delle condizioni di quei territori che non si espone a censura in questa sede per la dedotta violazione di legge.

La Corte di merito non prende invero in considerazione la possibilità per il richiedente protezione di trasferirsi presso una regione in cui non vi è pericolo di persecuzione e che è altra rispetto a quella di provenienza, ma nel distinto condotto apprezzamento essa segue il diverso atteggiarsi di dichiarazioni e deduzioni difensive circa il paese di provenienza del richiedente.

L’ipotesi prevista dall’art. 8 della direttiva 2004/83/CE, non recepita nel nostro ordinamento, secondo la quale il pericolo di persecuzione sussiste nel territorio di provenienza, ma potrebbe tuttavia essere evitato con il trasferimento in altra parte del territorio del medesimo paese in cui tale pericolo, non è pertanto in alcun modo un termine di raffronto e conforto della motivazione e nella sua mancata applicazione esclude ogni vizio dedotto (Cass. n. 28433 del 07/11/2018).

1.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, quanto al diniego di riconoscimento della protezione sussidiaria, la violazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951; dell’art. 25 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo, Delib. 10 dicembre 1948; del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,5,7,14,16 e 17; del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8; del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 15, comma 6; del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, comma 1; art. 10 Cost.; art. 32 Cost.; degli artt. 2 e 32 Cost.

Non vi sarebbe stata alcuna mancanza in punto di allegazione da parte dell’appellante a sostegno della protezione sussidiaria e l’incertezza o il dubbio sulla gravità di una situazione oggettiva, allegata e parzialmente documentata dalla parte, doveva in ogni caso essere colmato attraverso l’esercizio del potere-dovere istruttorio ufficioso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8.

La Corte di merito avrebbe errato nel ritenere che la situazione personale del ricorrente fosse disancorata dal contesto generale del Paese, estremo invece allegato e documentato, nell’osservanza dei principi della sentenza CGE sul caso Elgafaji.

1.3.1. Il motivo è inammissibile perchè fa valere come violazione di legge quanto in realtà vuole censurare il percorso logico-giuridico osservato dalla Corte di merito per censure che attingono direttamente il merito della controversia.

La Corte di appello valorizza che la regione di provenienza dell’appellante è quella di (OMISSIS) che, posta al centro del (OMISSIS), è separata, attraverso l’enclave anglofona costituita dallo Stato del Gambia, da quella, invece distante e posta a sud del (OMISSIS), che è a (OMISSIS).

In tal modo i giudici di appello già sottraggono oggettivo rilievo alla instabilità della situazione del (OMISSIS), dedotta dalla parte a sostegno dell’impugnativa, per ragioni che toccano l’attendibilità stesso, in fatto, del racconto in ordine alla provenienza dei dichiarante e che come tali non sono censurabili dinanzi a questa Corte di legittimità neanche per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 14, lett. c), investendo il giudizio di non credibilità il fatto stesso della provenienza dell’istante dall’area geografica interessata alla violenza indiscriminata che fonda tale forma di protezione (Cass. 24/05/2019 n. 14283).

Il motivo ricorso resta pertanto inammissibilmente proposto perchè portatore di critica non specifica; ogni altro profilo rimane assorbito.

1.4. Con il quarto motivo il ricorrente fa valere violazione di legge ed omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio quanto al diniego della protezione umanitaria.

La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto la non riconoscibilità della protezione per avere il ricorrente abbandonando il proprio paese per trovare migliori condizioni di vita e tanto di contro a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità sulla natura residuale del rimedio.

Nella compromissione del diritto alla salute ed all’alimentazione che sarebbe venuta dal quadro generale di violenza diffusa del Paese giudici di merito avrebbero dovuto verificare di quest’ultima l’idoneità, quantomeno, ad integrare una situazione di vulnerabilità idonea alla concessione della protezione umanitaria.

Il motivo è inammissibile perchè generico.

1.4.1. Fermo quanto più sopra indicato sulla inattendibilità del racconto del dichiarante nella sua oggettiva rilevanza in punto di individuazione del paese di provenienza, sulla protezione umanitaria, si ha ancora che:

La valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poichè, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già a situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (Cass. n. 9304 del 03/04/2019).

1.4.2. In ricorso non è neppure allegata la situazione di integrazione goduta in Italia dal richiedente restando in tal modo precluso ogni giudizio di necessaria comparazione (sulla necessità di un giudizio di comparazione con il grado di integrazione raggiunto in Italia in materia di protezione umanitaria: vd. Cass. n. 4455 del 23/02/2018).

2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese non avendo l’Amministrazione intimata svolto difese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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