Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 556 del 15/01/2010

Cassazione civile sez. I, 15/01/2010, (ud. 09/10/2009, dep. 15/01/2010), n.556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.A. (c.f. (OMISSIS)), V.I.

((OMISSIS)), F.M. (c.f. (OMISSIS))

vedova V.C., V.D. fu C. (c.f.

(OMISSIS)), V.T. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LIMA 18, presso l’avvocato

DELLI COLLI GIACOMO, che li rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. (P.I. (OMISSIS)), nella qualita’

di successore a titolo particolare di AUTOSTRADE-CONCESSIONI E

COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.P.A., in persona del Responsabile della

Direzione Legale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE DELLE NAVI 30, presso l’avvocato MONTUORI MARIO, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 673/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

08/10/2009 dal Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato GIACOMO DELLI COLLI che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 1991, A., I. e V.C. adivano il Tribunale di Cassino chiedendo la condanna della Societa’ Autostrade – Concessioni e Costruzioni S.p.A. al pagamento del dovuto in riferimento all’occupazione e perdita del loro fondo, sito nel Comune di (OMISSIS), che era stato assoggettato a procedure di esproprio e di occupazione d’urgenza in vista dell’ampliamento dell’autostrada (OMISSIS). Con sentenza n. 280 del 12.06.2001, il Tribunale adito condannava la societa’ convenuta al pagamento in favore degli attori della somma di L. 98.385.930, oltre accessori, quale risarcimento da c.d. accessione invertita.

Con sentenza n. 673 depositata il 9.02.2004, la Corte di appello di Roma, decidendo sul gravame principale della Societa’ Autostrade – Concessioni e Costruzioni S.p.A., introdotto il 1.10.2001, e sul gravame incidentale proposto da A. ed V.I. nonche’ da F.M., D. e V.T., eredi di V. C., in accoglimento dell’appello principale ed in riforma della sentenza di primo grado, respingeva la domanda attorea e l’appello incidentale, inerente al non risarcito danno da deprezzamento alla parte residua del terreno occupato, compensando le spese processuali dei due gradi di merito.

La Corte territoriale osservava e riteneva tra l’altro ed in sintesi:

– che era fondata la tesi della societa’ appellante secondo cui l’accessione invertita non si era potuta verificare, dal momento che il decreto di espropriazione era stato emanato il 20.05.1994, prima che fosse scaduto il termine finale dell’occupazione legittima, inizialmente fissato al 21.05.1992, con il decreto autorizzativo reso dal Prefetto di Frosinone l’8.07.1987, e poi per legge prorogato per un biennio (ossia al 21.05.1994) L. n. 158 del 1991, ex art. 22 a nulla rilevando in questa evenienza che l’irreversibile trasformazione del bene fosse avvenuta prima dell’adozione del decreto ablativo – che la suddetta proroga legale aveva inciso in maniera diretta e immediata sulla scadenza del periodo di occupazione stabilito dall’autorita’ amministrativa determinandone il prolungamento e che l’acquisto a titolo originario dell’area irreversibilmente trasformata nel corso di detta occupazione legittima si sarebbe potuto verificare solo se il provvedimento ablativo fosse stato adottato dopo la data prorogata di scadenza dell’occupazione stessa e non prima, come nella specie era avvenuto – che i proprietari del terreno occupato avevano iniziato il giudizio l’11.02.1991, in pendenza del termine originario di scadenza dell’occupazione legittima e poiche’ il 20.05.1994, nelle more del processo di primo grado, era stato emanato il decreto di esproprio, ben avrebbero potuto esperire nel grado d’appello, introdotto il 1.10.2001, opposizione alla stima dell’indennita’ espropriativa, devoluta alla competenza funzionale in unico grado della medesima Corte territoriale, iniziativa,che, invece, gli stessi non avevano assunto, neanche in via subordinata rispetto alla pretesa risarcitoria da occupazione acquisitiva.

Avverso questa sentenza i V. e la F. hanno proposto ricorso per Cassazione notificato l’11.05.2004. La Societa’ “Autostrade per l’Italia” S.p.A., quale successore a titolo particolare della societa’ Autostrade – Concessioni e Costruzioni S.p.A., ha resistito con controricorso notificato il 24.06.2004.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In rito deve essere preliminarmente rilevata l’inammissibilita’ per tardivita’ del controricorso della Societa’ “Autostrade per l’Italia”, in quanto notificato il 24.06.2004, dopo la scadenza del termine prescritto dall’art. 370 c.p.c. e decorrente dall’11.05.2004.

