Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5560 del 08/03/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 5560 Anno 2018
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: BISOGNI GIACINTO

ORDINANZA

C.C. 29/09/17

sul ricorso proposto da
Salvatore Tusa, elettivamente domiciliato in Roma, viale
Mazzini 134, presso lo studio dell’avv. Ignazio Fiore (fax
06/3725954), rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio
Perricone (sergioperricone@pecavvpa.ìt) e Luca Perricone
(lucaperricone@pecavvpa.it ) , per mandato a margine del
ricorso;

– ricorrente nei confronti di
Banca SELLA s.p.a., subentrata alla Cassa Rurale e Artigiana
di Monreale Banca di Credito Cooperativo in liquidazione
coatta amministrativa – CRAM, elettivamente domiciliata in
Roma, via Ennio Quirino Visconti 99 presso l’avv. Ilaria
2017
Conte, che la rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti

Data pubblicazione: 08/03/2018

Caterina

Sella

e

Tullio

Fortuna

(p.e.c.

tulliofortuna@pecavvpa.it );
– controricorrente avverso la sentenza n. 1566/2011 della Corte di appello di
Palermo, emessa il 16 settembre 2011 e depositata il 6

Rilevato che
1. Con ricorso del 15 gennaio 2001 Salvatore Tusa ha
chiesto l’ammissione al passivo della Cassa Rurale
e Artigiana di Monreale Banca di Credito
Cooperativo in liquidazione coatta amministrativa CRAM del credito di lire 247.520.000 vantato a
titolo risarcitorio per i danni

provocati

dal

risarcimento per il licenziamento intimato dalla
CRAM in bonis e dichiarato illegittimo dal Pretore di
Monreale in funzione di giudice del lavoro con
sentenza del 12.5 – 18.8.1999.
2. La CRAM in I.c.a. ha eccepito l’inammissibilità della
domanda non avendo il Tusa proposto tempestiva
opposizione, entro il termine previsto dall’art. 87
del d.lgs. n. 393/1993, alla comunicazione del
29.12.1997 del commissario liquidatore sulla
mancata ammissione del credito allo stato passivo
depositato il 30.12.1997.

9

ottobre 2011, n. R.G. 942/2009;

3. Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 17
settembre 2008 – 24 gennaio 2009, ha dichiarato
inammissibile il ricorso di Salvatore Tusa.
4. Ha proposto appello il Tusa contestando di aver
richiesto al commissario liquidatore l’ammissione al

peraltro con sentenza successiva di ben due anni
rispetto alla comunicazione del commissario
liquidatore. Ha contestato il ritenuto potere d’ufficio
del

commissario

liquidatore

di

adottare

provvedimenti di rigetto di ammissione al passivo
in difetto di una formale domanda di ammissione
da parte del creditore e il potere del commissario di
esaminare

la

fondatezza

di

domande

di

accertamento di crediti oggetto di giudizi in corso.
L’appellante ha chiesto altresì l’ammissione al
passivo del suo credito per il pagamento delle
spese processuali liquidate in suo favore dal Pretore
di Monreale in funzione di giudice del lavoro.
5. La Corte di appello di Palermo ha respinto il
gravame con sentenza n. 1566/2011 . Ha ritenuto
la Corte distrettuale che il commissario liquidatore,
nel comunicare al Tusa la mancata ammissione allo
stato passivo non poteva che riferirsi al credito in
oggetto non essendo stato neanche dedotto
3

passivo del suo credito risarcitorio accertato

dall’appellante di avere pretese diverse nei
confronti di CRAM laddove al momento della
formazione dello stato passivo il Tusa aveva agito
non solo per l’annullamento del licenziamento ma
anche per la condanna al risarcimento del danno

la propria incompetenza per essere intervenuta la
messa in liquidazione di CRAM con conseguente
attrazione in sede concorsuale dell’accertamento
dei crediti. La Corte ha ritenuto inoltre, citando la
giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. civ.
2476/2003), la legittimità del rigetto
dell’ammissione al passivo di un credito non
azionato con formale istanza di ammissione al
passivo. Ha infine rilevato l’inammissibilità della
richiesta di ammissione al passivo del credito
relativo alle spese processuali del giudizio svoltosi
davanti al Pretore di Monreale.
6. Ricorre per cassazione Salvatore Tusa affidandosi
ad un articolato motivo con il quale deduce
violazione e falsa applicazione degli artt. 86, 87, 89
del decreto legislativo n. 385/1993 (come
modificato dai d.lgs. nn. 333 e 342 del 1999) e
degli artt. 101, 207, 208, 209 L.F. in relazione
all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. nonché illogicità e
4

rispetto alla quale il Pretore del lavoro ha dichiarato

contraddittorietà della sentenza impugnata. Il
ricorrente deposita memoria difensiva.
7. Si difende con controricorso Banca Sella subentrata
alla Cassa Rurale e Artigiana di Monreale in
liquidazione coatta amministrativa – CRAM.

