Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5560 del 06/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.06/03/2017),  n. 5560

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16683-2015 proposto da:

G.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE IONIO 2,

presso lo studio dell’avvocato LUCIA TESTA, rappresentata e difesa

dall’avvocato ORAZIO ALFREDO ZAPPIA;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA V.LE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

FIORILLO, rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO GRANOZZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 774/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 05/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. La Corte d’ appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che aveva rigettato la domanda di G.C. volta ad accertare la nullità del termine apposto al contratto concluso con Poste italiane s.p.a. a norma dell’art. 8 del c.c.n.l. 26.11.1994 per il periodo dal 1.8.1999 al 30.9.1999 “per necessità di espletamento dei servizi in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno – settembre”.

2. Per la cassazione della G.C. ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi. Poste italiane s.p.a. ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, nella quale ha chiesto anche di essere autorizzata alla rinotifica del controricorso, non notificato per essere risultato il difensore domiciliatario sconosciuto all’indirizzo indicato.

3. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Non può essere concesso il richiesto termine per la nuova notifica del controricorso, considerato che la parte, all’esito della prima notifica, definita con esito negativo il 14.7.2015, ha atteso sino alla data del deposito della memoria per l’udienza del 24.1.2017 per chiedere di essere autorizzata a ripeterla, mentre, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza 15/07/2016 n. 14594, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla precedente notifica avrebbe dovuto riattivare il processo notificatorio con immediatezza, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui non è stata data prova rigorosa.

2. La ricorrente con i primi due motivi denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del c.c.n.l. 26.11.1994 e della L. n. 56 del 1987, art. 23. Sostiene che la società non avrebbe fornito un’adeguata giustificazione della scelta di ricorrere alla contrattazione a termine con specifico riferimento alla posizione da ricoprire, nè avrebbe dato prova dell’avvenuto rispetto delle percentuali di contingentamento tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato nell’ufficio di destinazione. Con il terzo motivo, si duole della violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 1 evidenziando che era onere della datrice di lavoro indicare i nominativi del personale da sostituire e che erroneamente la Corte d’appello aveva omesso di considerare che al riguardo l’onere probatorio era rimasto inadempiuto. Con il quinto (rectius quarto) motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. per avere il giudice d’appello posto a fondamento della sua decisione le generiche allegazioni della società, senza tenere conto delle contestazioni mosse dalla lavoratrice, così incorrendo nella violazione denunciata.

3. Le censure possono essere esaminate congiuntamente in quanto investono sotto vari profili il tema della legittimità del termine apposto al contratto stipulato con il richiamo alla clausola del contratto collettivo sopra riportata, nel regime della L. n. 230 del 1962.

Esse sono infondate, essendosi la Corte territoriale attenuta ai principi reiteratamente affermati da questa Corte, secondo i quali “è legittima la previsione, operata dalla contrattazione collettiva, della causale relativa alla “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno settembre”, dovendo interpretarsi nel senso che gli stipulanti hanno considerato il bisogno, nel periodo in oggetto, di assumere personale per sopperire all’assenza di quello in congedo, con la conseguenza che l’indicazione nel contratto del nominativo del lavoratore sostituito non è necessaria e non è configurabile alcun onere di allegazione e prova dell’esigenza e dell’idoneità della singola assunzione a far fronte ad essa, essendo sufficiente il rispetto della clausola di c.d. contingentamento, ossia della percentuale massima di contratti a termine rispetto al numero dei rapporti a tempo indeterminato stabilita a livello collettivo, in adempimento della L. n. 56 del 1987, art. 23″ (v. fra le altre Cass. 24-10-2011 n. 22009). Peraltro è stato anche precisato (v. Cass. 28-32008 n. 8122) che “l’unica interpretazione corretta della norma collettiva in esame (art. 8 c.c.n.l. 26-11- 1994) è quella secondo cui, stante l’autonomia di tale ipotesi rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti in ferie, l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo non prevede come presupposto per la sua operatività l’onere, per il datore di lavoro, di provare le esigenze di servizio in concreto connesse all’assenza per ferie di altri dipendenti, nonchè la relazione causale fra dette esigenze e l’assunzione del lavoratore con specifico riferimento all’unità organizzativa alla quale lo stesso è stato destinato”, bensì soltanto che l’assunzione avvenga nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie (cfr. Cass. 6.12.2005 n. 26678, Cass. 7.3.2008 n. 6204).

4. Quanto alla denunciata mancata prova del rispetto della clausola di contingentamento, dalla lettura del ricorso non è dato comprendere se l’eccezione, non esaminata dalla Corte di merito, sia stata sollevata nei precedenti gradi di giudizio. La sentenza non ne fa alcuna menzione e, in mancanza di più specifiche indicazioni da parte della ricorrente, non è possibile comprendere se la questione sia stata sottoposta all’esame del giudice di primo grado e poi di appello, sicchè essa deve ritenersi questione nuova, come tale inammissibile nel giudizio di legittimità (cfr. Cass. n. 23675 del 18/10/2013, Cass. n. 4787 del 26/03/2012).

5. Segue il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte vittoriosa, liquidate come da dispositivo, tenendosi conto della mancata notifica del controricorso.

6. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre ad e 100,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensidel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13. comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2017

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