Con il ricorso i V. e la F. denunziano:

1. “Art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione della L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 13”. Sostengono:

– che in primo grado (con note autorizzate e depositate il 31.05.1991) avevano riferito la pretesa indennitaria all’avvenuta occupazione usurpativa e/o appropriativa del loro fondo;

– che ricorreva un ulteriore motivo atto a legittimare il loro ricorso all’AGO, costituito dal fatto che il decreto prefettizio emesso in data 8.07.1987, con cui era stata autorizzata l’occupazione temporanea e d’urgenza, non recava anche l’indicazione dei termini di cui alla rubricata norma, che tale provvedimento era pertanto inesistente, che in mancanza di detti termini la dichiarazione di P.U. era stata emessa in carenza di potere ed era inidonea ad affievolire il diritto soggettivo del privato.

2. “Art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, contraddittorieta’ ed irragionevolezza.

Si dolgono per il profilo argomentativi – del fatto che la Corte distrettuale abbia fatto proprie le apodittiche affermazioni della societa’ appellante, senza fare alcun riferimento alle ragioni a loro favorevoli, esposte nella impugnata sentenza di primo grado – del fatto che non sia stato rilevato che si verteva in ipotesi di decreto di occupazione inesistente ed improduttivo di effetti, insuscettibile, quindi, di recepire le proroghe legali – del fatto che non sia stato rilevato che il decreto di esproprio era stato emanato tardivamente con riguardo al 15.05.1995, data in cui il provvedimento era stato notificato agli interessati.

I due motivi di ricorso, che essendo strettamente connessi consentono esame unitario, non hanno pregio.

In primo luogo inammissibile perche’ nuova si rivela la prospettazione dei ricorrenti inerente alla mancata fissazione dei termini previsti dalla L. n. 2359 del 1865, art. 13 nel decreto di occupazione d’urgenza, cosi’ a loro parere integrante atto inesistente ed influente negativamente anche sulla procedura espropriativa, prospettazione che non appare nemmeno correlata ad una eventuale domanda formalmente e tempestivamente introdotta dai medesimi ricorrenti, di risarcimento danni da occupazione usurpativa, attese le premesse dello stesso ricorso (pagg. 2 e 3) ed il contenuto della pronuncia impugnata, da cui emerge la conferma dell’intervenuta proposizione da parte loro soltanto della diversa (in tema, tra le numerose altre, cfr Cass. 200307643) e disattesa domanda di ristoro dei danni da occupazione acquisitiva.

Ineccepibile, inoltre, si rivela il rigetto di quest’ultima pretesa alla luce dei condivisi principi di diritto gia’ affermati da questa Corte di legittimita’, secondo cui:

– la proroga legale del termine dell’occupazione d’urgenza opera nonostante si sia gia’ verificata la irreversibile trasformazione dell’area occupata, poiche’ l’acquisto a titolo originario dell’area a favore della Pubblica Amministrazione occupante (per il fenomeno della cosiddetta occupazione appropriativa) si verifica solo alla data di scadenza dell’occupazione legittima, con la conseguenza che, fino a quando tale termine (originario o prorogato) non sia spirato, il proprietario dell’area null’altro puo’ pretendere se non la corresponsione della relativa indennita’ ed e’ sempre possibile l’emanazione del decreto di espropriazione di un’area che continua ad appartenere all’originario proprietario (cfr Cass. 200302962).

– il trasferimento del bene espropriato in favore dell’espropriante si verifica alla data della pronuncia del relativo decreto prefettizio, indipendentemente dalla successiva notificazione del provvedimento, la quale, rispetto al decreto stesso, avente natura di atto non ricettizio, non e’ ne’ elemento integrativo, ne’ requisito di validita’, ne’ condizione di efficacia, ma ha solo la funzione di far decorrere il termine di opposizione alla stima (cfr. tra le numerose altre, Cass. SU 197201839; 199407154; Cass 200421622).

In tema di espropriazione per pubblica utilita’, il principio per cui, in conseguenza del sopravvenire del decreto di esproprio, la domanda di risarcimento del danno per illegittima occupazione si converte in opposizione alla stima, deve ritenersi applicabile – con automatismo della conversione cui e’ d’ostacolo la sola eventualita’ che l’attore abbia inequivocabilmente chiesto di volere il solo risarcimento e non anche la rideterminazione dell’indennita’ di esproprio – allorche’ il detto decreto, ancorche’ tempestivo, sia stato tardivamente notificato (cfr. Cass. 199404789).

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

Non deve statuirsi sulle spese del giudizio di legittimita’ atteso l’esito del gravame e l’inammissibilita’ per tardivita’ del controricorso della Societa’ “Autostrade per l’Italia” S.p.A., che non ha nemmeno partecipato alla discussione orale.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 8 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010

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