8. Il ricorso è infondato. Come risulta dalle stesse
deduzioni

del

ricorrente

alla

data

della

comunicazione della mancata ammissione al
passivo “dei crediti azionati o vantati” nei confronti
della

CRAM

in

liquidazione

il

giudizio

di

impugnazione del licenziamento era già stato
introdotto e riassunto nei confronti del commissario
liquidatore e in tale giudizio oltre alla domanda di
annullamento del licenziamento e di reintegrazione
nel posto di lavoro il Tusa aveva anche proposto
domanda di risarcimento danni. Inoltre il Tusa non
aveva vantato né azionato altri crediti nei confronti
della Cassa rurale in bonis o nei confronti del
commissario liquidatore. Non può non ritenersi
corretta la affermazione della Corte di appello
secondo cui era evidente che la comunicazione di
mancata ammissione al passivo non poteva che
riferirsi alle pretese patrimoniali fatte valere nel
giudizio davanti al Pretore di Monreale in funzione

Ritenuto che

di giudice del lavoro. Né ha senso affermare che in
sede di formazione dello stato passivo tali pretese
non erano state esaminate dal commissario
liquidatore dato che questi era parte del giudizio e
comunicò la mancata ammissione al passivo.

potere di esame e di rigetto della posizione
creditoria non era nei poteri in assenza di una
formale proposizione di istanza di ammissione al
passivo. Per altro verso egli non era legittimato a
proporre tale istanza non essendo ancora accertato
il presupposto per la esistenza del credito
risarcitorio e cioè l’illegittimità del licenziamento e
non essendo inoltre deducibile una esatta
quantificazione del credito eventuale. In sostanza
se per un verso era precluso al commissario
l’accertamento negativo di un credito ancora
soggetto all’accertamento giudiziale del suo
presupposto per altro verso non era proponibile
l’ammissione preventiva al passivo del credito non
potendo il commissario delibare sulla sua
ammissibilità senza sapere l’esito della controversia
giudiziale sull’esistenza del presupposto.
9. Anche queste difese si dimostrano però infondate
alla stregua della consolidata giurisprudenza di
6

Sostiene però il ricorrente che per un verso tale

legittimità. E’ costante infatti l’affermazione nella
giurisprudenza di questa Corte secondo cui le
domande proposte dal lavoratore, una volta
intervenuto il fallimento del datore di lavoro, per
veder riconoscere il proprio credito e il relativo

forme dell’insinuazione nello stato passivo, pertanto
non dinanzi al giudice del lavoro, bensì dinanzi al
Tribunale fallimentare, il cui accertamento è l’unico
titolo idoneo per l’ammissione allo stato passivo e
per il riconoscimento di eventuali diritti di
prelazione (cfr. Cass. civ. sez. I n. 21204 del 13

settembre 2017). Nel caso in cui il lavoratore abbia
agito in giudizio per ottenere la declaratoria di
illegittimità o inefficacia del licenziamento e l’ordine
di reintegrazione nel posto di lavoro, il
sopravvenuto fallimento del datore di lavoro non fa
venir meno la competenza del giudice del lavoro in
ordine a dette domande ed il loro accoglimento non
è precluso dalla eventuale ammissione del
lavoratore allo stato passivo del fallimento per il
credito per il trattamento di fine rapporto, sia in
quanto tra dette domande e la domanda di
ammissione al passivo sussiste una diversità di
‘causa petendi’ e di ‘petitum’, sia in quanto
7

grado di prelazione, devono essere introdotte nelle

quest’ultima non implica rinunzia all’impugnazione
del licenziamento, il quale, sino a quando non sia
stato annullato, ovvero dichiarato nullo o inefficace,
estingue il rapporto, facendo sorgere il diritto del
lavoratore al trattamento di fine rapporto (Cass.

che il provvedimento ordinante la liquidazione di
una persona giuridica non costituisce giusta causa
(ai sensi dell’art. 2119, secondo comma ,cod. civ.)
e neppure, di per sé, giustificato motivo di
risoluzione del rapporto di lavoro, nel caso di
sottoposizione dell’impresa a liquidazione coatta
amministrativa, il lavoratore dipendente deve
proporre o proseguire davanti al giudice del lavoro
le azioni non aventi ad oggetto la condanna al
pagamento di una somma di denaro, come quelle
tendenti alla dichiarazione di illegittimità del
licenziamento o alla reintegrazione nel posto di
lavoro, mentre divengono improponibili o
improseguibili temporaneamente, ossia per la
durata della procedura amministrativa di
liquidazione, le azioni tese all’ottenimento di una
condanna pecuniaria (Cass. civ. S.U. n. 141 del 10

gennaio 2006 e n. 12731 del 16 maggio 2008). Ne
consegue che la sentenza emessa nei confronti di
8

sez. lav. 3129 del 3 marzo 2003). Tuttavia, posto

un soggetto fallito, allorché il giudizio sia stato
intrapreso prima della dichiarazione di fallimento e
sia proseguito fra le parti originarie, non può fare
stato nei confronti del curatore rimasto estraneo
alla lite (Cass. civ. sez. I n. 5494 del 5 aprile

10.

La proposizione della domanda di ammissione
tardiva è stata pertanto correttamente e
insindacabilmente ritenuta preclusa dai giudici del
merito. Anche di recente questa Corte (cfr.

Cass.

civ. sez. I n. 19017 del 31 luglio 2017)

ha

riaffermato che in caso di domanda tardiva di
ammissione al passivo ai sensi dell’ultimo comma
dell’art. 101 I.fall., la valutazione della sussistenza
di una causa non imputabile, che giustifichi il
ritardo del creditore, implica un accertamento di
fatto, rimesso alla valutazione del giudice di merito,
che, se congruamente e logicamente motivato,
sfugge al sindacato di legittimità. Nella specie, la
S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso
la decisione del tribunale che aveva rigettato
l’opposizione al passivo proposta dal lavoratore ben
oltre l’anno dalla dichiara ione di esecutorietà,

,9()

stante la possibilità per vdi depositare in termini
l’istanza di ammissione prima della conclusione del
9

2012).

giudizio avanti al giudice del lavoro, potendo
ottenere un’ammissione con riserva o una
sospensione del giudizio di ammissione innanzi al
tribunale fallimentare nelle more della causa di
licenziamento.
Va pertanto respinto il ricorso con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in
complessivi 3.600 euro, di cui 200 per spese, oltre spese
forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29
settembre 2017.

//.

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